LEZIONE 10


Finora abbiamo parlato di parte di quelli che sono i doveri del datore di lavoro e, di conseguenza di quelli che sono i diritti dei lavoratori, che poi è l’ obiettivo di queste lezioni.
Mi accorgo però che fino ad ora non abbiamo definito in maniera precisa chi sono i “lavoratori”, cioè i soggetti destinatari di tali diritti.

Il problema non è banale, in quanto, soprattutto a seguito della famigerata “Legge Biagi” (e dai, così mi becco anch’ io l’ accusa di terrorista !) si è creata molta confusione sulla definizione di lavoratore, soprattutto rispetto al diritto del lavoro in generale e alla salvaguardia di igiene e sicurezza in particolare.

Mi scuso di non aver ancora diffuso che cosa la normativa intende per “lavoratore” e provvedo subito.

Parleremo poi in questa lezione di quali sono gli obblighi dei lavoratori e che cosa ciò comporta.

Come al solito tra virgolette è riportato il testo letterale delle norme e dopo il mio commento.

*******

DEFINIZIONE DI LAVORATORE RELATIVAMENTE ALLA SALVAGUARDIA DELL’ IGIENE E DELLA SICUREZZA

Partiamo da lontano. Ai sensi dell' articolo 3 del D.P.R.547/55  “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”  e dell'analogo articolo 3 del D.P.R.303/56 “Norme generali per l’ igiene del lavoro”:
"per lavoratore subordinato s' intende colui che, fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un' arte o una professione".
Per "lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui" si intende che, nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro, i modi e i tempi di lavoro sono stabiliti dal datore di lavoro o da un suo incaricato (come da sentenze della Corte di Cassazione).

L’ articolo 2 del D.Lgs.626/94 definisce invece il lavoratore come:

“persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.”

Vediamo, al di là dell’ arido testo normativo i concetti più importanti che derivano da tali articoli.

*******

Innanzitutto l’ articolo 2 del D.Lgs.626/94, non riporta l’ inciso “con o senza retribuzione”, il che porterebbe ad escludere dalla definizione di lavoratore, come specificato, i collaboratori familiari di imprese costituite in forma individuale (ad esempio il figlio che aiuta il padre artigiano).
In realtà la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 05/03/97 ha chiarito che anche nel caso di imprese costituite in forma individuale, valgono per i collaboratori familiari i diritti stabiliti dal D.Lgs.626/94 nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare.
Nella ipotesi invece in cui tale subordinazione di fatto non sussista e il familiare effettui saltuariamente la propria attività a titolo gratuito e solo per vincoli familiari e/o in sostituzione del titolare, il familiare non può essere definito come “lavoratore” ai sensi della salvaguardia della igiene e della sicurezza.

*******

Inoltre un’ altra circolare del Ministero del Lavoro (la n. 172 del 20/12/96) chiarisce come, nell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94,  l’ elemento da cui il legislatore fa discendere l’applicazione delle norme sull’ igiene e la sicurezza è l’esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione (secondo quanto previsto dal codice civile) ossia, di una prestazione svolta in una situazione di totale dipendenza al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di lavoro o dei suoi collaboratori da cui gerarchicamente dipende il lavoratore.

Si dovrebbero pertanto escludere dal campo di applicazione del D.Lgs.626/94 e quindi dai diritti che ne derivano:
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- gli associati in partecipazione;
- i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa.
Pertanto, per i lavoratori autonomi che non abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati, il D.Lgs.626/94 non si applica.
Nell’ ipotesi però che un imprenditore affidi a lavoratori autonomi dei lavori all’ interno della sua azienda, egli è tenuto comunque all’ adempimento degli obblighi stabiliti dall’ articolo 7 dello stesso Decreto (che disciplina i rapporti tra appaltatore e appaltato, da un punto di vista della sicurezza, in caso di contratto di appalto o di contratto d’ opera).
 
Anche con riferimento ai titolari di studi professionali, il D.Lgs.626/94 trova applicazione solo ed esclusivamente nell’ ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati, sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio, sia nel caso di più professionisti contitolari. Nel caso invece che i professionisti contitolari non abbiano dipendenti, tra di loro non si applicano le norme del Decreto (e mi sembra anche normale).

Riguardo ai lavoratori autonomi, va rimarcato che essi sono tali (e quindi esclusi dalla definizione di “lavoratore”) solo se di fatto (e non solo formalmente) hanno completa autonomia economica, di mezzi e di organizzazione. Se invece come spesso succede, dipendono in qualche modo da chi gli affida l’ appalto, sono equiparabili da un punto di vista del diritto del lavoro e quindi del diritto di igiene e sicurezza a lavoratori subordinati.
Cito un esempio. Se un’ azienda affida a un lavoratore autonomo la manutenzione dei propri impianti, ma gli fornisce anche i mezzi per eseguire la manutenzione (carrelli elevatori, officina, attrezzature, ecc.) e il responsabile tecnico dell’ azienda dà continuativamente disposizioni non generiche, ma di dettaglio, al lavoratore autonomo, quest’ ultimo perde i requisiti di autonomia (in questo caso di mezzi e di organizzazione) e diventa di fatto “lavoratore” della azienda che ha affidato il lavoro.

*******

Un’ altra importante conseguenza dell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94 è che esso equipara ai lavoratori anche i dipendenti con rapporti di lavoro "speciali" (contratto di formazione e lavoro, apprendistato, gli allievi degli istituti di istruzione e dei laboratori-scuola nei quali si faccia uso di attrezzature, macchine, utensili ed apparecchi in genere e gli utenti dei servizi di orientamento e di formazione scolastica universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali.

In maniera più dettagliata interviene il Decreto Ministeriale 363/98 che all’ articolo 2 comma 4 specifica che “Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell' università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.”
Quindi sono di fatto “lavoratori” in termini di diritto all’ igiene e alla sicurezza anche apprendisti, stagisti in forza (anche a titolo gratuito) presso aziende per il loro perfezionamento professionale e studenti universitari, dottorandi, ecc. che utilizzano laboratori didattici, di ricerca e di servizio, purché realmente sottoposti ai rischi derivanti dalle loro attività.

*******

E veniamo ora alla famigerata “Legge Biagi” (e dai col terrorismo!).
Innanzitutto va precisato che noi faremo riferimento al D.Lgs.276/03 che è la fonte normativa definitiva derivante da una legge delega al governo (la L.30/03) che è la vera e propria “Legge Biagi”.
Io continuerò a definire il D.Lgs.276/03 come “Legge Biagi” per semplicità.

*******

Parliamo allora innanzitutto del lavoratori temporanei o interinali, quei lavoratori cioè  dipendenti di un' impresa "fornitrice" di mano d’ opera (le varie Man Power, Generale Industrielle, Obiettivo Lavoro, ecc.), ma che prestano di volta in volta la propria opera professionale per un altro azienda ("impresa utilizzatrice") che per proprie esigenze - anche provvisorie - abbia la necessità di potenziare la propria forza lavoro o di utilizzare personale specializzato. Il lavoratore temporaneo o interinale svolge perciò la propria attività secondo le istruzioni impartite dall' impresa utilizzatrice per l' esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro.

In questo caso l’ articolo 23 comma 5 del D.Lgs.276/03 stabilisce quanto segue.
“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all' uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs.626/94, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall' utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l' utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.626/94, e successive modificazioni ed integrazioni. L' utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.”

Secondo la Legge Biagi quindi l' impresa utilizzatrice deve osservare nei confronti del lavoratore temporaneo, tutti gli obblighi di protezione previsti dal D.Lgs.626/94 e in generale dalla normativa vigente ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Per la Legge Biagi quindi, almeno in teoria, il lavoratore temporaneo o interinale è a tutti gli effetti “lavoratore” equiparato a quello definito dall’ art.2 del D.Lgs.626/94 e ne ha gli stessi diritti.

Deve in particolare essere formato e informato sulle lavorazioni che dovrà effettuare e sui rischi connessi a tali lavorazioni, come evidenziate dal documento di valutazione del rischio. Deve inoltre essere sottoposto a sorveglianza sanitaria a carico dell’ impresa utilizzatrice.
Ha infine diritto a tutte le salvaguardie definite dalle misure generali e particolari di tutela stabilite dalla normativa vigente.

Questa la teoria. In realtà spesso l’ impresa utilizzatrice non sta a “perdere tempo e soldi” in formazione e informazione e in sorveglianza sanitaria per i lavoratori interinali, magari assunti per pochi mesi. Spesso gli imprenditori risparmiano su queste spese per i propri dipendenti, figurarsi per gli interinali, che servono per pochi mesi per tappare i buchi e poi vengono rispediti a casa !

Ricordo comunque che l’ articolo 24 comma 2 del D.Lgs.276/03 stabilisce quanto segue.
“Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l' utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.”

Quindi il lavoratore interinale deve essere tutelato dalle Rappresentanze Sindacali e ha, come i lavoratori dipendenti della ditta utilizzatrice, la possibilità di rivolgersi ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza della stessa ditta per segnalare e richiedere soluzione a problematiche su igiene e sicurezza del lavoro.

Si ricorda, infine, che ai sensi del D.M.31/05/99 (articoli 2 e 3) è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le lavorazioni particolarmente pericolose e / o che richiedono una sorveglianza medica speciale.
In  particolare è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti lavorazioni che espongono a rischio di grave infortuni:
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.
Inoltre è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le lavorazioni che espongono a rischio di grave malattia professionale, definite dal Decreto Ministeriale come quelle dove sono presenti:
- agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del D.Lgs.626/94;
- amianto;
- cloruro di vinile monomero;
- 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
- radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs.230/95 (per semplicità lavorazioni con materiali radioattivi).

*******

Veniamo ora all’ altra figura introdotta dalla Legge Biagi, quella dei CoCoPro, cioè i lavoratori assunti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Teoricamente, secondo l’ articolo 61 del D.Lgs.276/03 tali contratti di collaborazione dovrebbero essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione e dovrebbero essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
In realtà spesso e volentieri tali contratti sono gestiti dall’ imprenditore come ulteriore modo per garantirsi attività lavorative a termine, prevedono di fatto una forma di subordinazione del lavoratore al committente del lavoro e non hanno nulla a che vedere con eventuali progetti.

Comunque l’ articolo 66 del D.Lgs.276/03 stabilisce tra l’ altro, quanto segue.

“Ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo [rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto] si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs.626/94 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Quindi se tali contratti prevedono che il lavoratore a progetto svolga la sua attività lavorativa presso i luoghi di lavoro della ditta con cui è a contratto, egli diventa a di fatto “lavoratore” di tale ditta, ai sensi dell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94,  acquisendo tutti i diritti in termini di igiene e sicurezza del lavoro stabiliti dalla normativa vigente (formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, misure generali e particolari di tutela, ecc.).

Ovviamente, anche in questo caso, la teoria è una cosa e la pratica è un’ altra. Vale il solito concetto che l’ imprenditore mette a contratto un CoCoPro per avere a basso costo mano d’ opera di cui disfarsi appena non serve più e che non è disposto a spendere soldi e tempo per garantirne l’ igiene e la sicurezza.

L’ importante è però sapere che la legge tutela anche i CoCoPro, come se fossero “lavoratori”, ai sensi dell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94.

 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Vediamo ora a quali obblighi essi sono soggetti i lavoratori rispetto alla salvaguardia della igiene e della sicurezza del lavoro, ai sensi della normativa vigente.

Già nei primi Decreti promulgati negli anni ’50, era contenuto il concetto che i lavoratori oltre ad essere destinatari della salvaguardia dell’ igiene e della sicurezza, avessero comunque degli obblighi a tale proposito.

Vediamo cosa dice in proposito l’ articolo 6 “Doveri dei lavoratori” del D.P.R.547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

“I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposta dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli atri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell' ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.”

In maniera abbastanza simile, l’ articolo 5 “Obblighi dei lavoratori” il D.P.R.303/56 “Norme generali per l’ igiene del lavoro” riporta quanto segue.

“I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l' autorizzazione.”

Compaiono già qui alcuni concetti presenti nel D.Lgs.626/94, cioè l’ obbligo per i lavoratori di usare con cura attrezzature e dispositivi di sicurezza, senza modificarli o danneggiarli, e senza intraprendere azioni di propria iniziativa.
In questi Decreti però non si mette in evidenza, come invece farà molto bene il D.Lgs.626/94, che tali doveri sono proporzionati al grado di istruzione e formazione fornito dal datore di lavoro. In questi Decreti è addirittura a carico del lavoratore, visto che è obbligato ad osservarle, la conoscenza delle norme contenute nei Decreti stessi.

Compare poi un altro concetto che verrà ripreso dal D.Lgs.626/94, cioè quello che non è soltanto un diritto dei lavoratori, ma anche un preciso dovere, segnalare eventuali inefficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e situazioni di pericolo, oltre che, in caso di urgenza, intervenire per quanto di competenza per risolverle.

*******

Vediamo invece quali sono gli obblighi dei lavoratori secondo l’ articolo 5 del D.Lgs.626/94. Il primo comma di tale articolo riporta quanto segue.

“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

Quindi il lavoratore ha l’ obbligo di evitare danni a sé o agli altri mediante comportamenti non corretti (azioni) o mediante la non applicazione delle norme di legge e (dove esistono) delle procedure di sicurezza aziendali (omissioni).
L’ inciso “conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, innovativo rispetto ai Decreti degli anni ’50, è importantissimo.
E’ vero che il lavoratore deve agire secondo le procedure aziendali, ma la sua responsabilità è direttamente proporzionale alla formazione e all’ istruzione che obbligatoriamente il datore di lavoro deve fornirgli (articoli 21 e 22 e altri del Decreto) e ai mezzi materiali che il datore di lavoro deve rendergli disponibili.
Per esempio se un lavoratore si fa male perché non usa l’ elmetto, è responsabile della propria lesione se il datore di lavoro gli ha precedentemente fornito, a proprio carico, un elmetto rispondente alle relative norme tecniche e gli ha spiegato come e in quali circostanze indossarlo. Se il datore di lavoro ha omesso la consegna dell’ elmetto e la relativa formazione, ovviamente non si può imputare al lavoratore nessuna omissione.

*******

Il secondo comma dell’ Articolo 5 del Decreto dettaglia maggiormente gli obblighi del lavoratore.

“In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all' adempimento di tutti gli obblighi imposti dall' autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.”

Attenzione che la mancata osservanza di tale secondo comma (e non del primo), comporta per i lavoratori inadempienti, ai sensi dell’ articolo 93 del D.Lgs.626/94, l' arresto fino a un mese o l' ammenda da € 206 a € 619.

Vediamo meglio ora il significato dei vari punti del secondo comma.

Innanzitutto è interessante notare che, a differenza dei Decreti degli anni ’50, non è espressamente stabilito l’ obbligo dei lavoratori di osservare le misure disposte dalla legge, ma solo le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigente e preposto (lettera a) ).
Quindi l’ obbligo del lavoratore deriva da un obbligo del datore di lavoro. Se il datore di lavoro (e/o i dirigenti e/o i preposti) non definisce in maniera chiara, univoca e formale (per scritto) disposizioni e istruzioni ai lavoratori, il lavoratore non è sanzionabile per omissioni. Vale quindi il principio che la responsabilità del lavoratore è proporzionale alla diffusione da parte del datore di lavoro di istruzioni e disposizioni, chiare e comprensibili, relative all’ igiene e alla sicurezza.

Ovviamente anche gli obblighi richiamati alle lettere b) e c), di utilizzo in maniera corretta di attrezzature, utensili, sostanze, dispositivi di sicurezza e di protezione, ecc. sono direttamente correlati al grado di formazione fornito dal datore di lavoro.
E’ chiaro, ad esempio, che non si può chiedere a un neoassunto di utilizzare in maniera corretta un’ attrezzatura che lui magari non ha mai visto, se prima non lo si è istruito in maniera dettagliata su tale attrezzatura e in particolare sulle disposizioni relative all’ igiene e alla sicurezza.

I lavoratori poi hanno l’ obbligo (e non solo il diritto) di segnalare tutte le deficienze per l’ igiene e la sicurezza che rilevano nell’ ambiente di lavoro (lettera d) ).
Sempre tale lettera stabilisce che i lavoratori (nell’ ambito delle loro competenze e possibilità) si devono adoperare in caso di urgenza per eliminare loro stessi il pericolo, informandone i propri rappresentanti (i RLS). Quindi in caso di urgenza il lavoratore, sempre ovviamente in funzione della propria formazione, deve fare il possibile per eliminare il pericolo, anche se necessario, interrompendo la propria attività lavorativa, fermando un macchinario, sezionando l’ alimentazione elettrica di un’ attrezzatura, ecc.

I lavoratori poi non possono rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature (lettera e) ), anche se questi intralciano le attività lavorative e rallentano la produzione. Devono segnalare in questo caso il problema al proprio diretto superiore e al RLS. Inoltre non devono agire di propria iniziativa in mansioni che non sono di loro competenza o che possono essere pericolose (lettera f) ), ma anche in questo caso devono segnalare la necessità che li inducono a compiere determinate azioni al proprio diretto superiore.

La lettera g) stabilisce ancora l’ obbligatorietà per il lavoratore di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla sorveglianza sanitaria. Se hanno dei dubbi su certi tipi di accertamenti (ad esempio esami radiologici che possono comunque avere effetti negativi sulla salute) o controindicazioni ne devono parlare con il medico competente e/o con i RLS.

La lettera h) infine prevede per i lavoratori non solo l’ obbligo di osservare le norme di sicurezza ma anche quello, assai significativo, di "contribuire" all’ adempimento delle stesse.
Tali concetto è completamente nuovo rispetto alla normativa precedente, che prevedeva solo l’ obbligo dell’ osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali, ma non quello di collaborazione con il datore di lavoro ed è stato introdotto dal legislatore con l’ intento di una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori e nel senso di un loro maggior coinvolgimento nelle tematiche della sicurezza e salute.
Anche questo comunque rimane quasi sempre teoria. In genere al datore di lavoro della igiene e della sicurezza importa poco, figurarsi di cercare la collaborazione dei lavoratori su tali aspetti.

*******

Il D.Lgs.626/94 prevede poi altri obblighi a carico dei lavoratori.

Al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro”, l’ articolo 39 “Obblighi dei lavoratori” riporta quanto segue.
“I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all' informazione, alla formazione ed all' addestramento ricevuti.
I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.”

Al Titolo IV “Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale”, l’ articolo 44 riporta quanto segue.

“I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all' informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Attenzione che anche la mancata osservanza di tali due articoli, comporta per i lavoratori inadempienti, ai sensi dell’ articolo 93 del D.Lgs.626/94, l' arresto fino a un mese o l' ammenda da € 206 a € 619.

In entrambi i casi vale il concetto che la responsabilità dei lavoratori, (qui nell’ utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI) è direttamente proporzionale “all' informazione, alla formazione ed all' addestramento ricevuti”.

Anche qui viene rimarcato che non è solo un diritto, ma anche un dovere segnalare al diretto superiore, qualunque difetto od inconveniente riscontrato sulle attrezzature di lavoro o sui DPI che possa dare problemi di sicurezza.

*******

In generale quindi la legislatura pone a carico del lavoratore tutta una serie di obblighi che possono riassumersi nel rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro e/o dalla normativa vigente, nel non agire di propria iniziativa e nel segnalare situazioni di pericolo o comunque di scarsa igiene e sicurezza sul lavoro.

Di questi obblighi approfittano molti datori di lavoro per scaricare le proprie responsabilità. Spesso e volentieri essi consegnano procedure di lavoro “in sicurezza” ai lavoratori, facendosi magari controfirmare per ricevuta l’ avvenuta consegna. Peccato che in genere queste procedure contrastano con gli ordini prioritari impartiti relativi alla produttività e di fatto non possono essere rispettate.
In questo modo il datore di lavoro pensa di scaricare la propria responsabilità, in caso di infortunio, sul lavoratore, che rimarrebbe così “becco e bastonato”.  

In realtà, per fortuna, così non è e ciò viene ribadito da numerosa giurisprudenza, cioè la raccolta delle sentenze passate in giudicato della Corte di Cassazione, che hanno forte potere interpretativo in futuri analoghi procedimenti penali.

Dall' esame di tale giurisprudenza in materia si possono estrapolare i seguenti principi.

Il datore di lavoro, dirigente e preposto (ovviamente ciascuno nell’ ambito dei propri poteri e delle proprie attribuzioni e competenze) non sono esonerati dalla responsabilità in caso di imprudenza o avventatezza del lavoratore. Inoltre tali soggetti non sono esonerati dalla responsabilità per l' omissione di protezioni infortunistiche nel caso in cui il lavoratore abbia volutamente rimosso la protezioni antinfortunistica o nel caso in cui l' infortunio sia avvenuto mentre il lavoratore svolgeva lavori al di fuori delle sue competenze, se tali comportamenti del lavoratore sono ricollegabili ad una mancata sorveglianza sul lavoratore stesso.

Quindi il datore di lavoro non può limitarsi a chiedere al lavoratore il rispetto di procedure di sicurezza e poi non sorvegliare che il lavoratore le applichi davvero. Il che vuol poi dire che il datore di lavoro deve mettere il lavoratore nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza e poi sorvegliare e pretendere che lo faccia.

Inoltre la Corte di Cassazione è orientata nel senso che il datore di lavoro pur potendo delegare, "ad altra persona capace ed idonea per l’ adozione e l’ osservanza delle misure di sicurezza, con l’ effetto di trasferire su di essa la responsabilità penale per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, giammai la persona delegata può essere lo stesso lavoratore beneficiario della tutela".

Quindi l’ obbligo di sorveglianza del comportamento del lavoratore rispetto alle norme di igiene e sicurezza può essere delegata dal datore di lavoro ad altri, ma evidentemente non può essere delegata al lavoratore medesimo.

RIASSUMENDO

Da un punto di vista della salvaguardia dell’ igiene della sicurezza, la normativa vigente estende l’ attributo di “lavoratore”, quindi di destinatario dei diritti sanciti dalla normativa stessa anche a tutti coloro che a vario titolo hanno un rapporto di subordinazione con un datore di lavoro: collaboratori familiari e lavoratori autonomi (se ne ricorrono le condizioni), lavoratori interinali, CoCoPro.

Sono ancora equiparati ai “lavoratori” gli apprendisti, chi frequenta corsi di formazione, gli studenti universitari, i dottorandi, se nelle loro attività vi sono specifici rischi per la salute e la sicurezza.

Tutti questi soggetti hanno gli stessi diritti dei lavoratori propriamente detti (formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, diritto all’ applicazione dei principi generali di tutela della salute).

*******

Anche i lavoratori, in base alla normativa vigente, hanno degli obblighi da rispettare, perseguibili penalmente.

Tali obblighi sono quelli di rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro e/o dalla normativa vigente, di non agire di propria iniziativa e di segnalare situazioni di pericolo o comunque di scarsa igiene e sicurezza sul lavoro.

Tali obblighi però sono direttamente proporzionati al grado di istruzione e formazione e ai mezzi che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori e alla possibilità pratica che il datore di lavoro metta i lavoratori nelle reali condizioni di poter operare in sicurezza, senza vincoli (ad esempio la produttività) di priorità più alta.

 

*******

Ricordate: KNOW YOUR RIGHTS !!!

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

LEZIONE 9


Chi Siamo | Site Map | Contatti | 2006 INsensINverso