LEZIONE 12


L’ INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Sin dagli anni cinquanta, la normativa sulla sicurezza e sull’ igiene del lavoro ha messo giustamente in evidenza l’ importanza fondamentale di fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulle lavorazioni che svolgono e sui rischi che ne derivano, e di garantire loro un programma di formazione professionale che insegni loro come lavorare, senza creare pericolo per sé e per gli altri.
Il lavoratore che conosce i pericoli del proprio mestiere e sa come affrontarli ed evitarli è ovviamente statisticamente più sicuro rispetto a chi li ignora.

Personalmente ritengo che molti infortuni avvengano per scarsa conoscenza del pericolo e per scarsa preparazione professionale.
E ancora questa volta la responsabilità è dei datori di lavoro che, anche se obbligati dalla legge (e lo vedremo meglio dopo), in genere non vogliono spendere soldi per garantire ai propri dipendenti la conoscenza del rischio al quale sono sottoposti o per formarli professionalmente per affrontare in maniera consapevole tale rischio.
Come al solito vedono i soldi spesi per la sicurezza come investimento improduttivo, che non aumenta il margine di guadagno, anzi lo diminuisce.
E alla fine chi paga sono i lavoratori sulla propria pelle !

E qui mi riallaccio a quanto detto nella Lezione 10, sul lavoro precario, incentivato a dismisura dalla famigerata “Legge Biagi”.
Nessun imprenditore spende tempo e soldi in informazione e in formazione per un lavoratore che intende sfruttare per pochi mesi, per coprire picchi di produzione o di assenteismo.
Ne consegue che i precari, oltre che sfruttati una volta per la propria condizione di lavoratori “a termine”, lo sono ancora di più perché lavorano in condizione di insicurezza a causa della condizione di “ignoranza” in cui lo mette l’ imprenditore.

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Detto questo e prima di analizzare cosa dice la normativa, è bene specificare bene la differenza che c’è, secondo il legislatore, tra informazione e formazione.

L’ informazione è l’ attività mediante la quale vengono fornite al lavoratore tutte le nozioni per conoscere i rischi derivanti dalla propria attività lavorativa e i mezzi di prevenzione e protezione che l’ azienda ha messo in campo per eliminare o ridurre tali rischi. Fornire informazioni significa ad esempio mettere a disposizione i risultati della valutazione del rischio, le schede di sicurezza dei prodotti chimici, i manuali d’ uso e manutenzione delle macchine, le planimetrie riportanti le vie di fuga, le spiegazioni relative al significato dei cartelli di sicurezza utilizzati.

La formazione è invece l’ attività mediante la quale si insegna al lavoratore come utilizzare l’ informazione ricevuta nella reale pratica lavorativa quotidiana. Fare formazione significa ad esempio insegnare come indossare i Dispositivi di Protezione Individuale in maniera corretta, come avviare, fermare, utilizzare un macchinario, come utilizzare un estintore per renderne massima l’ efficacia, come abbandonare il luogo di lavoro, in caso di emergenza, nel modo più veloce e sicuro possibile.

Mentre quindi l’ informazione è un’ attività più teorica, che spesso e volentieri si risolve in lezioni in aula o nella semplice messa a disposizione di documentazione, la formazione è un’ attività essenzialmente pratica, da svolgersi sul luogo di lavoro, nella quale il lavoratore deve essere affiancato da un responsabile diretto o da un collega più esperto, oltre che da organismi abilitati alla formazione sulla sicurezza.

Faccio un esempio per migliore comprensione.
Il D.Lgs.626/94 prevede la nomina di lavoratori addetti al servizio di antincendio (articolo 12, comma 1, lettera b).
Ovviamente prima di poter essere effettuare il servizio antincendio, essi dovranno essere adeguatamente informati e formati su quello che dovranno fare (articolo 12, comma 3) come addetti a tale servizio.
L’ informazione che dovranno ricevere sarà relativa alle cause, alla dinamica e alle conseguenze di un incendio, alle cautele da adottare in presenza di fumi, calore, fiamme, ai materiali comburenti e combustibili presenti in azienda, al piano di emergenza e antincendio aziendale, ai tipi di mezzi estinguenti (estintori, idranti, ecc.) presenti in azienda, ecc.
La formazione che dovranno ricevere sarà invece incentrata su istruzioni specifiche relative all’ utilizzo degli idranti e degli estintori (compresa una o più prove pratiche di spegnimento di un vero incendio), su istruzioni di dettaglio ed esercitazioni pratiche di esodo dei lavoratori dall’ azienda, ecc. La formazione inoltre dovrà essere ripetuta periodicamente, per “tenere in allenamento” gli addetti.

La distinzione di cui sopra non è puramente accademica. Molti datori di lavoro affermano di aver fatto formazione ai propri lavoratori solo perché hanno dato loro un paio di opuscoli (facendo controfirmare per ricevuta). Ciò è falso. In questo caso il datore di lavoro ha fatto solo informazione (e anche male e vedremo dopo perché).

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Detto questo, passiamo a vedere cosa dice la normativa. Come al solito i testi di legge sono tra virgolette.

L‘ INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Già il D.P.R.547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, recitava all’ articolo 4 comma b che i datori di lavoro “devono rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l' affissione, con altri mezzi”.
Analogamente il D.P.R.303/56 “Norme generali per l'igiene del lavoro”  recitava all’ articolo 4 comma b che i datori di lavoro devono ”rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”.

Questi Decreti degli anni cinquanta, si limitano però a esporre in maniera generale un concetto, senza entrare troppo nei dettagli.

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Il D.Lgs.626/94, norma più moderna, specifica invece meglio come deve essere articolata l’ informazione.

Tale aspetto è regolato dall’ articolo 21 di tale Decreto.
“Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un' adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all' attività dell' impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15 [cioè i lavoratori incaricati dell’ antincendio e della gestione dell’ emergenza e quelli addetti al servizio di pronto soccorso].
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui alle lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all' art. 1, comma 3 [cioè ai lavoratori a domicilio o con contratto di portierato di diritto privato].”

Quindi, prima di tutto il datore di lavoro deve fornire le informazioni derivanti dal documento di valutazione del rischio, relativo ai pericoli di tutti i generi presenti sui luoghi di lavoro, sia in generale, sia per l’ attività specifica del singolo lavoratore e le misure di prevenzione e protezione che l’ azienda ha intrapreso per eliminare o ridurre tali rischi (procedure di lavoro, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.).
Oltre a ciò il datore di lavoro deve fornire le informazioni relative ai nominativi dei “soggetti della sicurezza”, cioè le figure aziendali che hanno rilevanza in tal senso (responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti al servizio antincendio e della gestione dell’ emergenza e addetti al servizio di pronto soccorso).
Infine il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni riguardanti la gestione dell’ emergenza, quindi le procedure di primo soccorso, il piano antincendio e il piano di evacuazione in situazioni di emergenza.

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A proposito di informazione, un ulteriore chiarimento viene dalla Circolare 102 del Ministero del Lavoro del 07/08/95 che specifica:
“Con riferimento agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, le relative attività devono incentrarsi proprio sugli esiti complessivi della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione adottate.
Appare fondamentale l’ esigenza di fornire una tempestiva informazione ai lavoratori circa gli aspetti relativi alla consultazione e partecipazione dei lavoratori in rapporto alla necessità di consentire agli stessi l' adozione delle determinazioni di propria competenza”

Il Ministero mette quindi in evidenza che l’ informazione (e la formazione) non possono essere di natura generica (come spesso avviene mediante diffusione di opuscoletti o simili), ma deve essere circostanziata ai rischi specifici dell’ attività lavorativa, come risultano dal documento di valutazione dei rischi.
Inoltre il Ministero mette in giusta evidenza la necessità di fornire ai lavoratori anche le informazioni relative al diritto di essere consultati ed essere resi partecipi sui temi della sicurezza, da parte della direzione aziendale.
Peccato che di questi aspetti, i datori di lavoro non ne parlino mai.

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Sempre a proposito dell’ informazione, l’ articolo 4 comma 5 lettera e del D.Lgs.626/94 specifica che:
“Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare [...] prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”.

Quindi se esistono zone che possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi, esse devono essere interdette a chi non ha ricevuto specifiche e dettagliate informazioni sui rischi esistenti e ovviamente sulle cautele da adottare a seguito di tali rischi.
Come al solito la norma è ineccepibile, peccato che non venga quasi mai rispettata dai datori di lavoro che spesso mandano allo sbaraglio i lavoratori, senza averli informati dei pericoli, anche gravi che corrono.

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Non solo il datore di lavoro ha l’ obbligo di informare i lavoratori, ma anche il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (vedi Lezioni 6, 7, 8). Infatti, come recita l’ articolo 17, lettere e), f) ed m) del D.Lgs.626/94:

“Il medico competente:
[ . . . ]
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
[ . . . ]
m) collabora all' attività di formazione e informazione di cui agli articoli 21 (vedi sopra) e 22 (vedi dopo).”

Quindi il medico competente deve informare i lavoratori, sul tipo e sulla necessità degli accertamenti sanitari previsto e sulla eventuale necessità di continuare a eseguire gli stessi accertamenti anche dopo la fine del rapporto di lavoro, a causa di eventuali effetti a lungo termine di determinati agenti (chimici, biologici, ecc.).

Inoltre egli deve informare tempestivamente ogni lavoratore sull’ esito della sorveglianza sanitaria. Attenzione che tale informazione non si esaurisce nella consegna della documentazione sanitaria (questo è previsto a parte su richiesta del lavoratore), ma deve, anche secondo etica professionale, spiegare gli esiti degli accertamenti ed eventuali cautele e terapie da intraprendere.

Infine, sulla base della sua specifica conoscenza dello stato di salute dei lavoratori, il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro nella definizione dei programmi di formazione e informazione (ad esempio in relazione all’ uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, se ha ravvisato nelle sue visite patologie derivanti dal loro mancato utilizzo).
Egli poi deve prestare la sua opera di informazione e formazione sui temi specifici legati alla sua professionalità (informazione sulle possibili patologie derivanti dagli ambienti di lavoro, informazione sulle procedure di primo soccorso da impartire ai lavoratori addetti).

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Per quanto riguarda la modalità con cui viene impartita l’ informazione, spesso (anzi quasi sempre) essa avviene mediante diffusione di opuscoletti fatti in casa o stampati da case editrici (che hanno fatto i soldi con queste pubblicazioni), senza che vi siano ulteriori spiegazioni o verifiche dell’ apprendimento e senza che tali informazioni siano (e come già detto, lo devono essere) coerenti con la tipologia e il livello di rischio presenti in azienda.

Tutta la documentazione fornita ai lavoratori deve essere inoltre per loro comprensibile, sia in funzione della scolarizzazione degli stessi, sia, per i lavoratori stranieri, in funzione della effettiva comprensione della lingua italiana.

Ma al di là di generici documenti, valevoli per tutte le aziende o per comparto produttivo, l’ informazione deve essere finalizzata a fornire ai lavoratori tutte le notizie utili relative ai rischi presenti nell’ ambiente di lavoro.
Nell’ ambito della formazione, ad esempio, dovrà essere consegnata (e spiegata) ai lavoratori la documentazione relativa a:
- i prodotti chimici utilizzati (mediante consegna delle schede di sicurezza) con indicazioni sulla loro pericolosità e sulle cautele da adottare;
- gli agenti biologici presenti con indicazioni sulla loro pericolosità e sulle cautele da adottare;
- i livelli di rumore e vibrazioni presenti in ambiente di lavoro;
- i macchinari e le attrezzature utilizzate (copia dei manuali d’ uso e manutenzione delle stesse).

Va osservato inoltre che l’ informazione (così come la formazione) non si esaurisce in un unico momento di consegna di documentazione o di lezione in aula. Ma deve essere ripetuta periodicamente.
In primo luogo per mantenere viva l’ attenzione dei lavoratori sulle problematiche legate alla sicurezza e l’ igiene.
In secondo luogo e soprattutto, poiché l’ informazione è legata alla tipologia e al livello di rischio presente in azienda, essa deve essere costantemente aggiornata se la tipologia e il livello di rischio cambiano (in meglio o in peggio).
Quindi, ad esempio, per ogni nuovo prodotto chimico utilizzato, andranno consegnate nuovamente le schede di sicurezza del nuovo prodotto, o ancora, se vengono introdotti nuovi macchinari andranno fornite le istruzioni e le informazioni relative a tali nuovi macchinari.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Si tratta in questo caso, come si è detto di fornire al lavoratore, non solo informazioni sui rischi specifici, ma precise e dettagliate istruzioni, seguite da prove pratiche, in genere con l’ affiancamento del caporeparto o del collega  più anziano, sul modo di lavorare con le cautele necessarie alla salvaguardia della propria e altrui igiene e sicurezza.

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Già l’ articolo 3 del D.Lgs.626/94 stabilisce in forma generale quest’ obbligo per il datore di lavoro.

“Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
[...]
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
istruzioni adeguate ai lavoratori.”

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Più in dettaglio l’ articolo 22 dello stesso Decreto stabilisce come deve essere realizzata la formazione. Vediamolo comma per comma

“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3 [cioè ai lavoratori a domicilio o con contratto di portierato di diritto privato], riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.”

Il legislatore esprime in forma generica due concetti fondamentali.
La formazione, nei contenuti e nelle modalità, deve essere tale da garantire la piena consapevolezza di cosa deve fare e cosa non deve fare il lavoratore per la propria e altrui salvaguardia (deve essere “sufficiente ed adeguata”).
La formazione deve essere inoltre specifica per ogni lavoratore o gruppo di lavoratori e incentrata sui rischi e sulle procedure relativi “al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni”.

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“2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”

Poiché la formazione è finalizzata alla conoscenza professionale del lavoratore, in merito alla sicurezza, essa deve avvenire innanzitutto all’ atto dell’ assunzione, per permettere, prima dell’ inizio della propria attività professionale, al neo assunto di rendersi consapevole di come si deve comportare per evitare di farsi male o di ammalarsi.
Ovviamente deve avvenire nuovamente se il lavoratore cambia mansione per sapere come comportarsi nella nuova attività da svolgere.
Infine deve essere ripetuta ogni qual volta cambino le condizioni di lavoro e di rischio a seguito dell’ introduzione di nuovi macchinari o nuove sostanze.

Concetto fondamentale di questo comma, ripreso dal successivo, è che la formazione è un processo continuo che deve proseguire per tutta la vita professionale del lavoratore, permettendogli di essere sempre conscio dei pericoli che lo circondano e indicargli, in funzione dell’ evoluzione dell’ ambiente di lavoro, come comportarsi nel migliore dei modi.

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“3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all' evoluzione dei rischi ovvero all' insorgenza di nuovi rischi.”

Ovviamente se cambiano i rischi dell’ ambiente di lavoro è necessario ripetere la formazione, per rendere edotti i lavoratori di tali cambiamenti.

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“4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”

Come già illustrato nella Lezione 3, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sono (o almeno dovrebbero) il tramite tra tutti i lavoratori e il datore di lavoro per i temi relativi alla salvaguardia dell’ igiene e della sicurezza. Essi sono eletti dai lavoratori, in genere, all’ interno delle Rappresentanze Sindacali e hanno alcuni diritti specifici che dovrebbero consentire loro il controllo della politica aziendale riguardo alla sicurezza. Per una migliore conoscenza sul loro ruolo, vi rimano appunto alla Lezione 3.

Vista la specificità della loro figura, il legislatore ha previsto che essi debbano ricevere una formazione particolare, per renderli meglio edotti, non solo sui rischi dell’ ambiente di lavoro e dei comportamenti da adottare, ma anche far loro meglio comprendere la legislazione della sicurezza e quelle che dovrebbero essere le politiche aziendali in merito.
 
Ciò è in effetti avvenuto con il D.M.16/01/97, secondo il quale i contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere i seguenti:
“a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l' individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell' attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.”

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“5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.”

Ovviamente tali lavoratori, che devono fare fronte alla gestione dell’ emergenza, lo possono fare solo se adeguatamente addestrati. I corsi non possono essere improvvisati e gestiti direttamente dal datore di lavoro, ma visto il carattere tecnico e specialistico che rivestono possono essere svolti solo dal Medico Competente o dalla ASL (Pronto Soccorso) e dai Vigili del Fuoco o da professionisti abilitati dagli stessi Vigili del Fuoco (lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori).
Tali corsi non possono essere solo di natura teorica, ma devono prevedere anche esercitazioni pratiche (simulazione di tecniche di primo soccorso, uso dei presidi antincendio con spegnimento di incendi).
Visto l’ importanza che rivestono queste figure della sicurezza, i corsi devono essere periodicamente ripetuti, anche per “tenere in allenamento” gli addetti.

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“6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”

Gli organismi paritetici sono definiti dall’ articolo 20 dello stesso D.Lgs.6262/94.

“A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.”

Secondo varie interpretazioni non è obbligatorio, ai sensi dell’ articolo 22 del D.Lgs.626/94 che la formazione sia effettuata con il diretto coinvolgimento degli organismo paritetici, che hanno soprattutto un ruolo di “orientamento e promozione”, purché sia realmente efficace secondo quanto esposto.
La parte fondamentale del comma 6 dell’ articolo 22 è che la formazione deve essere a totale carico del datore di lavoro (compreso le eventuali spese di trasferta se effettuata al di fuori della sede aziendale) ed eseguita all’ interno del’ orario di lavoro (o di eventuali ore straordinarie, purché regolarmente retribuite).

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A proposito della formazione così come richiesta dall’ articolo 22 del D.Lgs.626/94, il D.M.16/01/97 ha meglio specificato che
“i contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.”

Come già detto per l’ informazione, anche la formazione non può essere uguale per tutte le aziende e uguale per tutti i lavoratori della stessa azienda. Essa deve essere relativa alla specifica mansione del singolo lavoratore e alla tipologia e al grado di rischio della singola mansione.
Fondamentale è il fatto che la formazione deve riguardare “le misure e procedure di prevenzione e protezione”, e questo deve essere fatto nella maniera più rigorosa e comprensibile possibile, con esempi pratici da eseguirsi sul luogo di lavoro e sulle attrezzature utilizzate.
La formazione non si può limitare ad un corso in aula di poche ore, ma deve verificare sul campo l’ effettiva comprensione di quanto insegnato in aula.
Infine la formazione deve essere ripetuta periodicamente, sia per l’ evoluzione delle condizioni di rischio, sia per mantenere alta l’ attenzione sulle tematiche della sicurezza.

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Ancora su tale aspetto, Il Ministero del Lavoro, con la circolare 102 del 07/08/95, ha precisato
“la necessarietà di una programmazione di uno specifico piano di formazione, che comprenda tutti gli elementi necessari per la sua attuazione, e che sia - come detto - articolato in modo coerente ai risultati della valutazione dei rischi.”

Ciò significa che all’ interno del documento di valutazione del rischio, redatto dal Datore di Lavoro ai sensi dell’ articolo 4 del D.Lgs.626/94, andrà anche analizzato il livello formativo di tutti i lavoratori, in funzione della tipologia e del grado di rischio delle varie mansioni e se questo non è adeguato (e costituisce perciò un rischio) andrà inserito un piano di formazione specifico tra le misure di prevenzione e di protezione, conseguenti alla valutazione del rischio.

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La giurisprudenza (cioè l’ insieme delle sentenze definitive emesse dalla Corte di Cassazione e che, anche se non hanno valore normativo, sono comunque usate come linee guida nei giudizi successivi) a proposito di formazione dei lavoratori ha espresso un concetto estremamente interessante.

Il datore di lavoro, in ogni caso, non deve limitare l’ obbligo di formazione ai rischi specifici disinteressandosi "… dell’ordinario svolgimento del lavoro e dei rischi comuni sul presupposto di una loro evidenza che li rende percepibili direttamente dal lavoratore …" (Cassazione Penale n. 4870 del 06/02/04).

Ciò significa che, al di là della formazione specifica, il datore di lavoro si deve fare carico, direttamente o tramite i propri dirigenti e preposti che il lavoratore abbia effettivamente recepito i concetti a lui impartiti durante la formazione e che li utilizzi durante il proprio lavoro.

Infatti, secondo la sentenza citata “il datore di lavoro ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”.

Il che vuole anche dire che il datore di lavoro non può da un lato durante la formazione spiegare quali devono essere le procedure corrette di lavoro in sicurezza (magari facendosi controfirmare dal lavoratore per ricevuta quanto detto) e dall’ altro, nella pratica produttiva, non mettere il lavoratore nelle reali condizioni di adottare tali procedure.

Il datore di lavoro deve istruire il lavoratore su come lavorare in sicurezza e, soprattutto, metterlo nelle condizioni di farlo, al di là di altre considerazioni di ordine produttivo, organizzativo ed economico.

RIASSUMENDO

Il lavoratore deve essere reso consapevole di quelli che sono i rischi per la propria sicurezza e salute presenti sul luogo di lavoro, secondo l’ analisi effettuata con la valutazione del rischio.
Tale processo costituisce l’ informazione.

Inoltre il lavoratore deve essere istruito sulle procedure da adottare durante il lavoro (utilizzo di macchinari e attrezzature, comportamenti da evitare, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, ecc.) per evitare di causare danni a se stesso e agli altri.
Tale processo costituisce la formazione.

Sia l’ informazione che la formazione devono derivare dall’ analisi dei rischi che il datore di lavoro deve aver eseguito secondo l’ articolo 4 del D.Lgs,626/94 e deve essere ripetuta ogni volta che le condizioni di rischio cambino (nuovi macchinari, nuove sostanze chimiche, ecc.).

La formazione deve permettere al lavoratore di affrontare la propria mansione in sicurezza e perciò deve essere effettuata PRIMA di adibire un lavoratore ad una nuova mansione (per assunzione o per cambio di mansione).

L’ informazione e la formazione devono essere adeguate ed efficaci, anche in funzione del grado di scolarità e di conoscenza della lingua italiana.

Il datore di lavoro non può limitarsi a fornire le informazioni e le informazioni ai lavoratori, ma deve metterli in grado di lavorare secondo le istruzioni fornite.

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La prossima volta analizzeremo la necessità di informazione e formazione per casi specifici (uso di attrezzature, prodotti chimici, biologici, cancerogeni, ecc.).

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

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