LEZIONE 10 Finora abbiamo parlato di parte di quelli che sono i doveri del datore di lavoro e, di conseguenza di quelli che sono i diritti dei lavoratori, che poi è l’ obiettivo di queste lezioni. Il problema non è banale, in quanto, soprattutto a seguito della famigerata “Legge Biagi” (e dai, così mi becco anch’ io l’ accusa di terrorista !) si è creata molta confusione sulla definizione di lavoratore, soprattutto rispetto al diritto del lavoro in generale e alla salvaguardia di igiene e sicurezza in particolare. Mi scuso di non aver ancora diffuso che cosa la normativa intende per “lavoratore” e provvedo subito. Parleremo poi in questa lezione di quali sono gli obblighi dei lavoratori e che cosa ciò comporta. Come al solito tra virgolette è riportato il testo letterale delle norme e dopo il mio commento. ******* DEFINIZIONE DI LAVORATORE RELATIVAMENTE ALLA SALVAGUARDIA DELL’ IGIENE E DELLA SICUREZZA Partiamo da lontano. Ai sensi dell' articolo 3 del D.P.R.547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e dell'analogo articolo 3 del D.P.R.303/56 “Norme generali per l’ igiene del lavoro”: L’ articolo 2 del D.Lgs.626/94 definisce invece il lavoratore come: “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.” Vediamo, al di là dell’ arido testo normativo i concetti più importanti che derivano da tali articoli. ******* Innanzitutto l’ articolo 2 del D.Lgs.626/94, non riporta l’ inciso “con o senza retribuzione”, il che porterebbe ad escludere dalla definizione di lavoratore, come specificato, i collaboratori familiari di imprese costituite in forma individuale (ad esempio il figlio che aiuta il padre artigiano). ******* Inoltre un’ altra circolare del Ministero del Lavoro (la n. 172 del 20/12/96) chiarisce come, nell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94, l’ elemento da cui il legislatore fa discendere l’applicazione delle norme sull’ igiene e la sicurezza è l’esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione (secondo quanto previsto dal codice civile) ossia, di una prestazione svolta in una situazione di totale dipendenza al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di lavoro o dei suoi collaboratori da cui gerarchicamente dipende il lavoratore. Si dovrebbero pertanto escludere dal campo di applicazione del D.Lgs.626/94 e quindi dai diritti che ne derivano: Riguardo ai lavoratori autonomi, va rimarcato che essi sono tali (e quindi esclusi dalla definizione di “lavoratore”) solo se di fatto (e non solo formalmente) hanno completa autonomia economica, di mezzi e di organizzazione. Se invece come spesso succede, dipendono in qualche modo da chi gli affida l’ appalto, sono equiparabili da un punto di vista del diritto del lavoro e quindi del diritto di igiene e sicurezza a lavoratori subordinati. ******* Un’ altra importante conseguenza dell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94 è che esso equipara ai lavoratori anche i dipendenti con rapporti di lavoro "speciali" (contratto di formazione e lavoro, apprendistato, gli allievi degli istituti di istruzione e dei laboratori-scuola nei quali si faccia uso di attrezzature, macchine, utensili ed apparecchi in genere e gli utenti dei servizi di orientamento e di formazione scolastica universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali. In maniera più dettagliata interviene il Decreto Ministeriale 363/98 che all’ articolo 2 comma 4 specifica che “Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell' università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.” ******* E veniamo ora alla famigerata “Legge Biagi” (e dai col terrorismo!). ******* Parliamo allora innanzitutto del lavoratori temporanei o interinali, quei lavoratori cioè dipendenti di un' impresa "fornitrice" di mano d’ opera (le varie Man Power, Generale Industrielle, Obiettivo Lavoro, ecc.), ma che prestano di volta in volta la propria opera professionale per un altro azienda ("impresa utilizzatrice") che per proprie esigenze - anche provvisorie - abbia la necessità di potenziare la propria forza lavoro o di utilizzare personale specializzato. Il lavoratore temporaneo o interinale svolge perciò la propria attività secondo le istruzioni impartite dall' impresa utilizzatrice per l' esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro. In questo caso l’ articolo 23 comma 5 del D.Lgs.276/03 stabilisce quanto segue. Secondo la Legge Biagi quindi l' impresa utilizzatrice deve osservare nei confronti del lavoratore temporaneo, tutti gli obblighi di protezione previsti dal D.Lgs.626/94 e in generale dalla normativa vigente ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Per la Legge Biagi quindi, almeno in teoria, il lavoratore temporaneo o interinale è a tutti gli effetti “lavoratore” equiparato a quello definito dall’ art.2 del D.Lgs.626/94 e ne ha gli stessi diritti. Deve in particolare essere formato e informato sulle lavorazioni che dovrà effettuare e sui rischi connessi a tali lavorazioni, come evidenziate dal documento di valutazione del rischio. Deve inoltre essere sottoposto a sorveglianza sanitaria a carico dell’ impresa utilizzatrice. Questa la teoria. In realtà spesso l’ impresa utilizzatrice non sta a “perdere tempo e soldi” in formazione e informazione e in sorveglianza sanitaria per i lavoratori interinali, magari assunti per pochi mesi. Spesso gli imprenditori risparmiano su queste spese per i propri dipendenti, figurarsi per gli interinali, che servono per pochi mesi per tappare i buchi e poi vengono rispediti a casa ! Ricordo comunque che l’ articolo 24 comma 2 del D.Lgs.276/03 stabilisce quanto segue. Quindi il lavoratore interinale deve essere tutelato dalle Rappresentanze Sindacali e ha, come i lavoratori dipendenti della ditta utilizzatrice, la possibilità di rivolgersi ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza della stessa ditta per segnalare e richiedere soluzione a problematiche su igiene e sicurezza del lavoro. Si ricorda, infine, che ai sensi del D.M.31/05/99 (articoli 2 e 3) è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le lavorazioni particolarmente pericolose e / o che richiedono una sorveglianza medica speciale. ******* Veniamo ora all’ altra figura introdotta dalla Legge Biagi, quella dei CoCoPro, cioè i lavoratori assunti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Teoricamente, secondo l’ articolo 61 del D.Lgs.276/03 tali contratti di collaborazione dovrebbero essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione e dovrebbero essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Comunque l’ articolo 66 del D.Lgs.276/03 stabilisce tra l’ altro, quanto segue. “Ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo [rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto] si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs.626/94 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Quindi se tali contratti prevedono che il lavoratore a progetto svolga la sua attività lavorativa presso i luoghi di lavoro della ditta con cui è a contratto, egli diventa a di fatto “lavoratore” di tale ditta, ai sensi dell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94, acquisendo tutti i diritti in termini di igiene e sicurezza del lavoro stabiliti dalla normativa vigente (formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, misure generali e particolari di tutela, ecc.). Ovviamente, anche in questo caso, la teoria è una cosa e la pratica è un’ altra. Vale il solito concetto che l’ imprenditore mette a contratto un CoCoPro per avere a basso costo mano d’ opera di cui disfarsi appena non serve più e che non è disposto a spendere soldi e tempo per garantirne l’ igiene e la sicurezza. L’ importante è però sapere che la legge tutela anche i CoCoPro, come se fossero “lavoratori”, ai sensi dell’ articolo 2 del D.Lgs.626/94.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI Vediamo ora a quali obblighi essi sono soggetti i lavoratori rispetto alla salvaguardia della igiene e della sicurezza del lavoro, ai sensi della normativa vigente. Già nei primi Decreti promulgati negli anni ’50, era contenuto il concetto che i lavoratori oltre ad essere destinatari della salvaguardia dell’ igiene e della sicurezza, avessero comunque degli obblighi a tale proposito. Vediamo cosa dice in proposito l’ articolo 6 “Doveri dei lavoratori” del D.P.R.547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. “I lavoratori devono: In maniera abbastanza simile, l’ articolo 5 “Obblighi dei lavoratori” il D.P.R.303/56 “Norme generali per l’ igiene del lavoro” riporta quanto segue. “I lavoratori devono: Compaiono già qui alcuni concetti presenti nel D.Lgs.626/94, cioè l’ obbligo per i lavoratori di usare con cura attrezzature e dispositivi di sicurezza, senza modificarli o danneggiarli, e senza intraprendere azioni di propria iniziativa. Compare poi un altro concetto che verrà ripreso dal D.Lgs.626/94, cioè quello che non è soltanto un diritto dei lavoratori, ma anche un preciso dovere, segnalare eventuali inefficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e situazioni di pericolo, oltre che, in caso di urgenza, intervenire per quanto di competenza per risolverle. ******* Vediamo invece quali sono gli obblighi dei lavoratori secondo l’ articolo 5 del D.Lgs.626/94. Il primo comma di tale articolo riporta quanto segue. “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” Quindi il lavoratore ha l’ obbligo di evitare danni a sé o agli altri mediante comportamenti non corretti (azioni) o mediante la non applicazione delle norme di legge e (dove esistono) delle procedure di sicurezza aziendali (omissioni). ******* Il secondo comma dell’ Articolo 5 del Decreto dettaglia maggiormente gli obblighi del lavoratore. “In particolare i lavoratori: Attenzione che la mancata osservanza di tale secondo comma (e non del primo), comporta per i lavoratori inadempienti, ai sensi dell’ articolo 93 del D.Lgs.626/94, l' arresto fino a un mese o l' ammenda da € 206 a € 619. Vediamo meglio ora il significato dei vari punti del secondo comma. Innanzitutto è interessante notare che, a differenza dei Decreti degli anni ’50, non è espressamente stabilito l’ obbligo dei lavoratori di osservare le misure disposte dalla legge, ma solo le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigente e preposto (lettera a) ). Ovviamente anche gli obblighi richiamati alle lettere b) e c), di utilizzo in maniera corretta di attrezzature, utensili, sostanze, dispositivi di sicurezza e di protezione, ecc. sono direttamente correlati al grado di formazione fornito dal datore di lavoro. I lavoratori poi hanno l’ obbligo (e non solo il diritto) di segnalare tutte le deficienze per l’ igiene e la sicurezza che rilevano nell’ ambiente di lavoro (lettera d) ). I lavoratori poi non possono rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature (lettera e) ), anche se questi intralciano le attività lavorative e rallentano la produzione. Devono segnalare in questo caso il problema al proprio diretto superiore e al RLS. Inoltre non devono agire di propria iniziativa in mansioni che non sono di loro competenza o che possono essere pericolose (lettera f) ), ma anche in questo caso devono segnalare la necessità che li inducono a compiere determinate azioni al proprio diretto superiore. La lettera g) stabilisce ancora l’ obbligatorietà per il lavoratore di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla sorveglianza sanitaria. Se hanno dei dubbi su certi tipi di accertamenti (ad esempio esami radiologici che possono comunque avere effetti negativi sulla salute) o controindicazioni ne devono parlare con il medico competente e/o con i RLS. La lettera h) infine prevede per i lavoratori non solo l’ obbligo di osservare le norme di sicurezza ma anche quello, assai significativo, di "contribuire" all’ adempimento delle stesse. ******* Il D.Lgs.626/94 prevede poi altri obblighi a carico dei lavoratori. Al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro”, l’ articolo 39 “Obblighi dei lavoratori” riporta quanto segue. Al Titolo IV “Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale”, l’ articolo 44 riporta quanto segue. “I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari. Attenzione che anche la mancata osservanza di tali due articoli, comporta per i lavoratori inadempienti, ai sensi dell’ articolo 93 del D.Lgs.626/94, l' arresto fino a un mese o l' ammenda da € 206 a € 619. In entrambi i casi vale il concetto che la responsabilità dei lavoratori, (qui nell’ utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI) è direttamente proporzionale “all' informazione, alla formazione ed all' addestramento ricevuti”. Anche qui viene rimarcato che non è solo un diritto, ma anche un dovere segnalare al diretto superiore, qualunque difetto od inconveniente riscontrato sulle attrezzature di lavoro o sui DPI che possa dare problemi di sicurezza. ******* In generale quindi la legislatura pone a carico del lavoratore tutta una serie di obblighi che possono riassumersi nel rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro e/o dalla normativa vigente, nel non agire di propria iniziativa e nel segnalare situazioni di pericolo o comunque di scarsa igiene e sicurezza sul lavoro. Di questi obblighi approfittano molti datori di lavoro per scaricare le proprie responsabilità. Spesso e volentieri essi consegnano procedure di lavoro “in sicurezza” ai lavoratori, facendosi magari controfirmare per ricevuta l’ avvenuta consegna. Peccato che in genere queste procedure contrastano con gli ordini prioritari impartiti relativi alla produttività e di fatto non possono essere rispettate. In realtà, per fortuna, così non è e ciò viene ribadito da numerosa giurisprudenza, cioè la raccolta delle sentenze passate in giudicato della Corte di Cassazione, che hanno forte potere interpretativo in futuri analoghi procedimenti penali. Dall' esame di tale giurisprudenza in materia si possono estrapolare i seguenti principi. Il datore di lavoro, dirigente e preposto (ovviamente ciascuno nell’ ambito dei propri poteri e delle proprie attribuzioni e competenze) non sono esonerati dalla responsabilità in caso di imprudenza o avventatezza del lavoratore. Inoltre tali soggetti non sono esonerati dalla responsabilità per l' omissione di protezioni infortunistiche nel caso in cui il lavoratore abbia volutamente rimosso la protezioni antinfortunistica o nel caso in cui l' infortunio sia avvenuto mentre il lavoratore svolgeva lavori al di fuori delle sue competenze, se tali comportamenti del lavoratore sono ricollegabili ad una mancata sorveglianza sul lavoratore stesso. Quindi il datore di lavoro non può limitarsi a chiedere al lavoratore il rispetto di procedure di sicurezza e poi non sorvegliare che il lavoratore le applichi davvero. Il che vuol poi dire che il datore di lavoro deve mettere il lavoratore nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza e poi sorvegliare e pretendere che lo faccia. Inoltre la Corte di Cassazione è orientata nel senso che il datore di lavoro pur potendo delegare, "ad altra persona capace ed idonea per l’ adozione e l’ osservanza delle misure di sicurezza, con l’ effetto di trasferire su di essa la responsabilità penale per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, giammai la persona delegata può essere lo stesso lavoratore beneficiario della tutela". Quindi l’ obbligo di sorveglianza del comportamento del lavoratore rispetto alle norme di igiene e sicurezza può essere delegata dal datore di lavoro ad altri, ma evidentemente non può essere delegata al lavoratore medesimo. RIASSUMENDO Da un punto di vista della salvaguardia dell’ igiene della sicurezza, la normativa vigente estende l’ attributo di “lavoratore”, quindi di destinatario dei diritti sanciti dalla normativa stessa anche a tutti coloro che a vario titolo hanno un rapporto di subordinazione con un datore di lavoro: collaboratori familiari e lavoratori autonomi (se ne ricorrono le condizioni), lavoratori interinali, CoCoPro. Sono ancora equiparati ai “lavoratori” gli apprendisti, chi frequenta corsi di formazione, gli studenti universitari, i dottorandi, se nelle loro attività vi sono specifici rischi per la salute e la sicurezza. Tutti questi soggetti hanno gli stessi diritti dei lavoratori propriamente detti (formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, diritto all’ applicazione dei principi generali di tutela della salute). ******* Anche i lavoratori, in base alla normativa vigente, hanno degli obblighi da rispettare, perseguibili penalmente. Tali obblighi sono quelli di rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro e/o dalla normativa vigente, di non agire di propria iniziativa e di segnalare situazioni di pericolo o comunque di scarsa igiene e sicurezza sul lavoro. Tali obblighi però sono direttamente proporzionati al grado di istruzione e formazione e ai mezzi che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori e alla possibilità pratica che il datore di lavoro metta i lavoratori nelle reali condizioni di poter operare in sicurezza, senza vincoli (ad esempio la produttività) di priorità più alta.
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