UNA CASE HISTORY: PERCHE’ SI MUORE SUL LAVORO
Questa volta invece che parlare di leggi e norme, riporto un episodio di cui sono venuto a conoscenza e che è emblematico di quali sono le cause alla base degli infortuni e della morte sul lavoro. Quella che si suol definire una “case history”.
I nomi sono di fantasia, ma ogni riferimento a fatti o persone reali è puramente NON casuale !
Devo premettere però citando un po’ di normativa.
In questo caso il D.P.R.459/96 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”, detta perm brevità “Direttiva Macchine”.
In parole povere si tratta del recepimento di una direttiva comunitaria che regola la messa in commercio, da un punto di vista della sicurezza, di ogni tipo di macchina, intesa come “un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali”.
La Direttiva Macchine prevede un iter molto severo per la messa in commercio delle macchine che prevede i seguenti passi (semplifico un po’, se no, non finiamo più, ma la sostanza è questa):
progettazione da parte del costruttore della macchina rispettando i “requisiti essenziali di sicurezza”, definiti dalla Direttiva stessa e da norme tecniche specifiche per ogni tipo di macchina (le norme EN “European Norms” recepite in Italia dall’ UNI (Ente nazionale di unificazione);
calcolo strutturale da parte del costruttore degli elementi portanti della macchina, secondo procedure di calcolo definite sempre da norme EN;
creazione da parte del costruttore del “fascicolo tecnico” della macchina che deve contenere la valutazione dei rischi (da eseguire secondo criteri ben precisi) presenti nella macchina e degli accorgimenti adottati per ridurre tali rischi a valori accettabili, il progetto della macchina, la relazione di calcolo di cui sopra, la certificazione dei componenti di sicurezza montati sulla macchina, gli schemi elettrici, idraulici pneumatici, il manuale d’ uso e manutenzione della macchina, le procedure di controllo per garantire che tutti gli esemplari della macchina (se realizzata in serie) siano conformi al progetto;
esame, da parte di Organismo di Certificazione Notificato,di un prototipo della macchina conforme al progetto contenuto nel Fascicolo Tecnico che è un’ ente privato, autorizzato (oggi) dal Ministero per lo Sviluppo Economico, secondo procedure definite dalla Direttiva Macchine, ad eseguire attività di verifica sulle macchine;
rilascio da parte dell’ Organismo Notificato, se e solo se il prototipo esaminato è conforme al Fascicolo Tecnico e alle norme tecniche, della Certificazione di Tipo che attesta appunto che l’ esemplare esaminato (il “tipo”) è adeguato da un punto di vista della sicurezza alle norme;
rilascio, per ogni macchina successivamente prodotta, da parte del costruttore, dell’ Attestazione di Conformità che certifica che la macchina è in tutto e per tutto conforme, cioè uguale al prototipo verificato dall’ Organismo Notificato.
E’ un po’ complicato, ma dovrebbe garantire che tutte le macchine prodotte e messe in commercio, siano progettate e costruite secondo i rigorosi requisiti di sicurezza richiesti dalle norme.
Riassumendo i passi sono:
progettazione secondo i principi di sicurezza e mediante calcoli strutturali, da parte del costruttore;
creazione del Fascicolo Tecnico che contiene tutti i dati progettuali, da parte del costruttore; ;
esame del Fascicolo Tecnico e di un prototipo, da parte di un Organismo Notificato;
rilascio della Certificazione di Tipo, da parte di un Organismo Notificato;
costruzione di tutte le macchine secondo il progetto del Fascicolo Tecnico, garantita da Attestazione di Conformità, da parte del costruttore.
Premesso questo, veniamo al caso.
La ditta Italgru costruisce e commercializza Piattaforme di Lavoro Estendibili (PLE). Sono quelle gru che portano all’ estremità dei bracci un cestello, destinato a contenere due o tre persone per eseguire lavori in quota, utilizzate soprattutto da muratori, elettricisti, idraulici per eseguire lavori in altezza.
Capite bene che sono oggetti che devono essere estremamente sicuri. Un incidente su tali macchine si risolve quasi sempre in un infortunio mortale, anche perché si raggiungono altezze fino a 50 metri.
Bene la Italgru per potere vendere tali macchine sul mercato Europeo deve attenersi alla procedura che ho sopra descritto.
Peccato che non ha un Ufficio Tecnico sufficiente in numero e competenze per eseguire i calcoli. Si sa assumere personale ha un costo e poi non si può sapere se tale personale sarà saturato di lavoro anche nel futuro.
Allora la Direzione della Italgru decide di affidare la progettazione, i calcoli e la stesura del Fascicolo Tecnico ad uno studio esterno.
Ovviamente sceglie uno studio, in grado formalmente di preparare tutta la documentazione richiesta (tanto è solo carta), ma che costi il meno possibile. Ridurre i costi è uno degli obiettivi primari di ogni azienda per realizzare il massimo profitto.
Affida così il lavoro ala Studio Carli, di proprietà appunto dell’ ing. Carli, che ha tariffe estremamente basse.
Le tariffe basse sono dovute al fatto che lo Studio Carli fa svolgere tali lavori a giovani ingegneri alle prime esperienze professionali e che in attesa di trovare di meglio fanno qualche lavoro con compensi molto bassi.
L’ obiettivo della Italgru è ridurre i costi di realizzazione delle proprie macchine e un altro modo è risparmiare sui materiali. Riducendo ad esempio lo spessore degli scatolati (profilati metallici a sezione quadrata) che formano i bracci della gru, si risparmia ferro, cioè si risparmiano soldi.
Fatto sta che il progetto della gru (anzi della famiglia di gru, con diverse altezze di lavoro), con spessori ridotti dei bracci non riesce a superare le verifiche di calcolo eseguite dallo studio Carli. Il giovane ingegnere lo comunica all’ ing. Carli che contatta la Italgru. La soluzione viene presto trovata: nel Fascicolo Tecnico e nelle relazioni di calcolo comparirà un progetto con spessori maggiori (tanto è solo carta), ma le gru verranno realizzate con spessori ridotti, tanto chi se ne accorgerà mai.
Già chi se ne accorgerà mai ? E l’ Organismo Notificato che deve collaudare la gru e che controllerà se il prototipo realizzato sia effettivamente conforme al progetto e alla relazione di calcolo ? Basta fare una verifica con uno spessimetro per accorgersi che lo spessore dei bracci è inferiore rispetto a quello riportato sui disegni.
L’ ing. Carlo, poco tecnico, ma abile imprenditore, trova ancora una volta una brillante soluzione. Dovete sapere infatti che oltre ad essere il proprietario dello studio Carli, egli è anche Presidente della Ecocert, Organismo di Certificazione. Il fatto che questo costituisca un’ evidente conflitto di interessi (si viene a creare la situazione in cui l’ organismo di controllo è di proprietà della stessa persona che possiede anche lo studio di progettazione che l’ organismo dovrebbe controllare) e che sia tra l’ altro proibito dal Ministero delle Attività Produttive, poco importa. Probabilmente lo studio Carli è intestato ad altra persona (magari la moglie o l’ amante dell’ ing. Carli), oppure probabilmente se qualche funzionario del Ministero ha scoperto qualcosa è stato subito tacitato con un bel “regalo”.
Fatto sta che alla fine lo studio Carli completa il falso Fascicolo Tecnico della gru, l’ Organismo Notificato Ecocert esegue tutte le sue prove sulla gru da certificare e ovviamente non si accorge della non conformità tra il prototipo e il progetto contenuto nel Fascicolo Tecnico.
Viene così rilasciata la Certificazione di Tipo per la gru e la Italgru ne può cominciare la produzione in serie.
Sempre alla ricerca affannosa della riduzione dei costi, la Italgru ne pensa un’ altra.
E’ ovvio che il costo di un operaio specializzato con anni di esperienza è sicuramente maggiore di quella di un apprendista e così i vecchi saldatori della Italgru andati in pensione non sono stati sostituiti con saldatori con decenni di esperienza, ma con ragazzi alle prime armi, magari con una gran buona volontà, ma con poco colpo d’ occhio sulla bontà o meno della saldatura eseguita.
Inoltre i controlli non distruttivi sulle saldature (cioè quei controlli a occhio o per mezzo di strumenti che permettono di verificare se la saldatura è stata eseguita in maniera esemplare, garantendo la resistenza strutturale richiesta) hanno pure essi un costo. Per cui meglio eliminarli, avendo cura però di fare comparire i certificati di collaudo (falsi ovviamente) sulle procedure di controllo Qualità della ditta.
Di conseguenza non solo le gru vengono realizzate con meno materiale del necessario, ma anche con saldature mal eseguite e non controllate.
Di queste gru ne vengono vendute un centinaio e centinaia di operatori cominciano ad utilizzarle in lavori fino a cinquanta metri di altezza.
Purtroppo la dinamica della rottura in questo tipo di macchine è che essa avviene “per fatica”. Detto in parole povere il materiale è in grado di sopportare carichi elevati una volta, due volte, dieci volte, ma a lungo andare si indebolisce, perde le sue capacità di resistere agli stress. E’ come quando si rompe un fil di ferro con le mani non piegandolo una sola volta, ma piegandolo una volta in un verso, una volta nell’ altro. Magari le prime dieci volte il fil di ferro non si rompe, poi man mano sentite che si sta indebolendo e alla fine lo riuscite a spezzare con lo stesso sforzo con il quale le prime volte non siete stati in grado.
Alle gru della Italgru succede così. Non si rompono subito. Ma a lungo andare i continui cicli di stress causano le prime rotture.
I primi incidenti, per fortuna non sono gravissimi, cadute da basse quote che si risolvono in fratture, ma non in infortuni mortali.
La Italgru capisce che ha superato i limiti e che se continua così c’è rischio che ci scappi il morto. E’ preoccupata, non per il morto in sé, ma perché rischia un indagine penale e una perdita di immagine sul territorio nazionale, cioè meno clienti, meno fatturato, meno profitto.
Corre allora ai ripari e mentre comincia lo scarica barile con lo studio Carli e con la Ecocert, comincia a richiamare le gru per “controlli di routine”. In realtà le richiama per aggiungere dei rinforzi nei punti a rischio. Peccato che le gru sono tante e ci vuole del tempo a rinforzarle tutte. La Italgru non può nemmeno dire ai clienti utilizzatori che le gru sono pericolose e che non le possono utilizzare, perderebbe credibilità e clienti. Cioè meno vendite, meno fatturato, meno profitto.
Alla fine succede. La rottura del braccio avviene con il cestello a venti metri di altezza. Il cestello viene giù di schianto e l’ operaio che c’ era sopra muore sul colpo.
Sui giornali si parlerà di “tragica fatalità”, forse di “errore di manovra”. Verrà sicuramente avviato un procedimento penale, probabilmente, visto i tempi della giustizia e che comunque questi sono processi lunghi, tra perizie tecniche di parte, accuse e contraccuse tra i tre attori (Italgru, studio Carli ed Ecocert), il delitto cadrà in prescrizione (sono sufficienti sette anni e mezzo).
Nel frattempo l’ ing. Carli continuerà a girare l’ Italia in cerca di consulenze sulla sua Chrysler 300C, mentre nel posteggio della Italgru continueranno ad essere parcheggiate le tre vetture aziendali dei dirigenti: una Audi A8, una Mercedes classe E Station Wagon e una Volvo V60.
Ecco perché si muore sul lavoro !
“I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposta dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli atri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell' ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.”
In maniera abbastanza simile, l’ articolo 5 “Obblighi dei lavoratori” il D.P.R.303/56 “Norme generali per l’ igiene del lavoro” riporta quanto segue.
“I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l' autorizzazione.”
Compaiono già qui alcuni concetti presenti nel D.Lgs.626/94, cioè l’ obbligo per i lavoratori di usare con cura attrezzature e dispositivi di sicurezza, senza modificarli o danneggiarli, e senza intraprendere azioni di propria iniziativa.
In questi Decreti però non si mette in evidenza, come invece farà molto bene il D.Lgs.626/94, che tali doveri sono proporzionati al grado di istruzione e formazione fornito dal datore di lavoro. In questi Decreti è addirittura a carico del lavoratore, visto che è obbligato ad osservarle, la conoscenza delle norme contenute nei Decreti stessi.
Compare poi un altro concetto che verrà ripreso dal D.Lgs.626/94, cioè quello che non è soltanto un diritto dei lavoratori, ma anche un preciso dovere, segnalare eventuali inefficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e situazioni di pericolo, oltre che, in caso di urgenza, intervenire per quanto di competenza per risolverle.
*******
Vediamo invece quali sono gli obblighi dei lavoratori secondo l’ articolo 5 del D.Lgs.626/94. Il primo comma di tale articolo riporta quanto segue.
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
Quindi il lavoratore ha l’ obbligo di evitare danni a sé o agli altri mediante comportamenti non corretti (azioni) o mediante la non applicazione delle norme di legge e (dove esistono) delle procedure di sicurezza aziendali (omissioni).
L’ inciso “conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, innovativo rispetto ai Decreti degli anni ’50, è importantissimo.
E’ vero che il lavoratore deve agire secondo le procedure aziendali, ma la sua responsabilità è direttamente proporzionale alla formazione e all’ istruzione che obbligatoriamente il datore di lavoro deve fornirgli (articoli 21 e 22 e altri del Decreto) e ai mezzi materiali che il datore di lavoro deve rendergli disponibili.
Per esempio se un lavoratore si fa male perché non usa l’ elmetto, è responsabile della propria lesione se il datore di lavoro gli ha precedentemente fornito, a proprio carico, un elmetto rispondente alle relative norme tecniche e gli ha spiegato come e in quali circostanze indossarlo. Se il datore di lavoro ha omesso la consegna dell’ elmetto e la relativa formazione, ovviamente non si può imputare al lavoratore nessuna omissione.
*******
Il secondo comma dell’ Articolo 5 del Decreto dettaglia maggiormente gli obblighi del lavoratore.
“In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all' adempimento di tutti gli obblighi imposti dall' autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.”
Attenzione che la mancata osservanza di tale secondo comma (e non del primo), comporta per i lavoratori inadempienti, ai sensi dell’ articolo 93 del D.Lgs.626/94, l' arresto fino a un mese o l' ammenda da € 206 a € 619.
Vediamo meglio ora il significato dei vari punti del secondo comma.
Innanzitutto è interessante notare che, a differenza dei Decreti degli anni ’50, non è espressamente stabilito l’ obbligo dei lavoratori di osservare le misure disposte dalla legge, ma solo le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigente e preposto (lettera a) ).
Quindi l’ obbligo del lavoratore deriva da un obbligo del datore di lavoro. Se il datore di lavoro (e/o i dirigenti e/o i preposti) non definisce in maniera chiara, univoca e formale (per scritto) disposizioni e istruzioni ai lavoratori, il lavoratore non è sanzionabile per omissioni. Vale quindi il principio che la responsabilità del lavoratore è proporzionale alla diffusione da parte del datore di lavoro di istruzioni e disposizioni, chiare e comprensibili, relative all’ igiene e alla sicurezza.
Ovviamente anche gli obblighi richiamati alle lettere b) e c), di utilizzo in maniera corretta di attrezzature, utensili, sostanze, dispositivi di sicurezza e di protezione, ecc. sono direttamente correlati al grado di formazione fornito dal datore di lavoro.
E’ chiaro, ad esempio, che non si può chiedere a un neoassunto di utilizzare in maniera corretta un’ attrezzatura che lui magari non ha mai visto, se prima non lo si è istruito in maniera dettagliata su tale attrezzatura e in particolare sulle disposizioni relative all’ igiene e alla sicurezza.
I lavoratori poi hanno l’ obbligo (e non solo il diritto) di segnalare tutte le deficienze per l’ igiene e la sicurezza che rilevano nell’ ambiente di lavoro (lettera d) ).
Sempre tale lettera stabilisce che i lavoratori (nell’ ambito delle loro competenze e possibilità) si devono adoperare in caso di urgenza per eliminare loro stessi il pericolo, informandone i propri rappresentanti (i RLS). Quindi in caso di urgenza il lavoratore, sempre ovviamente in funzione della propria formazione, deve fare il possibile per eliminare il pericolo, anche se necessario, interrompendo la propria attività lavorativa, fermando un macchinario, sezionando l’ alimentazione elettrica di un’ attrezzatura, ecc.
I lavoratori poi non possono rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature (lettera e) ), anche se questi intralciano le attività lavorative e rallentano la produzione. Devono segnalare in questo caso il problema al proprio diretto superiore e al RLS. Inoltre non devono agire di propria iniziativa in mansioni che non sono di loro competenza o che possono essere pericolose (lettera f) ), ma anche in questo caso devono segnalare la necessità che li inducono a compiere determinate azioni al proprio diretto superiore.
La lettera g) stabilisce ancora l’ obbligatorietà per il lavoratore di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla sorveglianza sanitaria. Se hanno dei dubbi su certi tipi di accertamenti (ad esempio esami radiologici che possono comunque avere effetti negativi sulla salute) o controindicazioni ne devono parlare con il medico competente e/o con i RLS.
La lettera h) infine prevede per i lavoratori non solo l’ obbligo di osservare le norme di sicurezza ma anche quello, assai significativo, di "contribuire" all’ adempimento delle stesse.
Tali concetto è completamente nuovo rispetto alla normativa precedente, che prevedeva solo l’ obbligo dell’ osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali, ma non quello di collaborazione con il datore di lavoro ed è stato introdotto dal legislatore con l’ intento di una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori e nel senso di un loro maggior coinvolgimento nelle tematiche della sicurezza e salute.
Anche questo comunque rimane quasi sempre teoria. In genere al datore di lavoro della igiene e della sicurezza importa poco, figurarsi di cercare la collaborazione dei lavoratori su tali aspetti.
*******
Il D.Lgs.626/94 prevede poi altri obblighi a carico dei lavoratori.
Al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro”, l’ articolo 39 “Obblighi dei lavoratori” riporta quanto segue.
“I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all' informazione, alla formazione ed all' addestramento ricevuti.
I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.”
Al Titolo IV “Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale”, l’ articolo 44 riporta quanto segue.
“I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all' informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Attenzione che anche la mancata osservanza di tali due articoli, comporta per i lavoratori inadempienti, ai sensi dell’ articolo 93 del D.Lgs.626/94, l' arresto fino a un mese o l' ammenda da € 206 a € 619.
In entrambi i casi vale il concetto che la responsabilità dei lavoratori, (qui nell’ utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI) è direttamente proporzionale “all' informazione, alla formazione ed all' addestramento ricevuti”.
Anche qui viene rimarcato che non è solo un diritto, ma anche un dovere segnalare al diretto superiore, qualunque difetto od inconveniente riscontrato sulle attrezzature di lavoro o sui DPI che possa dare problemi di sicurezza.
*******
In generale quindi la legislatura pone a carico del lavoratore tutta una serie di obblighi che possono riassumersi nel rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro e/o dalla normativa vigente, nel non agire di propria iniziativa e nel segnalare situazioni di pericolo o comunque di scarsa igiene e sicurezza sul lavoro.
Di questi obblighi approfittano molti datori di lavoro per scaricare le proprie responsabilità. Spesso e volentieri essi consegnano procedure di lavoro “in sicurezza” ai lavoratori, facendosi magari controfirmare per ricevuta l’ avvenuta consegna. Peccato che in genere queste procedure contrastano con gli ordini prioritari impartiti relativi alla produttività e di fatto non possono essere rispettate.
In questo modo il datore di lavoro pensa di scaricare la propria responsabilità, in caso di infortunio, sul lavoratore, che rimarrebbe così “becco e bastonato”.
In realtà, per fortuna, così non è e ciò viene ribadito da numerosa giurisprudenza, cioè la raccolta delle sentenze passate in giudicato della Corte di Cassazione, che hanno forte potere interpretativo in futuri analoghi procedimenti penali.
Dall' esame di tale giurisprudenza in materia si possono estrapolare i seguenti principi.
Il datore di lavoro, dirigente e preposto (ovviamente ciascuno nell’ ambito dei propri poteri e delle proprie attribuzioni e competenze) non sono esonerati dalla responsabilità in caso di imprudenza o avventatezza del lavoratore. Inoltre tali soggetti non sono esonerati dalla responsabilità per l' omissione di protezioni infortunistiche nel caso in cui il lavoratore abbia volutamente rimosso la protezioni antinfortunistica o nel caso in cui l' infortunio sia avvenuto mentre il lavoratore svolgeva lavori al di fuori delle sue competenze, se tali comportamenti del lavoratore sono ricollegabili ad una mancata sorveglianza sul lavoratore stesso.
Quindi il datore di lavoro non può limitarsi a chiedere al lavoratore il rispetto di procedure di sicurezza e poi non sorvegliare che il lavoratore le applichi davvero. Il che vuol poi dire che il datore di lavoro deve mettere il lavoratore nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza e poi sorvegliare e pretendere che lo faccia.
Inoltre la Corte di Cassazione è orientata nel senso che il datore di lavoro pur potendo delegare, "ad altra persona capace ed idonea per l’ adozione e l’ osservanza delle misure di sicurezza, con l’ effetto di trasferire su di essa la responsabilità penale per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, giammai la persona delegata può essere lo stesso lavoratore beneficiario della tutela".
Quindi l’ obbligo di sorveglianza del comportamento del lavoratore rispetto alle norme di igiene e sicurezza può essere delegata dal datore di lavoro ad altri, ma evidentemente non può essere delegata al lavoratore medesimo.
RIASSUMENDO
Da un punto di vista della salvaguardia dell’ igiene della sicurezza, la normativa vigente estende l’ attributo di “lavoratore”, quindi di destinatario dei diritti sanciti dalla normativa stessa anche a tutti coloro che a vario titolo hanno un rapporto di subordinazione con un datore di lavoro: collaboratori familiari e lavoratori autonomi (se ne ricorrono le condizioni), lavoratori interinali, CoCoPro.
Sono ancora equiparati ai “lavoratori” gli apprendisti, chi frequenta corsi di formazione, gli studenti universitari, i dottorandi, se nelle loro attività vi sono specifici rischi per la salute e la sicurezza.
Tutti questi soggetti hanno gli stessi diritti dei lavoratori propriamente detti (formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, diritto all’ applicazione dei principi generali di tutela della salute).
*******
Anche i lavoratori, in base alla normativa vigente, hanno degli obblighi da rispettare, perseguibili penalmente.
Tali obblighi sono quelli di rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro e/o dalla normativa vigente, di non agire di propria iniziativa e di segnalare situazioni di pericolo o comunque di scarsa igiene e sicurezza sul lavoro.
Tali obblighi però sono direttamente proporzionati al grado di istruzione e formazione e ai mezzi che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori e alla possibilità pratica che il datore di lavoro metta i lavoratori nelle reali condizioni di poter operare in sicurezza, senza vincoli (ad esempio la produttività) di priorità più alta.
| SIMBOLO F (FACILMENTE INFIAMMABILE) |
 |
Tale simbolo contrassegna sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi in seguito a un breve contatto con una sorgente di ignizione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’ allontanamento da tale sorgente oppure sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C, ma che non sono estremamente infiammabili.
A tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R15 - A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.
R17 - Spontaneamente infiammabile all'aria. |
| |
| SIMBOLO T+ (MOLTO TOSSICO) |
 |
Tale simbolo contrassegna le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche.
A tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R26 - Molto tossico per inalazione.
R27 - Molto tossico a contatto con la pelle.
R28 - Molto tossico per ingestione.
R39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. |
| |
| SIMBOLO T (TOSSICO) |
 |
Tale simbolo contrassegna le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche.
A tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R23 - Tossico per inalazione.
R24 - Tossico a contatto con la pelle.
R25 - Tossico per ingestione.
R39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
R48 - Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
Tale simbolo contrassegna inoltre le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza (cancerogeni di categoria 1 e 2).
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R45 - Può provocare il cancro.
R49 - Può provocare il cancro per inalazione.
Tale simbolo contrassegna poi le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza (mutageni di categoria 1 e 2).
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare la seguente frase di rischio:
R46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
Tale simbolo contrassegna infine Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili (tossici per il ciclo riproduttivo di categoria 1 e 2).
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R62 - Possibile rischio di ridotta fertilità.
R63 - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. |
| |
| SIMBOLO Xn (NOCIVO) |
 |
Tale simbolo contrassegna le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche.
A tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R21 - Nocivo a contatto con la pelle.
R22 - Nocivo per ingestione.
R23 - Tossico per inalazione.
R65 - Può causare danni polmonari se ingerito.
R68 - Possibilità di effetti irreversibili.
Tale simbolo contrassegna inoltre le sostanze e i preparati che, per inalazione, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche.
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare la seguente frase di rischio:
R42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
e, a seconda dei casi una delle seguenti frasi di rischio:
R29 - A contatto con l'acqua libera gas tossici.
R31 - A contatto con acidi libera gas tossico.
R32 - A contatto con acidi libera gas altamente tossico.
R33 - Pericolo di effetti cumulativi.
R64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
R65 - Può causare danni polmonari se ingerito.
R66 - L’ esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
R67 - L’ inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Tale simbolo contrassegna inoltre le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza (cancerogeni di categoria 3).
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare la seguente frase di rischio:
R40 - Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
Tale simbolo contrassegna poi le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza (mutageni di categoria 3).
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare la seguente frase di rischio:
R68 - Possibilità di effetti irreversibili.
Tale simbolo contrassegna infine Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili (tossici per il ciclo riproduttivo di categoria 3).
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R60 - Può ridurre la fertilità.
R61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati. |
| |
| SIMBOLO C (CORROSIVO) |
 |
Tale simbolo contrassegna le sostanze e i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva.
A tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R34 - Provoca ustioni.
R35 - Provoca gravi ustioni. |
| |
| SIMBOLO Xi (IRRITANTE) |
 |
Tale simbolo contrassegna le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
A tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R36 - Irritante per gli occhi.
R37 - Irritante per le vie respiratorie.
R38 - Irritante per la pelle.
R41 - Rischio di gravi lesioni oculari.
Tale simbolo contrassegna inoltre le sostanze e i preparati che, per assorbimento cutaneo, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche.
In tal caso a tale simbolo è obbligatorio associare la seguente frase di rischio:
R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
e, a seconda dei casi una delle seguenti frasi di rischio:
R29 - A contatto con l'acqua libera gas tossici.
R31 - A contatto con acidi libera gas tossico.
R32 - A contatto con acidi libera gas altamente tossico.
R33 - Pericolo di effetti cumulativi.
R64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
R65 - Può causare danni polmonari se ingerito.
R66 - L’ esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
R67 - L’ inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. |
| |
| SIMBOLO N (PERICOLOSO PER L’ AMBIENTE) |
 |
Tale simbolo contrassegna le sostanze e i preparati che risultano nocivi per l' ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per l' ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso.
A tale simbolo è obbligatorio associare una delle seguenti frasi di rischio:
R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R51 - Tossico per gli organismi acquatici.
R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.
R53 - Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.
R54 - Tossico per la flora.
R55 - Tossico per la fauna.
R56 - Tossico per gli organismi del terreno.
R57 - Tossico per le api.
R58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
R59 - Pericoloso per lo strato di ozono. |
RIASSUMENDO
Tutti i prodotti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza dell’ uomo e per la salvaguardia dell’ ambiente, devono essere commercializzati confezionati in contenitori adeguati al rischio che tali prodotti comportano.
Su tale contenitore deve essere applicata un’ etichetta che riporti uno o più simboli (quadrato giallo/arancione con pittogramma nero) relativi alla classe di pericolosità del prodotto chimico.
Sull’ etichetta, oltre al simbolo, devono essere riportate le frasi di rischio (R + numero + testo) che spiegano, in maniera sintetica, il tipo di pericolo associato al prodotto.
Sull’ etichetta, oltre al simbolo, devono essere anche riportate le frasi di sicurezza (S + numero + testo) che spiegano, in maniera sintetica, le cautele da adottare nell’ utilizzo del prodotto chimico.
Inoltre tutti i prodotti chimici (anche quelli non pericolosi) devono essere accompagnati da una scheda di sicurezza, costituita da 16 punti (paragrafi), che contiene in maniera dettagliata tutte le informazioni sul produttore del prodotto e sul prodotto stesso, tutti i rischi per l’ uomo e per l’ ambiente associati al prodotto, tutte le misure di cautela da adottare nell’ uso del prodotto e le misure di primo intervento in caso di contatto o di spandimento nell’ ambiente.
*******
Verificate se sui prodotti chimici che vengono utilizzati durante il lavoro sono presenti le informazioni di cui sopra.
Chiedete le schede di sicurezza complete dei prodotti pericolosi.
Chiedete la formazione e l’ informazione e la sorveglianza sanitaria se utilizzate prodotti chimici pericolosi.
Se ciò non avviene pretendete dai vostri RLS che ciò venga fatto.