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Sicurezza sul lavoroLEZIONE 1

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

L’ igiene del lavoro si occupa della salvaguardia della salute dei lavoratori nei riguarda degli agenti chimici, fisici, biologici, ambientali, ecc. che possono indurre nel tempo malattie professionali, anche gravi e anche mortali.

Ad esempio l’ igiene del lavoro definisce come ridurre alla fonte l’ esposizione ad agenti cancerogeni, come l’ amianto, le polveri di legno, il piombo, per eliminare il rischio che i lavoratori contraggano un cancro.

La sicurezza del lavoro si occupa della salvaguardia rispetto ad episodi infortunistici che possono indurre istantaneamente lesioni, anche gravi e anche mortali.

Ad esempio, la sicurezza del lavoro definisce come realizzare e come gestire i ponteggi per impedire la caduta dei lavoratori che li utilizzano oppure come realizzare le protezioni meccaniche di organi in movimento delle macchine, per impedire lesioni per contatto con tali parti.
Le norme tecniche di salvaguardia della igiene e della sicurezza dei lavoratori sono recepite in Italia da numerose leggi, che pertanto le rendono (o dovrebbero renderle) obbligatorie.

LE LEGGI SULLA IGIENE E SULLA SICUREZZA

Le leggi sulla sicurezza e sull’ igiene del lavoro in Italia sono tantissime.

Molte di queste leggi sono a carattere tecnico e relative a problematiche specifiche. Alcune invece sono a carattere generale e definiscono i principi generali di salvaguardia dei lavoratori.

Un primo gruppo di leggi nasce a metà degli anni cinquanta:
Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” (cantieri);
D.P.R. 302/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative a quelle del D.P.R. 547/55”;
D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’ igiene del lavoro”.

Esse contengono i principi tecnici generali da applicare per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e sono ancora valide (a parte alcune modifiche introdotte a seguito dell’ evoluzione tecnica)

Il secondo gruppo di leggi appartiene invece agli anni novanta. Esse definiscono le modalità organizzative delle aziende e dei cantieri per salvaguardare la sicurezza e l’ igiene dei lavoratori:
Decreto Legislativo (D.Lgs.) 626/94 “Attuazione delle direttive CEE […] riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”;
D.Lgs. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”.

Queste ultime leggi non sono norme tecniche (le norme tecniche sono ancora, opportunamente modificate, quelle degli anni cinquanta), ma disposizioni di carattere organizzativo per definire ruoli, responsabilità, procedure all’ interno delle aziende e dei cantieri.
Tutte queste leggi sono facilmente scaricabili da Internet (basta digitare il numero della norma sulla finestra del motore di ricerca). Altrimenti, se mi comunicate il vostro indirizzo di posta elettronica, ve le posso inviare).

Oltre a quelle citate esistono numerosissime leggi da applicare a casi specifici e da analizzare di volta in volta. Comunque quelle citate coprono la maggior parte delle situazioni.
E’ importante sottolineare che tutte le leggi citate sono leggi a carattere penale. Nella parte finale della legge infatti compare sempre il capitolo “Sanzioni”, dove sono elencate le pene che vengono applicate ai responsabili (datori di lavoro, dirigenti, capi) per il mancato rispetto degli articoli della legge. In qualche caso la sanzione è (in teoria) il carcere.

E’ importante inoltre sottolineare che l’ inosservanza delle leggi comporta di per sé il reato penale, anche se la mancata osservanza non comporta infortuni o malattie ai lavoratori. In caso poi di infortunio o di malattia, oltre alle sanzioni dovute alla mancata osservanza delle leggi, si applicano anche i reati definiti dal Codice Penale (lesioni od omicidio colposo, ecc.).

I DIRITTI DEI LAVORATORI SULLA IGIENE E LA SICUREZZA

In tutte le leggi citate, i diritti dei lavoratori si leggono “al contrario”. La legge li definisce come obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, cioè a carico di chi ha potere economico, organizzativo e gestionale relativamente alla salvaguardia dei lavoratori.
Per definire i diritti dei lavoratori occorre perciò, per ognuna delle leggi viste, analizzare tutti gli obblighi a carico (soprattutto) del datore di lavoro. Questa analisi è lunga e complessa.
Pertanto è meglio partire dagli obblighi (cioè dai diritti) generali di tutela, andando poi ad esaminare i casi particolari.

Il resto alla prossima puntata.

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

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