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CHECK LIST 2Sicurezza sul lavoro

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ARGOMENTO 2 - AMBIENTI DI LAVORO

CAPITOLO 2.1 - Altezza cubatura e superficie

(D.Lgs.626/94 art.33) La superficie minima per lavoratore è di almeno 2 m2 e la cubatura di almeno 10 m3 ?

(D.Lgs.626/94 art.33) L' altezza minima del soffitto è di almeno 3 m ?

(D.Lgs.626/94 art.33) La distanza minima tra macchinari è di almeno 80 cm ?

(D.P.R.547/55 art.8) La superficie di lavoro è libera da ostacoli sia a terra sia in altezza ?

(D.Lgs.626/94 artt.21,22) Lo spazio di lavoro è ordinato e dotato delle attrezzature necessarie?

CAPITOLO 2.2 - Aperture nel pavimento e nelle pareti

(D.P.R.547/55 art.10) Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento, sono provviste di solide coperture o di parapetti per impedire la caduta di persone ?

(D.P.R.547/55 art.10) E' possibile coprire le aperture nei pavimenti ?

(D.P.R.547/55 art.10) Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona, sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale (parapetto alto 1 m e con un corrente a 0,5 m) ?

(D.P.R.547/55 art.10) Le finestre hanno parapetti di altezza non minore di 90 cm ?

CAPITOLO 2.3 - Solai

(D.P.R.547/55 art.9) I locali destinati a deposito hanno, su una parete o su un altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in kg/m² di superficie ?

(D.P.R.547/55 art.9) I carichi sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio ?

CAPITOLO 2.4 – Posti di lavoro all’ aperto

(D.P.R.547/55 art.11) I luoghi di lavoro all' aperto sono opportunamente illuminati ?

(D.P.R.547/55 art.11) I lavoratori, con posto di lavoro all' aperto, sono protetti contro gli agenti atmosferici ?

(D.P.R.547/55 art.11) I lavoratori non sono esposti ad agenti esterni nocivi quali gas, vapori, polveri ?

(D.P.R.164/56 art.11) I lavoratori sono stati informati che non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all' esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse ?

CAPITOLO 2.5 - Caduta accidentale di materiale

(D.P.R.547/55 art.11) Gli spazi lavorativi sono protetti da interferenze esterne per cadute o spandimenti di materiali ?

(D.P.R.547/55 art.11) I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro la caduta di materiali ?

(D.P.R.547/55 art.11) I lavoratori sono protetti contro la caduta di oggetti ?

(D.P.R.547/55 art.24) Durante il lavoro su scale od in luoghi sopraelevati gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono tenuti entro apposite guaine ?

(D.P.R.164/56 art.8) Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo viene costruito un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 m da terra, a protezione contro la caduta di materiali ?

(D.P.R.164/56 art.8) Il posto di carico e di manovra degli argani a terra è delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi ?

CAPITOLO 2.6 - Spogliatoi e armadi per il vestiario

(D.Lgs.626/94 art.33) Locali appositamente destinati a spogliatoi sono messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Gli spogliatoi sono distinti fra i due sessi e convenientemente arredati ?

(D.Lgs.626/94 art.33) I locali destinati a spogliatoio hanno una capacità sufficiente, sono possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Gli spogliatoi sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Quando i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, oppure attività dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro sono separati da quelli per gli indumenti privati ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Ciascun lavoratore può disporre delle attrezzature per poter riporre i propri indumenti ?

CAPITOLO 2.7 – Gabinetti, lavabi e docce

(D.Lgs.626/94 art.33) I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Per uomini e donne sono previsti gabinetti separati (quando ciò è impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi) ?

(D.Lgs.626/94 art.33) La temperatura dei servizi igienici è compresa tra 20°C e 23°C ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Se il tipo di attività o la salubrità lo esigono, sono messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate ?

CAPITOLO 2.8 - Refettori e mensa

(D.P.R.303/56 art.42) Nei refettori, se presenti, esistono le attrezzature che consentono ai lavoratori di conservare le loro vivande, riscaldarle e lavare i relativi recipienti ?

(D.P.R.303/56 art.41) Eventuali locali refettorio sono adeguatamente illuminati, riscaldati, arredati e mantenuti in buone condizioni igieniche, con pavimento pulito e pareti intonacate e imbiancate?

(D.P.R.303/56 art.11) La temperatura dei refettori è compresa tra 20°C e 23°C ?

(D.Lgs.155/97) Se è presente una mensa aziendale, si applica il Metodo HACCP per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari ?

CAPITOLO 2.9 - Locali di riposo e locali fumatori

(D.P.R.303/56 art.14) Se la sicurezza e la salute dei lavoratori lo richiedono, si sono predisposti locali di riposo facilmente accessibili, di dimensioni adeguate, dotati  di tavoli e sedili

(D.P.C.M.23/12/03; D.P.R.303/56 art. 14; D.Lgs.626/94 titolo VII; L.3/03 art.51) Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, ad eccezione dei locali conformi ai requisiti dell' Allegato I del D.P.C.M.23/12/03 ?

 

(D.P.C.M.23/12/03) I locali adibiti a fumatori sono idoneamente realizzati, gestiti, segnalati, e dotati di un sistema meccanico di immissione-estrazione aria conforme alla normativa vigente?

(D.P.C.M.23/12/03) Nel caso in cui l'impianto non sia in grado temporaneamente di assicurare il ricambio d' aria stabilito dalla vigente normativa, nel locale fumatori è specificatamente segnalato il divieto di fumare, sino al ripristino dell’ impianto ?

CAPITOLO 2.10 - Porte e portoni, vie di uscita e di emergenza

(D.Lgs.626/94 art.33) Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro ?

(D.Lgs.626/94 art.33) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (vedi dopo) ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le uscite di emergenza dotate di porte, sono apribili nel verso dell' esodo e, qualora siano chiuse, sono aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le porte delle uscite di emergenza non vengono chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito non vengono utilizzate, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non sono ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un' illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall' interno durante il lavoro (ad esempio mediante maniglioni antipanico) ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Se l' edificio è utilizzato interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori,  almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di 1,2 m ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Se l' edificio è utilizzato interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, sono presenti due scale distinte di facile accesso rispondenti a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Se in uno stesso locale i lavoratori normalmente occupati sono fino a 25, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 0,8 m (tolleranza 2%) ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Se in uno stesso locale i lavoratori normalmente occupati sono tra 26 e 50, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 1,2 m (tolleranza 5%) che si apre nel verso dell'esodo ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Se in uno stesso locale i lavoratori normalmente occupati sono tra 51 e 100, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 1,2 m (tolleranza 5%) e di una porta avente larghezza minima di 0,8 m (tolleranza 2%) che si aprono nel verso dell'esodo ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Se in uno stesso locale i lavoratori normalmente occupati sono oltre i 100, il locale è dotato di una porta ogni 50 lavoratori e frazione, avente larghezza minima di 1,2 m che si apre nel verso dell'esodo ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli sono presenti porte per la circolazione dei pedoni e sono segnalate in modo visibile e sono mantenute sgombre in permanenza ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le porte e i portoni apribili nei due sensi sono trasparenti e muniti di pannelli trasparenti ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le porte e i portoni con superfici trasparenti o traslucide non costituite da materiali di sicurezza sono protette contro lo sfondamento ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le porte e i portoni che si aprono verso l' alto dispongono di un sistema di sicurezza che impedisce loro di ricadere ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le porte e i portoni ad azionamento meccanico funzionano senza rischi di infortuni per i lavoratori, sono muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e possono essere aperti, anche in caso di mancanza di energia elettrica ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate conformemente alla normativa vigente e possono essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale ?

CAPITOLO 2.11 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, scale fisse,  marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

(D.Lgs.626/94 art.33) E' fatto divieto adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono condizioni indicate nei vari punti dell’ articolo (vedi sotto)?

(D.Lgs.626/94 art.33) I pavimenti dei locali sono esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi e sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento ha superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso viene munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le pareti dei locali di lavoro sono a tinta chiara ?

(D.Lgs.626/94 art.33) La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 m dal pavimento, ovvero sono separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza e quando sono aperti essi possono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le finestre e i lucernari sono concepiti o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso ?

(D.Lgs.626/94 art.33) L' accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti viene autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza ?

 

(D.P.R.547/55 art.16) Le rampe delle scale sono dotate di parapetto normale (parapetto alto 1 m e con un corrente a 0,5 m) sui lati aperti ?

(D.P.R.547/55 art.16) Le rampe delle scale delimitate da due pareti cieche dispongono di almeno un corrimano ?

(D.P.R.547/55 art.16) La pedata (profondità) delle scale sono dimensionate rispetto all’ alzata (altezza) a regola d’ arte (secondo la formula 2 volte l’ alzata + la pedata = 63 cm) e la larghezza delle rampe è adeguata alle esigenze di transito ?

(D.P.R.547/55 art.16) Le pedate presentano superficie uniforme ed antisdrucciolevole ?

(D.P.R.547/55 art.16) Le scale sono costruite in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall' affollamento in condizioni di emergenza ?

(D.P.R.547/55 art.17) Se esistono scale fisse a pioli di lunghezza superiore a 5 m e inclinazione superiore a 75°, dispongono di gabbia metallica anticaduta a partire da 2,5 m di altezza ?

(D.P.R.547/55 art.17) Nelle scale fisse a pioli la parete della gabbia anticaduta dista dai pioli almeno di 6 cm ?

(D.P.R.547/55 art.17) Nelle scale fisse i pioli distano almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati ?

(D.P.R.547/55 art.17) Nelle scale fisse a pioli per cui non è possibile l’ adozione della gabbia di protezione sono adottati equivalenti sistemi di protezione ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le banchine e rampe di carico sono adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le banchine di carico dispongono di almeno un' uscita.

(D.Lgs.626/94 art.33) Se è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano 25 m di lunghezza dispongono di un' uscita a ciascuna estremità ?

(D.Lgs.626/94 art.33) Le rampe di carico offrono una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere ?

“I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 16 del D.Lgs.626/94, quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l' esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l' individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.”

Quindi, la da là dei livelli di esposizione giornaliera alle vibrazioni individuati nella valutazione del rischio, il medico competente può decidere di sottoporre alcuni o tutti i lavoratori esposti a vibrazioni alla sorveglianza sanitaria, se ritiene che vi possa essere un nesso causale tra patologie rilevate ed esposizione alle vibrazioni.

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“Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l' esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.
In questo caso, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.”

Quindi nel caso di patologie dovute ad esposizione a vibrazioni il medico competente deve informare il datore di lavoro che dovrà a sua volta rivedere la valutazione del rischio e soprattutto le misure per ridurre l’ esposizione alle (tenendo anche conto del parere del medico) e far eseguire una visita medica di controllo a tutti gli altri lavoratori esposti agli stessi livelli di vibrazioni.

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Inoltre secondo l’ articolo 8 del D.Lgs.187/05, anche nel caso di esposizione a vibrazioni, il medico competente deve redarre la cartella sanitaria e di rischio di tutti i lavoratori esposti a vibrazioni che superano il livello di azione.

“Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori [sottoposti a sorveglianza sanitaria per esposizione a vibrazioni], provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall' articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs.626/94. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Come al solito il senso della cartella sanitaria è quello di individuare una correlazione tra i livelli di vibrazioni a cui sono sottoposti i lavoratori e eventuali eventi patologici dovuti a tale esposizione.

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Esposizione ad amianto

Ancor prima del D.Lgs.626/94, venne promulgato il D.Lgs.277/91 che definiva misure di salvaguardia dei lavoratori rispetto all’ esposizione a piombo metallico, a fibre di amianto, a rumore.

La parte relativa all’ esposizione al piombo è stata abolita dal D.Lgs.25/02, che ha modificato il D.Lgs.626/94, introducendo il Titolo VII-bis sulla protezione dagli agenti chimici in generale, e definendo la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici (articolo 72-decies, vedi sopra).

La parte relativa al rumore è stato abolita dal D.Lgs.195/06, che ha introdotto nuove metodologie di valutazione del rumore e ha modificato in tal senso il D.Lgs.626/94, anche per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rumore (articolo 49-decies, vedi Lezione Sette).

Tale Decreto è però tuttora valido per quanto riguarda l’ esposizione ad amianto.

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Vediamo allora cosa dice il D.Lgs.277/91, relativamente alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad amianto.

Il campo di applicazione del Decreto, definito dall’ articolo 22 del medesimo riguarda “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall' amianto o dai materiali contenenti amianto”, dove per amianto si definiscono i seguenti silicati fibrosi:
- actinolite (n. CAS 77536-66-4);
- amosite (n. CAS 12172-73-5);
- antofillite (n. CAS 77536-67-5);
- crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
- crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
- tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico, assegnato dal Chemical Abstract Service ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.

Attualmente l’ uso dell’ amianto come materia prima è vietato. Le attività in cui ci può essere esposizione ad amianto riguardano essenzialmente opere di demolizioni edili, in cui l’ amianto era usato per le coperture dei tetti e per le tubazioni o di demolizione di impianti e macchine in cui l’ amianto era usato come coibentazione.

Tali attività possono essere eseguite solo da ditte specializzate ed autorizzate, che devono operare secondo precisi piani di sicurezza e procedure standard di sicurezza (confinamento dell’ area, mezzi di protezione particolari, presenza di servizi igienici dedicati per la pulizia completa dei lavoratori dopo le operazioni di bonifica, ecc.) e che devono notificare all’ organo di controllo (USL) ogni lavorazione che prevede il contatto con l’ amianto.

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Vediamo allora cosa dice l’ articolo 29 del D.Lgs.277/91 relativamente alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, come visto sopra, a rischio amianto.

“Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell' asbestosi del D.P.R.1124/65, integrato dal D.M. 21/01/87, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l' allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.”

A sua volta il D.P.R.1124/65 all’ articolo 157 stabiliva che:

“I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all’ articolo 140 [lavorazioni a rischio amianto], e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tale accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale.”

Quindi l’ insieme dell’ articolo 29 del D.Lgs.277/91 e dell’ articolo 157 del D.P.R.1124/65, definisce per il datore di lavoro l’ obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore soggetto a rischio amianto, preliminarmente all’ inizio delle lavorazioni, per accertarne l’ idoneità (assenza di malattie polmonari pregresse) e successivamente per accertarne lo stato di salute legate all’ esposizione ad amianto.
La sorveglianza sanitaria può portare alla definizione di ulteriori misure di prevenzione e protezione fino all’ allontanamento del lavoratore dall’ esposizione (temporanea o definitiva).

“Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma precedente possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.”

E’ una clausola di salvaguardia che abbiamo già visto in precedenza che consente al lavoratore di opporsi all’ allontanamento dal lavoro, quando ritenga che questo non sia motivato da reali e giustificati motivi di salvaguardia.

Va comunque osservato che l’ articolo 8 del D.Lgs.277/91 prevede che:

“Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all' esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.”

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Tornando all’ articolo 29 del D.Lgs.277/91, esso stabilisce inoltre che:

“Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.”

Anche qui vale il concetto che il medico deve fornire ai lavoratori tutte le informazioni sul loro stato di salute, sul significato e sulla necessità delle visite effettuate, sulle cautele da adottare durante il lavoro e alla cessazione delle attività.

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L’ articolo 35 D.Lgs.277/91,definisce poi l’ obbligo della redazione del registro degli esposti ad amianto.

“I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione [all’ amianto], sono iscritti nel registro [degli esposti].

Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all' ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano condizioni di esposizione [all’ amianto];
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio.
É istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione [all’ amianto].
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.”

Anche in questo caso il significato del registro degli esposti è rendere edotti i lavoratori delle proprie condizioni di salute in relazione all’ esposizione (in questo caso all’ amianto) e permettere a USL ed ISPESL una correlazione tra patologie riscontrate ed esposizione.

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Infine l’ articolo 36 del D.Lgs.277/91 definisce il Registro dei tumori per esposizione ad amianto.

“Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi [malattia polmonare cronica conseguente all' inalazione di fibre di amianto] e di mesotelioma asbesto-correlati [cancro ai polmoni conseguente all’ esposizione all’ amianto].
Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all' ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.”

Si tratta ancora di un mezzo per raccogliere informazioni (sulla pelle dei lavoratori !) sulla correlazione tra malattie professionali ed esposizione ad amianto.

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RIASSUMENDO

Oltre alla sorveglianza sanitaria generica e a quella specifica per movimentazione manuale dei carichi, esposizione a rumore, utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (vedi Lezioni Sei e Sette), il D.Lgs.626/94, il D.Lgs.187/05 e il D.Lgs.277/91, prevedono obblighi particolari per il datore di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia sottoposto a:
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- vibrazioni;
- amianto.

In tutti questi casi, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare una sorveglianza sanitaria specifica e mirata alle patologie causate dagli agenti sopra definiti.
La sorveglianza sanitaria viene definita dal medico competente, mediante il “protocollo sanitario” (elenco delle visite e degli accertamenti con la loro frequenza temporale).
Il protocollo sanitario viene definito dal medico competente sulla base dell’ analisi del documento di valutazione del rischio scritto dal datore di lavoro e sulla base della realtà aziendale.
Il protocollo sanitario è specifico per ogni singolo lavoratore, in funzione dei rischi specifici a cui è sottoposto.
La sorveglianza sanitaria serve a stabilire se un lavoratore è nelle condizioni psico-fisiche per poter svolgere il lavoro assegnato.
La sorveglianza sanitaria serve a individuare patologie correlate alla lavorazione svolta, in modo da permettere al lavoratore di adottare le opportune terapie.
In tutti i casi di cui sopra la sorveglianza sanitaria serve anche a verificare che le misure di tutela che il datore di lavoro deve intraprendere siano adeguate.

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Quindi chiedete di conoscere a quali agenti chimici e biologici siete esposti, verificate se è stata eseguita la valutazione del rischio per vibrazioni e se nei materiali movimentati è presente amianto.
Verificate se il vostro datore di lavoro vi sottopone a sorveglianza sanitaria nei casi sopra specificati e se questa è adeguata.
Richiedete la sorveglianza sanitaria se non viene eseguita e se voi ritenete vada fatta.
Se la sorveglianza sanitaria evidenzia patologie lavorative a vostro carico pretendete che le condizioni lavorative che le hanno generate vengano rimosse.
Chiedete informazioni ai vostri RLS e direttamente al medico competente.

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

Riporto nel seguito l’ elenco degli agenti biologici, così come riportato nell’ Allegato XI del D.Lgs.626/94.

Vi ricordo che, a seconda della pericolosità e della possibilità di contagio, gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.

Occorre tenere conto di quanto segue, come riportato nell’ Allegato XI del D.Lgs.626/94.

Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

Di fianco all’ agente, tra parentesi, è indicato il gruppo di appartenenza ed, eventualmente, una o più delle seguenti indicazioni:
A = possibili effetti allergici;
D = l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
T = produzione di tossine;
V = vaccino efficace disponibile.

Per gli agenti che figurano nell’ elenco, la menzione "spp" si riferisce a tutte le altre specie riconosciute patogene per l' uomo.

Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. In tal caso possono essere equiparati per le misure di prevenzione e protezione ad agenti del gruppo 2.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento.

BATTERI E ORGANISMI SIMILI

Actinobacillus actinomycetemcomitans  (2)
Actinomadura madurae (2)
Actinomadura pelletieri (2)
Actinomyces gereneseriae (2) 
Actinomyces Israelii (2) 
Actinomyces pyogenes (2)
Actinomyces spp (2)
Arcanobacterium haemolyticum (2)
Bacillus anthracis (3)
Bacteroides fragilis (2)
Bartonella bacilliformis  (2)
Bartonella (Rochalimea) (2)   
Bartonella quintana (Rochalimea quintana) (2)
Bordetella bronchiseptica (2)
Bordetella parapertussis (2)
Bordetella pertussis (2 – V)
Borrelia burgdorferi  (2)
Borrelia duttonii (2)
Borrelia recurrentis (2)
Borrelia spp (2) 
Brucelia abortus (3)
Brucella canis (3)
Brucella melitensis (3)
Brucella suis (3)
Burkhoideria mallei (pseudomonas mallei) (3)
Burkhoideria pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) (3)
Campylobacter fetus (2)
Campylobacter jejuni (2)
Cardiobacterium hominis (2)
Chlamydia pneumoniae (2)
Chlamydia trachomatis (2)
Chlamydia psittaci (ceppi aviari) (3)
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) (2)
Clostridium botulinum (2 – T)
Clostridium perfringens (2)
Clostridium tetani (2 - T / V)
Clostridium spp (2)
Corynebacterium diphtheriae (2 - T / V)
Corynebacterium minutissimum (2)
Corynebacterium pseudotuberculosis (2)
Corynebacterium spp (2)
Coxiella burnetii (3)
Edwardsiella tarda (2)
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) (2)
Ehrlichia spp (2)
Elkenella corrodens (2)
Enterobacter aerogenes/cloacae (2)
Enterobacter spp (2)
Enterococcus spp (2)
Erysipelothrix rhusiopathiae (2)
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)
Escherichia coli. ceppi verocitotossigenici (3 ** - T)
Flavobacterium meningosepticum (2)
Fluoribacter bozemanii (Legionella) (2)
Francisella tularensis (Tipo A) (3)
Francisella tularensis (Tipo B) (2)
Fusobacterium necrophorum (2)
Gardnerella vaginalis (2)
Haemophilus ducreyl (2)
Haemophilus influenzae (2 – V)
Haemophilus spp (2)
Helicobacter pylori (2)
Klebsiella oxytoca (2)
Klebsiella pneumoniae (2)
Klebsiella spp (2)
Legionella pneumophila (2)
Legionella spp (2)
Leptospira interrogans (tutti I serotipi) (2)
Listeria monocytogenes (2)
Listeria ivanovii (2)
Morganella morganii (2)
Mycobacterium africanum (3 – V)
Mycobacterium avium/intracellulare (2)
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) (3 – V)
Mycobacterium chelonae (2)
Mycobacterium fortuitum (2)
Mycobacterium kansasii (2)  
Mycobacterium leprae (3)
Mycobacterium maimoense (2)
Mycobacterium marinum (2)
Mycobacterium microti (3**)
Mycobacterium paratuberculosis (2)
Mycobacterium scrofulaceum (2) 
Mycobacterium simiae (2) 
Mycobacterium szulgai (2) 
Mycobacterium tuberculosis (3 – V)
Mycobacterium ulcerans (3**) 
Mycobacterium xenopi (2) 
Mycoplasma caviae (2) 
Mycoplasma hominis (2) 
Mycoplasma pneumoniae (2) 
Neisseria gonorrhoeae (2) 
Neisseria meningitidis (2 – V)
Nocardia asteroides (2) 
Nocardia brasiliensis (2) 
Nocardia farcinica (2) 
Nocardia nova (2) 
Nocardia otitidiscaviarum (2)
Pasteurella multocida (2) 
Pasteurella spp (2) 
Peptostreptococcus anaerobius (2)
Plesiomonas shigelloides (2) 
Porphyromonas spp (2) 
Prevotella spp (2) 
Proteus mirabils (2) 
Proteus penneri (2) 
Proteus vulgaris (2) 
Providencia alcalifaciens (2)
Providencia rettgeri (2) 
Providencia spp (2) 
Pseudomonas aeruginosa (2)
Rhodococcus equi (2) 
Rickettsia akari (3**) 
RickettsIa canada (3**)
Rickettsia conorii (3) 
Rickettsia montana (3**) 
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) (3) 
Rickettsia prowazekii (3) 
Rickettsia rickettsii (3) 
Rickettsia tsutsugamushi (3) 
Rickettsia spp (2)
Salmonella arizonae (2)
Salmonella enteritidis (2)
Salmonella typhimurium (2)
Salmonella paratyphi A, B, C (2 - V)
Salmonella typhi (3 ** - V)
Salmonella (altre varietà serologiche) (2)
Serpulina spp (2) 
Shigella boydii (2) 
Shigella dysenteriae (Tipo 1) (3** - T)
Shigella dysenteriae. diverso dal Tipo 1 (2) 
Shigella flexneri (2) 
Shigella sonnei (2) 
Staphylococcus aureus (2) 
Streptobacillus moniliformis (2)
Streptococcus pneumoniae (2) 
Streptococcus pyogenes (2) 
Streptococcus spp (2) 
Streptococcus suis (2) 
Treponema carateum (2) 
Treponema pallidum (2) 
Treponema pertenue (2) 
Treponema spp (2) 
Vibrio cholerae (incluso El Tor) (2)
Vibrio parahaemolyticus (2) 
Vibrio spp (2) 
Yersinia enterocolitica (2) 
Yersinia pestis (3 – V)
Yersinia pseudotuberculosis (2)
Yersinia spp (2) 

VIRUS
Adenoviridae  (2)
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo) 
Virus Lassa (4)
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) (3)
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) (2)
Virus Mopeia (2)
Altri LCM-Lassa Virus complex  (2)
Virus Guanarito (4)
Virus Junin (4)
Virus Sabia  (4)
Virus Machupo (4)
Virus Flexal (3)
Altri Virus del Complesso Tacaribe (2)
Astroviridae (2)
Bhanja (2)
Virus Bunyamwera (2)
Germiston (2)
Virus Oropouche (3)
Virus dell'encefalite Californiana (2)
Hantaan (lebbre emorragica coreana) (3)
Belgrado (noto anche come Dobrava) (3)
Seoul-VIrus (3)
Sin Nombre (ex Muerto Canyon) (3)
Puumala-Virus (2)
Prospect HiII-Virus (2)
Altri Hantavirus  (2)
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo  (4)
Virus Hazara (2)
Febbre della Valle del Rift (3 – V)
Febbre da Flebotomi (2)
Virus Toscana (2)
Altri bunyavirus noti come patogeni  (2)
Virus dell'epatite E (3**)
Norwalk-Virus (2)
Altri Caliciviridae (2)
Coronaviridae (2)
Virus Ebola (4)
Virus di Marburg (4)
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) (3)
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale (3** - V)
Absettarov (3)
Hanzalova (3)
Hypr (3)
Kumlinge (3)
Virus della dengue tipi 1-4 (3)
Virus dell'epatite C (3** - D)
Virus dell'epatite G (3** – D)
Encefalite B giapponese (3 – V)
Foresta di Kyasanur (3 – V)
Louping ill (3**)
Omsk (3 – V)
Powassan (3)
Rodo (3)
Encefalite verno-estiva russa (3 – V)
Encefalite di St. Louis  (3)
Virus Wesselsbron (3**)
Virus della Valle del Nilo (3)
Febbre gialla (3 – V)
Altri flavivirus noti per essere patogeni (2)
Virus dell'epatite B (3** - V / D)
Virus dell'epatite D (Detta) (3** - V / D)
Cytomegalovirus (2)
Virus d'Epstein-Barr (2)
Herpesvirus simiae (B virus) (3)
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 (2)
Herpesvirus varicella-zoster (2)
Virus Herpes dell'uomo tipo 7  (2)
Virus Herpes dell'uomo tipo 8  (2 – D)
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) (2)
Virus influenzale tipi A, B e C (2 – V)
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori eThogoto (2)
Virus BK e JC (2 – D)
Papillomavirus dell'uomo (2 - D)
Virus del morbillo (2 - V)
Virus della parotite  (2 - V)
Virus della malattia di Newcastle (2)
Virus parainfluenzali tipi 1-4 (2)
Virus respiratorio sinciziale  (2)
Parvovirus dell'uomo (B 19) (2)
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)  (2)
Virus Coxackie (2)
Virus Echo (2)
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) (2 - V)
Virus della poliomielite (2 - V)
Rhinovirus (2)
Buffalopox virus (2)
Cowpox virus (2)
Elephantpox virus (2)
Virus del nodulo del mungitori (2)
Molluscum contagiosum virus (2)
Monkeypox virus (3 - V)
Orf virus (2)
Rabbitpox virus (2)
Vaccinia virus (2)
Variola (mayor & minor) virus (4 – V)
Whitepox virus (variola virus) (4 – V)
Yatapox virus (Tana & Yaba) (2)
Coltivirus (2)
Rotavirus umano (2)
Orbivirus (2)
Reovirus (2)
Retroviridae 
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) (3** - D)
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 (3** - D)
SIV (3**)
Virus della rabbia (3** - V)
Virus della stomatite vescicolosa (2)
Togaviridae
Encefalomielite equina dell'America dell'est (3 – V)
Virus Bebaru (2)
Virus Chikungunya (3**)
Virus Everglades (3**)
Virus Mayaro (3)
Virus Mucambo (3**)
Virus Ndumu (3)
Virus O'nyong-nyong (2)
Virus del fiume Ross (2)
Virus della foresta di Semliki (2)
Virus Sindbis (2)
Virus Tonate (3**)
Encefalomielite equina del Venezuela  (3)V
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest (3)V
Altri alfavirus noti (2)
Rubivirus (rubella)  (2)
Toroviridae(2)
Virus dell'epatite non ancora identificati (3** - D)
Morbillivirus equino (4)
Morbo di Creutzfeldt-Jakob  (3** - D)
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob (3** - D)
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate (3** - D)
Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker  (3** - D)
Kuru (3** - D)

PARASSITI
Acanthamoeba castellanii (2) 
Ancylostoma duodenale (2) 
Angiostrongylus cantonensis (2) 
Angiostrongylus costaricensis (2) 
Ascaris lumbricoides (2 - A) 
Ascaris suum (2 - A) 
Babesia divergens (2) 
Babesia microti (2) 
Balantidium coli (2) 
Brugia malayi (2) 
Brugia pahangi (2) 
Capillaria philippinensis (2) 
Capillaria spp (2) 
Clonorchis sinensis (2) 
Ctonorchis viverrini (2) 
Cryptosporidium parvum (2) 
Cryptosporidium spp (2) 
Cyclospora cayetanensis (2) 
Dipetalonema streptocerca (2) 
Diphyllobothrium latum (2) 
Dracunculus medinensis (2) 
Echinococcus granulosus (3**) 
Echinococcus multilocularis (3**) 
Echinococcus vogeli (3**) 
Entamoeba histolytica (2) 
Fasciola gigantica (2) 
Fasciola hepatica (2) 
Fasciolopsis buski (2) 
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)  (2) 
Hymenolepis diminuta (2) 
Hymenolepis nana (2) 
Leishmania braziliensis (3**) 
Leishmania donovani (3**) 
Leishmania aethiopica (2) 
Leishmania mexicana (2) 
Leishmania peruviana (2) 
Leishmanla tropica (2) 
Leishmania major (2) 
Leishmanla spp (2) 
LoaLoa  (2) 
Mansonella ozzardi (2) 
Mansonella persiana (2) 
Naegleria fowleri (3) 
Necator americanus (2) 
Onchocerca volvulus (2) 
Opisthorchis felineus (2) 
Opisthorchis spp (2  ( 
Paragonimus westermani (2) 
Plasmodium falciparum (3**) 
Plasmodium spp (uomo & scimmia)  (2) 
Sarcocystis suihominis (2) 
Schistosoma haematobium (2) 
Schistosoma intercalatum (2) 
Schistosoma japonicum (2) 
Schistosoma mansoni (2) 
Shistosoma mekongi (2) 
Strongyioides stercoralis (2) 
Strongyloides spp (2) 
Taenia saginata (2) 
Taenia solium (3**) 
Toxocara canis (2) 
Toxoplasma gondii (2) 
Trichinella spiralis (2) 
Trichuris trichiura (2) 
Trypanosoma brucei brucei (2) 
Trypanosoma brucei gambiense (2) 
Trypanosoma brucei rhodesiense  (3**) 
Trypanosoma cruzi (3) 
Wuchereria bancrofti (2) 



FUNGHI
Aspergillus fumigatus (2 - A)
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) (3) 
Candida albicans (2 - A)
Candida tropicalis (2) 
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana. Cladosporium bantianum o trichoides) (3) 
Coccidioides Immitis (3 – A)
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) (2 - A)
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)  (2 - A)
Emmonsia parva var. parva  (2) 
Emmonsia parva var. crescens (2) 
Epidermophyton fioccosum (2 - A)
Fonsecaea compacta  (2) 
Fonsecaea pedrosoi (2) 
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Aiellomyces capsulatum) (3) 
Histoplasma capsulatum duboisii  (3) 
Madurella grisea (2)
Madurella mycetomatis (2) 
Microsporum spp (2 - A) 
Neotestudina rosatii  (2) 
Paracoccidioides brasiliensis (3) 
Penicillium marneffei (2 - A)
Scedosporium apiospermum, Psaudallescheria boydii (2) 
Scedosporium prolificans (inflantum)  (2) 
Sporothrix schenckii (2) 
Trichophyton rubrum (2) 
Trichophyton spp (2)



PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

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