LEZIONE 13 INFORMAZIONE E FORMAZIONE - CASI PARTICOLARI Dopo aver esaminato nella Lezione 12 gli obblighi generali di informazione e formazione a carico del datore di lavoro, vediamo ora quelli derivanti da casi di rischi particolari. L’ informazione è l’ attività mediante la quale vengono fornite al lavoratore tutte le nozioni per conoscere i rischi derivanti dalla propria attività lavorativa e i mezzi di prevenzione e protezione che l’ azienda ha messo in campo per eliminare o ridurre tali rischi. Fornire informazioni significa ad esempio mettere a disposizione i risultati della valutazione del rischio, le schede di sicurezza dei prodotti chimici, i manuali d’ uso e manutenzione delle macchine, le planimetrie riportanti le vie di fuga, le spiegazioni relative al significato dei cartelli di sicurezza utilizzati. La formazione è invece l’ attività mediante la quale si insegna al lavoratore come utilizzare l’ informazione ricevuta nella reale pratica lavorativa quotidiana. Fare formazione significa ad esempio insegnare come indossare i Dispositivi di Protezione Individuale in maniera corretta, come avviare, fermare, utilizzare un macchinario, come utilizzare un estintore per renderne massima l’ efficacia, come abbandonare il luogo di lavoro, in caso di emergenza, nel modo più veloce e sicuro possibile. Mentre quindi l’ informazione è un’ attività più teorica, che spesso e volentieri si risolve in lezioni in aula o nella semplice messa a disposizione di documentazione, la formazione è un’ attività essenzialmente pratica, da svolgersi sul luogo di lavoro, nella quale il lavoratore deve essere affiancato da un responsabile diretto o da un collega più esperto, oltre che da organismi abilitati alla formazione sulla sicurezza. ******* Informazione e formazione sulla segnaletica di sicurezza A tale proposito fa testo l’ articolo 4 del D.Lgs.493/96. “Il datore di lavoro provvede affinché: In tal caso l’ informazione e la formazione riguardano tutto ciò che è relativo alla segnaletica di sicurezza, cioè all’ insieme di simboli, colorazioni, segnali gestuali, che devono fornire utili indicazioni su situazioni di pericolo, su prescrizioni, indicazioni e divieti. Poiché la conoscenza e la comprensione di tale segnaletica è fondamentale per renderla veramente efficace, è necessario che tutti i lavoratori che ne possono essere coinvolti, la conoscano e ne traggano tutte le indicazioni necessarie. ******* Formazione nei cantieri temporanei e mobili La gestione della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (i classici cantieri edili per intenderci, ma non solo), è regolata dal D.Lgs.494/96, detto appunto “Direttiva Cantieri”. Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori dei cantieri, il D.Lgs.494/96 ne parla all’ articolo 17, comma 3. “Fermo restando l' articolo 22 del D.Lgs.626/94, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.” Quindi anche nel caso dei cantieri, i datori di lavoro devono garantire gli stessi livelli di formazione richiesti dall’ articolo 22 del D.Lgs.626/94. In questo caso poi possono essere concordati tra imprenditori e sindacati ulteriori criteri e contenuti. ******* Attrezzature di lavoro Secondo l’ articolo 34 del D.Lgs.626/94, si intende per attrezzatura di lavoro: Per intenderci rientrano in questa definizione tutto ciò che si aggiunge alla pura e semplice mano d’ opera per l’ esecuzione del lavoro: ad esempio trapani, avvitatori, martelli pneumatici, scavatori, carrelli elevatori, autocarri, gru, cestelli elevatori, scale, ponteggi, trabattelli, macchine utensili (trapani, torni, fresatrici), ecc. Per ognuna di queste attrezzature deve essere impartita un’ idonea e specifica informazione ai lavoratori che la utilizzano, secondo l’ articolo 37 del D.Lgs.626/94. Come al solito vediamolo punto per punto. “Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d' uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: Sostanzialmente il datore di lavoro deve rendere disponibile a tutti i lavoratori che le utilizzano i Manuali d’ Uso e Manutenzione delle attrezzature e ogni ulteriore informazione, sia in condizioni normali di utilizzo, sia in condizioni anormali, purché prevedibili. ******* “Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell' ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Quindi il datore di lavoro, sulla base della conoscenza della macchina e sulle informazioni ricevute dal costruttore (Manuale d’ Uso e Manutenzione) deve informare il lavoratore che la utilizzerà sui rischi specifici della macchina (ad esempio sul rumore e sulle vibrazioni emesse, sul rischio di taglio, abrasione, sull’ emissione di sostanze pericolose, ecc.). ******* “Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.” In particolare le istruzioni scritte devono essere in lingua italiana. Il datore di lavoro deve inoltre assicurarsi che il livello di comprensione dei lavoratori sia adeguato a comprendere pienamente quanto riportato sul Manuale d’ Uso e Manutenzione e deve, se necessario, spiegare in maniera chiara le parti non facilmente comprensibili. ******* Per quanto riguarda invece la formazione sull’ uso delle attrezzature di lavoro, fa testo l’ articolo 38 del D.Lgs.626/94. “Il datore di lavoro si assicura che: La formazione sull’ uso delle attrezzature ovviamente non si può esaurire nella consegna del Manuale d’ uso e Manutenzione della macchina, ma deve essere seguita da un affiancamento da parte di un responsabile o di un collega più esperto e da prove pratiche di utilizzo dell’ attrezzatura, fino a che il lavoratore non dimostri di saperla utilizzare in maniera corretta e sicura. ******* Dispositivi di Protezione Individuale Secondo l’ articolo 40 del D.Lgs.626/94, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (nel seguito DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Per intenderci sono DPI le scarpe antinfortunistiche, le cuffie antirumore, i guanti, l’ elmetto, le cinture di sicurezza anticaduta, ecc. Poiché l’ efficacia dei DPI è molto influenzata dal loro corretto utilizzo, il legislatore ha previsto, all’ articolo 43 lettera 4 dello stesso Decreto una informazione e una formazione specifica. “Il datore di lavoro: Quindi il datore di lavoro non può limitarsi a consegnare i DPI, ma deve spiegare ai lavoratori a che cosa servono (cioè dai quali rischi proteggono) e come vanno indossati. Le informazioni di cui parla la lettera f) sono generalmente inserite a carico del produttore nelle confezioni dei DPI. Il datore di lavoro deve avere cura che tale informazioni non vengano gettate e siano sempre disponibili per la consultazione. ******* L’ articolo 44 specifica inoltre i casi in cui tale addestramento è obbligatorio. “In ogni caso l'addestramento è indispensabile: Vediamo la definizione di DPI di terza categoria, secondo il D.Lgs.475/92. “Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. E’ evidente che trattandosi di DPI complessi destinati a salvaguardare la vita del lavoratore da situazioni di alto rischio (vengono infatti definiti “DPI salvavita”), il loro utilizzo deve essere preceduto da un addestramento finalizzato al loro uso in condizioni ottimali. Per quanto riguarda l’ addestramento per i dispositivi di protezione dell’ udito, l’ addestramento è necessario, poiché se indossati male tali DPI (sia le cuffie che gli inserti auricolari) hanno un’ efficienza molto ridotta o nulla. ******* Movimentazione manuale dei carichi Secondo l’ articolo 48 del D.Lgs.626/94, si intende per movimentazione manuale dei carichi “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari”. Poiché una corretta conoscenza delle modalità migliori per eseguire tali movimentazioni, ne può ridurre gli effetti negativi sulla salute, il legislatore ha previsto, all’ articolo 49 dello stesso Decreto, per i lavoratori sottoposti a tale rischio una informazione e una formazione specifica. “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: In particolare deve essere indicato con particolare evidenza se il carico supera il 20 kg o i 30 kg considerati pesi limite (rispettivamente per femmine e maschi), oltre i quali il carico non può essere movimentato da soli. ******* Utilizzo di videoterminali Secondo l’ articolo 51 del D.Lgs.626/94, si considera lavoratore sottoposto a rischio videoterminali, “il lavoratore che utilizza un’ attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”. In tal caso, ai sensi dell’ articolo 59 dello stesso Decreto, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori interessati una informazione e una formazione specifica. “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: La informazione e la formazione riguardano in tal caso sia la gestione ed organizzazione della postazione di lavoro (luce, spazi relativi tra lavoratore, tastiera e video, tipologia e regolazione del sedile), sia la necessità di eseguire pause regolari nell’ attività (in genere quindici minuti ogni centoventi minuti). ******* Presenza di agenti cancerogeni Nel caso di utilizzo nelle lavorazioni di agenti cancerogeni, e visto la loro pericolosità per i lavoratori, l’ articolo 66 del D.Lgs.626/94, prevede informazione e formazione specifiche. “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: Vale sempre il concetto che il lavoratore deve essere edotto sui rischi ai quali è sottoposto e quali cautele e procedure di sicurezza deve adottare. Va osservato, come in questo caso, a fronte della gravità dell’ esposizione, il legislatore ha messo bene in evidenza che l’ informazione e la formazione deve essere impartita, prima che il lavoratore sia adibito all’ utilizzo di agenti cancerogeni e che deve essere ripetuta periodicamente oppure se cambiano gli agenti cancerogeni oppure le loro condizioni di uso. I contrassegni e le indicazioni richiamati all’ ultimo comma sono quelli di cui abbiamo parlato nella Lezione 9. E’ ovvio, anche se non specificato, che per ogni agente cancerogeno, tra gli obblighi di informazione rientra anche la consegna al lavoratore della scheda di sicurezza (vedi sempre Lezione 9) di tale agente. ******* L’ articolo 67 del D.Lgs.626/94 specifica inoltre che: “Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.” In questo caso l’ obbligo di informazione è relativo ad un evento anomalo e deve permettere ai lavoratori (come richiesto dallo stesso articolo) di “abbandonare immediatamente l' area interessata”, in attesa degli interventi di bonifica. ******* Presenza di agenti biologici Nel caso di utilizzo intenzionale o di presenza nelle lavorazioni di agenti biologici, e visto la loro pericolosità per i lavoratori, l’ articolo 85 del D.Lgs.626/94, prevede informazione e formazione specifiche. “Nelle attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: Vale ancora il concetto che al lavoratore devono essere fornite tutte le informazioni utili sui rischi ai quali è sottoposto e su quali cautele e procedure di sicurezza deve adottare. Anche in questo caso il legislatore ha messo in evidenza la necessità che informazione e formazione avvengano prima che il lavoratore sia adibito alle attività a rischio. ******* Presenza di agenti chimici Anche in questo caso, a fronte di una particolare tipologia di rischio, quello chimico, il legislatore, ha previsto all’ articolo 72-octies del D.Lgs.626/94, informazione e formazione specifiche. Stranamente in questo caso l’ articolo è più complesso. Vediamone separatamente i vari commi. “Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: Quindi al lavoratore devono essere fornite tutte le informazioni relative alla pericolosità dei prodotti chimici utilizzati, anche, ma non solo, per mezzo delle schede di sicurezza (vedi Lezione 9) e su cosa fare per evitare di subirne gli effetti pericolosi per la salute. ******* “Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: Stranamente, per il rischio chimico, il legislatore ha fornito anche indicazioni su come deve essere elargita l’ informazione e la formazione. ******* “Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal D.Lgs.493/96, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.” Il D.Lgs.493/96 prevede l’ applicazione sui contenitori e sulle tubazioni di prodotti chimici pericolosi, dei simboli e delle indicazioni (frasi di rischio e di sicurezza) illustrate nella Lezione 9. Per le materie prime acquistate da fornitori, l’ etichettatura è a carico di quest’ ultimo. ******* “Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai D.Lgs.52/97 e D.Lgs. 285/98.” Quindi i produttori e fornitori sono obbligati alla consegna all’ acquirente (in questo caso il datore di lavoro) delle schede di sicurezza dei prodotti chimici venduti. Diciamo, in altre parole, che la scheda di sicurezza è parte integrante del prodotto venduto, secondo contratto di compravendita. ******* Esposizione ad amianto Prima dell’ emanazione del D.Lgs.626/94, il D.Lgs.277/91 aveva anticipato alcuni obblighi per il datore di lavoro relativamente a lavorazioni con esposizione a piombo metallico, amianto, rumore. La parte relativa all’ esposizione al piombo è stata abolita dal D.Lgs.25/02, che ha modificato il D.Lgs.626/94, introducendo il Titolo VII-bis sulla protezione dagli agenti chimici in generale, e definendo l’ obbligo di informazione e formazione per i lavoratori esposti a qualunque tipo di agente chimico, compreso quindi il piombo (vedi sopra). Tale Decreto è però tuttora valido per quanto riguarda l’ esposizione ad amianto. ******* Vediamo intanto cosa stabilisce a livello generale l’ articolo 5 del D.Lgs.277/91. “I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all' articolo 1, [ormai solo quelle con presenza di amianto] nell' ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: Già il Decreto del 1991 quindi obbligava il datore di lavoro a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie per essere consapevoli della pericolosità dell’ amianto, compresi i risultati della sorveglianza sanitaria, e su quali cautele adottare per ridurre al minimo il rischio l’ esposizione, soprattutto mediante l’ uso corretto dei DPI. ******* Più in dettaglio, l’ articolo 26 del D.Lgs.277/91, definisce le azioni da intraprendere per l’ informazione e la formazione dei lavoratori, in caso di presenza di amianto. “Nelle attività di cui all'articolo 22 [cioè “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto”] il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: Ancora una volta vale il principio che prima di adibire un lavoratore a mansioni che comportino un rischio (in questo caso l’ amianto) esso deve essere informato dei rischi che corre e delle cautele da adottare. ******* L’ articolo 26 specifica inoltre che: “L' informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione. Quindi l’ informazione deve essere periodicamente ripetuta, con frequenza maggiore nei casi in cui la presenza di fibre di amianto è maggiore. ******* Esposizione a rumore Come al solito, prima di tutto, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio mediante misurazioni del rumore nelle varie aree di lavoro e calcolo per ogni lavoratore del valore medio giornaliero di esposizione al rumore. Secondo l’ articolo 49 nonies del D.Lgs.626/94, a seguito di questa valutazione, il datore di lavoro dovrà fornire adeguata formazione e informazione a tutti i lavoratori esposti a un valore medio giornaliero di esposizione al rumore uguale o superiore a 80 dB(A) (valore inferiore di azione secondo l’ articolo 49 quater). “Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: Come sempre l’ informazione e la formazione serve a rendere pienamente consapevoli i lavoratori dei rischi ai quali sono sottoposti, mediante anche l’ illustrazione in maniera semplice dei risultati dell’ analisi del rischio, e delle cautele da adottare, sia per limitare l’ esposizione, sia, in questo caso, per riconoscere eventuali patologie legate al rumore. ******* Esposizione a vibrazioni Per colmare una lacuna presente nel D.Lgs.626/94, cioè l’ assenza di parametri tecnici di riferimento per valutare l’ entità del rischio da esposizione del lavoratore a vibrazioni, è stato promulgato il D.Lgs.187/05, che, a differenza di altri Decreti non modifica, ma integra il D.Lgs.626/94. Le vibrazioni che hanno rilevanza per l’ insorgere di eventuali patologie sono quelle relative al corpo intero oppure al sistema mano-braccio. Il D.Lgs.187/05 comporta l’ obbligo di valutare l’ esposizione media giornaliera dei lavoratori alle vibrazioni, mediante possibilmente misure strumentali e protocolli di calcolo e definisce i limiti di azione (oltre i quali il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e di protezione) e di esposizione (che non devono essere mai superati dai lavoratori) alle vibrazioni. In particolare se i livelli di esposizione superano i limiti di azione, l’ articolo 6 di tale Decreto, prevede una informazione e una formazione specifica per i lavoratori esposti. “Nell' ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs.626/94, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo: Vale ancora quanto detto per l’ esposizione al rumore. L’ informazione e la formazione servono a rendere pienamente consapevoli i lavoratori dei rischi ai quali sono sottoposti, mediante anche l’ illustrazione in maniera semplice dei risultati dell’ analisi del rischio, e delle cautele da adottare, sia per limitare l’ esposizione, sia, in questo caso, per riconoscere eventuali patologie legate alle vibrazioni. ******* Utilizzo di ponteggi Va premesso che nella realizzazione di ponteggi per lavorazioni in quota l’ articolo 36 quater comma 3 del D.Lgs.626/94 prevede che: “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.” Cioè un ponteggio non può essere improvvisato, ma deve essere progettato secondo specifico piano di montaggio uso e smontaggio, in cui sono contenute tutte le cautele da adottare per garantire la sicurezza del ponteggio. Sempre l’ articolo 36 quater, ma ai commi 6 e 7, prevede poi che: “Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Quindi la realizzazione di un’ opera complessa e potenzialmente pericolosa come un ponteggio può essere realizzata solo da personale adeguatamente informato e formato (e si specifica che la formazione deve avere carattere “teorico-pratico”) sui rischi delle lavorazioni in quota e su tutte le cautele tecniche ed organizzative da adottare per il montaggio e la gestione del ponteggio. L’ informazione e la formazione su chi invece non realizza il ponteggio, ma si limita ad utilizzarlo per altre lavorazioni, rientra negli obblighi generali degli articoli 21 e 22 del D.Lgs.626/94. ******* Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi L’ articolo 36 quinques D.Lgs.626/94 disciplina le lavorazioni in quota che avvengono con accesso e posizionamento ai luoghi di lavoro esclusivamente mediante funi. Si tratta di quelle piacevolissime lavorazioni in qui l’ operatore è a tutti gli effetti “sospeso nel vuoto”. Vista l’ estrema pericolosità della lavorazione, i commi 2 e 3 dello stesso articolo precisano che: “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. Trattandosi di attività lavorative assimilabili per molti aspetti all’ alpinismo, anche in tal caso è evidenziato che la formazione deve avere carattere “teorico-pratico” (e secondo me più pratico che teorico), soprattutto sulle tecniche di operative e sulle procedure di salvataggio.
RIASSUMENDO Come già detto nella Lezione 12 l’ informazione e la formazione dei lavoratori è una delle principali azioni di prevenzione che il datore di lavoro deve intraprendere per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’ informazione e la formazione dei lavoratori serve a renderli consapevoli sui rischi che corrono e su come fare per ridurne le conseguenze. Ciò è ancora più vero quando le attività lavorative comportano rischi particolari e non generici. Per tale motivo la legge prevede una specifica e dettagliata informazione e formazione nei seguenti casi: L’ informazione e la formazione devono essere adeguate ed efficaci, anche in funzione del grado di scolarità e di conoscenza della lingua italiana. Il datore di lavoro non può limitarsi a fornire le informazioni e le informazioni ai lavoratori, ma deve metterli in grado di lavorare secondo le istruzioni fornite. PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org
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