LEZIONE 13


INFORMAZIONE E FORMAZIONE - CASI PARTICOLARI

Dopo aver esaminato nella Lezione 12 gli obblighi generali di informazione e formazione a carico del datore di lavoro, vediamo ora quelli derivanti da casi di rischi particolari.
 
Per chi non avesse letto la Lezione 12, specifico la differenza fondamentale che esiste tra formazione e informazione.

L’ informazione è l’ attività mediante la quale vengono fornite al lavoratore tutte le nozioni per conoscere i rischi derivanti dalla propria attività lavorativa e i mezzi di prevenzione e protezione che l’ azienda ha messo in campo per eliminare o ridurre tali rischi. Fornire informazioni significa ad esempio mettere a disposizione i risultati della valutazione del rischio, le schede di sicurezza dei prodotti chimici, i manuali d’ uso e manutenzione delle macchine, le planimetrie riportanti le vie di fuga, le spiegazioni relative al significato dei cartelli di sicurezza utilizzati.

La formazione è invece l’ attività mediante la quale si insegna al lavoratore come utilizzare l’ informazione ricevuta nella reale pratica lavorativa quotidiana. Fare formazione significa ad esempio insegnare come indossare i Dispositivi di Protezione Individuale in maniera corretta, come avviare, fermare, utilizzare un macchinario, come utilizzare un estintore per renderne massima l’ efficacia, come abbandonare il luogo di lavoro, in caso di emergenza, nel modo più veloce e sicuro possibile.

Mentre quindi l’ informazione è un’ attività più teorica, che spesso e volentieri si risolve in lezioni in aula o nella semplice messa a disposizione di documentazione, la formazione è un’ attività essenzialmente pratica, da svolgersi sul luogo di lavoro, nella quale il lavoratore deve essere affiancato da un responsabile diretto o da un collega più esperto, oltre che da organismi abilitati alla formazione sulla sicurezza.

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Informazione e formazione sulla segnaletica di sicurezza

A tale proposito fa testo l’ articolo 4 del D.Lgs.493/96.

“Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.
Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto, quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generici e specifici da seguire.”

In tal caso l’ informazione e la formazione riguardano tutto ciò che è relativo alla segnaletica di sicurezza, cioè all’ insieme di simboli, colorazioni, segnali gestuali, che devono fornire utili indicazioni su situazioni di pericolo, su prescrizioni, indicazioni e divieti.
Per segnali di sicurezza si intendono in particolare:
- i cartelli segnaletici di divieto (rotondi, con bordo e banda diagonale rossi e pittogramma nero su fondo bianco), di avvertimento (triangolari, con bordo nero e pittogramma nero su fondo giallo), di prescrizione (rotondi, con pittogramma bianco su fondo blu), di salvataggio (quadrati, con pittogramma bianco su fondo verde), antincendio (quadrati, con pittogramma bianco su fondo rosso);
- la colorazione di contenitori e tubazioni di fluidi pericolosi;
- la segnalazione delle vie di passaggio e degli ostacoli o punti di pericolo;
- i segnali luminosi;
- i segnali acustici;
- la comunicazione verbale;
- i segnali gestuali.

Poiché la conoscenza e la comprensione di tale segnaletica è fondamentale per renderla veramente efficace, è necessario che tutti i lavoratori che ne possono essere coinvolti, la conoscano e ne traggano tutte le indicazioni necessarie.
Anche in tal caso, oltre all’ informazione sull’ esistenza e sul significato della segnaletica, è indispensabile fornire anche adeguata formazione sul suo utilizzo, anche mediante prove pratiche, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione verbale e i segnali gestuali.

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Formazione nei cantieri temporanei e mobili

La gestione della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (i classici cantieri edili per intenderci, ma non solo), è regolata dal D.Lgs.494/96, detto appunto “Direttiva Cantieri”.
Il testo del Decreto è contenuto nella Lezione 5.
Mi sono ripromesso di commentarlo, ma visto la complessità del tema, non ci sono ancora riuscito. Prima o poi lo farò . . .

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori dei cantieri, il D.Lgs.494/96 ne parla all’ articolo 17, comma 3.

“Fermo restando l' articolo 22 del D.Lgs.626/94, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.”

Quindi anche nel caso dei cantieri, i datori di lavoro devono garantire gli stessi livelli di formazione richiesti dall’ articolo 22 del D.Lgs.626/94. In questo caso poi possono essere concordati tra imprenditori e sindacati ulteriori criteri e contenuti.
Ovviamente i contenuti minimi della formazione devono essere quelli indicati dal D.Lgs.626/94 e dai successivi Decreti Ministeriali.

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Attrezzature di lavoro

Secondo l’ articolo 34 del D.Lgs.626/94, si intende per attrezzatura di lavoro:
“Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”.

Per intenderci rientrano in questa definizione tutto ciò che si aggiunge alla pura e semplice mano d’ opera per l’ esecuzione del lavoro: ad esempio trapani, avvitatori, martelli pneumatici, scavatori, carrelli elevatori, autocarri, gru, cestelli elevatori, scale, ponteggi, trabattelli, macchine utensili (trapani, torni, fresatrici), ecc.

Per ognuna di queste attrezzature deve essere impartita un’ idonea e specifica informazione ai lavoratori che la utilizzano, secondo l’ articolo 37 del D.Lgs.626/94. Come al solito vediamolo punto per punto.

“Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d' uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature, anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.”

Sostanzialmente il datore di lavoro deve rendere disponibile a tutti i lavoratori che le utilizzano i Manuali d’ Uso e Manutenzione delle attrezzature e ogni ulteriore informazione, sia in condizioni normali di utilizzo, sia in condizioni anormali, purché prevedibili.
Le condizioni normali di utilizzo sono definite anche in funzione delle esperienze acquisite. Pertanto se un’ attrezzatura viene utilizzata per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante, purché da quest’ ultimo non esplicitamente vietati, il datore di lavoro dovrà tenerne conto nel fornire le informazioni e le istruzioni al lavoratore.
Le situazioni anormali, ma prevedibili, sono invece quelle dovute ad anomalie delle condizioni al contorno, che comunque rientrano nella normale casualità, ad esempio la mancanza di alimentazione elettrica per un black out, un malore dell’ utilizzatore, ecc.

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“Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell' ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Quindi il datore di lavoro, sulla base della conoscenza della macchina e sulle informazioni ricevute dal costruttore (Manuale d’ Uso e Manutenzione) deve informare il lavoratore che la utilizzerà sui rischi specifici della macchina (ad esempio sul rumore e sulle vibrazioni emesse, sul rischio di taglio, abrasione, sull’ emissione di sostanze pericolose, ecc.).
Deve inoltre informare anche i lavoratori che lavorano in prossimità della macchina, anche se non la utilizzano, dei rischi ai quali comunque sono sottoposti. E’ il caso di un macchinario molto rumoroso che espone a rischio per l’ udito non solo chi lo sta utilizzando, ma anche le persone a lui vicine.

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“Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.”

In particolare le istruzioni scritte devono essere in lingua italiana. Il datore di lavoro deve inoltre assicurarsi che il livello di comprensione dei lavoratori sia adeguato a comprendere pienamente quanto riportato sul Manuale d’ Uso e Manutenzione e deve, se necessario, spiegare in maniera chiara le parti non facilmente comprensibili.

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Per quanto riguarda invece la formazione sull’ uso delle attrezzature di lavoro, fa testo l’ articolo 38 del D.Lgs.626/94.

“Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull' uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell' uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all' articolo 35, comma 5 [cioè quelle attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici], ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.”

La formazione sull’ uso delle attrezzature ovviamente non si può esaurire nella consegna del Manuale d’ uso e Manutenzione della macchina, ma deve essere seguita da un affiancamento da parte di un responsabile o di un collega più esperto e da prove pratiche di utilizzo dell’ attrezzatura, fino a che il lavoratore non dimostri di saperla utilizzare in maniera corretta e sicura.
Si dovrebbe cioè effettuare una vera e propria “scuola guida” con cenni teorici, ma soprattutto prove pratiche fino al raggiungimento di una pratica sufficiente per l’ uso in sicurezza della macchina.
Ciò vale sicuramente per i mezzi di movimentazione (carrelli elevatori, movimento terra, gru), ma in generale è vero per tutte le macchine.
E’ chiaro che macchine con rischi particolari e che richiedano conoscenze complesse (basti pensare alle gru da porto) richiedano una formazione particolare.

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Dispositivi di Protezione Individuale

Secondo l’ articolo 40 del D.Lgs.626/94, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (nel seguito DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Per intenderci sono DPI le scarpe antinfortunistiche, le cuffie antirumore, i guanti, l’ elmetto, le cinture di sicurezza anticaduta, ecc.

Poiché l’ efficacia dei DPI è molto influenzata dal loro corretto utilizzo, il legislatore ha previsto, all’ articolo 43 lettera 4 dello stesso Decreto una informazione e una formazione specifica.

“Il datore di lavoro:
[. . . ]
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell' azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l' uso corretto e l' utilizzo pratico dei DPI.”

Quindi il datore di lavoro non può limitarsi a consegnare i DPI, ma deve spiegare ai lavoratori a che cosa servono (cioè dai quali rischi proteggono) e come vanno indossati. Le informazioni di cui parla la lettera f) sono generalmente inserite a carico del produttore nelle confezioni dei DPI. Il datore di lavoro deve avere cura che tale informazioni non vengano gettate e siano sempre disponibili per la consultazione.
Oltre alle informazioni però il datore di lavoro deve anche, se necessario (cioè al di là dei casi semplici tipo l’ elmetto o le scarpe), addestrare il lavoratore a indossare / usare i DPI. 

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L’ articolo 44 specifica inoltre i casi in cui tale addestramento è obbligatorio.

“In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs.475/92, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.”

Vediamo la definizione di DPI di terza categoria, secondo il D.Lgs.475/92.

“Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a)  gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b)  gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d' aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d' aria non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.”

E’ evidente che trattandosi di DPI complessi destinati a salvaguardare la vita del lavoratore da situazioni di alto rischio (vengono infatti definiti “DPI salvavita”), il loro utilizzo deve essere preceduto da un addestramento finalizzato al loro uso in condizioni ottimali.

Per quanto riguarda l’ addestramento per i dispositivi di protezione dell’ udito, l’ addestramento è necessario, poiché se indossati male tali DPI (sia le cuffie che gli inserti auricolari) hanno un’  efficienza molto ridotta o nulla.

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Movimentazione manuale dei carichi

Secondo l’ articolo 48 del D.Lgs.626/94, si intende per movimentazione manuale dei carichi “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari”.

Poiché una corretta conoscenza delle modalità migliori per eseguire tali movimentazioni, ne può ridurre gli effetti negativi sulla salute, il legislatore ha previsto, all’ articolo 49 dello stesso Decreto, per i lavoratori sottoposti a tale rischio una informazione e una formazione specifica.

“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma precedente.”

In particolare deve essere indicato con particolare evidenza se il carico supera il 20 kg o i 30 kg considerati pesi limite (rispettivamente per femmine e maschi), oltre i quali il carico non può essere movimentato da soli.
Devono poi essere fornite le indicazioni su come movimentare un carico per ridurre i rischi per la salute (evitare la flessione e la torsione del tronco, evitare sollevamenti sopra la testa, eseguire pause tra una movimentazione e un’ altra, ecc.), seguite da illustrazioni pratiche.

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Utilizzo di videoterminali

Secondo l’ articolo 51 del D.Lgs.626/94, si considera lavoratore sottoposto a rischio videoterminali, “il lavoratore che utilizza un’ attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.

In tal caso, ai sensi dell’ articolo 59 dello stesso Decreto, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori interessati una informazione e una formazione specifica.

“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all' analisi dello stesso di cui al documento di valutazione del rischio;
b) le modalità di svolgimento dell' attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma precedente.”

La informazione e la formazione riguardano in tal caso sia la gestione ed organizzazione della postazione di lavoro (luce, spazi relativi tra lavoratore, tastiera e video, tipologia e regolazione del sedile), sia la necessità di eseguire pause regolari nell’ attività (in genere quindici minuti ogni centoventi minuti).

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Presenza di agenti cancerogeni

Nel caso di utilizzo nelle lavorazioni di agenti cancerogeni, e visto la loro pericolosità per i lavoratori, l’ articolo 66 del D.Lgs.626/94, prevede informazione e formazione specifiche.

“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma precedente.
L' informazione e la formazione di cui ai commi precedenti sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquiennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 256/74, e successive modifiche ed integrazioni.”

Vale sempre il concetto che il lavoratore deve essere edotto sui rischi ai quali è sottoposto e quali cautele e procedure di sicurezza deve adottare.

Va osservato, come in questo caso, a fronte della gravità dell’ esposizione, il legislatore ha messo bene in evidenza che l’ informazione e la formazione deve essere impartita, prima che il lavoratore sia adibito all’ utilizzo di agenti cancerogeni e che deve essere ripetuta periodicamente oppure se cambiano gli agenti cancerogeni oppure le loro condizioni di uso.

I contrassegni e le indicazioni richiamati all’ ultimo comma sono quelli di cui abbiamo parlato nella Lezione 9. E’ ovvio, anche se non specificato, che per ogni agente cancerogeno, tra gli obblighi di informazione rientra anche la consegna al lavoratore della scheda di sicurezza (vedi sempre Lezione 9) di tale agente.

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L’ articolo 67 del D.Lgs.626/94 specifica inoltre che:

“Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.”

In questo caso l’ obbligo di informazione è relativo ad un evento anomalo e deve permettere ai lavoratori (come richiesto dallo stesso articolo) di “abbandonare immediatamente l' area interessata”, in attesa degli interventi di bonifica.

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Presenza di agenti biologici

Nel caso di utilizzo intenzionale o di presenza nelle lavorazioni di agenti biologici, e visto la loro pericolosità per i lavoratori, l’ articolo 85 del D.Lgs.626/94, prevede informazione e formazione specifiche.

“Nelle attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma precedente.
L' informazione e la formazione di cui ai commi precedenti sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.”

Vale ancora il concetto che al lavoratore devono essere fornite tutte le informazioni utili sui rischi ai quali è sottoposto e su quali cautele e procedure di sicurezza deve adottare.

Anche in questo caso il legislatore ha messo in evidenza la necessità che informazione e formazione avvengano prima che il lavoratore sia adibito alle attività a rischio.

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Presenza di agenti chimici

Anche in questo caso, a fronte di una particolare tipologia di rischio, quello chimico, il legislatore, ha previsto all’ articolo 72-octies del D.Lgs.626/94, informazione e formazione specifiche. Stranamente in questo caso l’ articolo è più complesso. Vediamone separatamente i vari commi.

“Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’ identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi e d altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei D.Lgs.52/97 e 285/98.”

Quindi al lavoratore devono essere fornite tutte le informazioni relative alla pericolosità dei prodotti chimici utilizzati, anche, ma non solo, per mezzo delle schede di sicurezza (vedi Lezione 9) e su cosa fare per evitare di subirne gli effetti pericolosi per la salute.
In particolare il datore di lavoro deve fornire indicazioni su quali sono i livelli di esposizione (detto in maniera semplice, la quantità dell’ agente chimico che interagisce con il lavoratore) a confronto con i valori limite di esposizione (la quantità dell’ agente chimico che può provocare danni per la salute).
Aggiungo io, visto la complessità del tema, che tutte le informazioni, comprese le schede di sicurezza, devono essere fornite in maniera comprensibile, anche a lavoratori poco scolarizzati.

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“Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio; tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’ addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.”

Stranamente, per il rischio chimico, il legislatore ha fornito anche indicazioni su come deve essere elargita l’ informazione e la formazione.
In ogni caso vale il principio che l’ informazione e la formazione sono conseguenti della valutazione del rischio (vedi Lezione 12) e pertanto devono essere aggiornate se il rischio cambia (utilizzo di nuovi agenti chimici).

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“Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal D.Lgs.493/96, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.”

Il D.Lgs.493/96 prevede l’ applicazione sui contenitori e sulle tubazioni di prodotti chimici pericolosi, dei simboli e delle indicazioni (frasi di rischio e di sicurezza) illustrate nella Lezione 9. Per le materie prime acquistate da fornitori, l’ etichettatura è a carico di quest’ ultimo.
Se questi simboli e indicazioni sono assenti (è il caso in genere in cui siano utilizzati contenitori e tubazioni per prodotti chimici ottenuti come semilavorati durante la lavorazione) il datore di lavoro deve integrarli con indicazioni analoghe e che forniscano le medesime indicazioni (tipo di rischio e cautele da adottare).

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“Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai D.Lgs.52/97 e D.Lgs. 285/98.”

Quindi i produttori e fornitori sono obbligati alla consegna all’ acquirente (in questo caso il datore di lavoro) delle schede di sicurezza dei prodotti chimici venduti. Diciamo, in altre parole, che la scheda di sicurezza è parte integrante del prodotto venduto, secondo contratto di compravendita.
Il datore di lavoro pertanto non può giustificarsi se non consegna ai lavoratori le schede di sicurezza, accusando il fornitore di non avergliele fornite.

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Esposizione ad amianto

Prima dell’ emanazione del D.Lgs.626/94, il D.Lgs.277/91 aveva anticipato alcuni obblighi per il datore di lavoro relativamente a lavorazioni con esposizione a piombo metallico, amianto, rumore.

La parte relativa all’ esposizione al piombo è stata abolita dal D.Lgs.25/02, che ha modificato il D.Lgs.626/94, introducendo il Titolo VII-bis sulla protezione dagli agenti chimici in generale, e definendo l’ obbligo di informazione e formazione per i lavoratori esposti a qualunque tipo di agente chimico, compreso quindi il piombo (vedi sopra).
 
La parte relativa al rumore è stato abolita dal D.Lgs.195/06, che ha introdotto nuove metodologie di valutazione del rumore e ha modificato in tal senso il D.Lgs.626/94, anche per quanto riguarda l’ informazione e la formazione da impartire ai lavoratori esposti al rumore (vedi dopo).

Tale Decreto è però tuttora valido per quanto riguarda l’ esposizione ad amianto.

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Vediamo intanto cosa stabilisce a livello generale l’ articolo 5 del D.Lgs.277/91.

“I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all' articolo 1, [ormai solo quelle con presenza di amianto] nell' ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
[ . . . ]
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all' esposizione all' agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri sanitari, e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
[ . . . ]
e) provvedono ad un adeguato addestramento all' uso dei mezzi individuali di protezione.”

Già il Decreto del 1991 quindi obbligava il datore di lavoro a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie per essere consapevoli della pericolosità dell’ amianto, compresi i risultati della sorveglianza sanitaria, e su quali cautele adottare per ridurre al minimo il rischio l’ esposizione, soprattutto mediante l’ uso corretto dei DPI.

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Più in dettaglio, l’ articolo 26 del D.Lgs.277/91, definisce le azioni da intraprendere per l’ informazione e la formazione dei lavoratori, in caso di presenza di amianto.

“Nelle attività di cui all'articolo 22 [cioè “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto”] il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all' esposizione alla polvere proveniente dall' amianto o dei materiali contenenti amianto;
b)  le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
d)  le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.”

Ancora una volta vale il principio che prima di adibire un lavoratore a mansioni che comportino un rischio (in questo caso l’ amianto) esso deve essere informato dei rischi che corre e delle cautele da adottare.

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L’ articolo 26 specifica inoltre che:

“L' informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione.
Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all' articolo 24, commi 3 [esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, che supera 0,1 fibre per centimetro cubo] o 5 [attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, con esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, ma mediata su un periodo di quaranta ore, che supera 0,5 fibre per centimetro cubo al giorno] l' informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l' esistenza dei valori limite di cui all' articolo 31 [che definisce i valori limite di esposizione] e la necessità del controllo dell' esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell' aria.”

Quindi l’ informazione deve essere periodicamente ripetuta, con frequenza maggiore nei casi in cui la presenza di fibre di amianto è maggiore.
In questi ultimi casi il lavoratore deve essere inoltre informato dei reali livelli di esposizione all’ amianto a cui è sottoposto rispetto ai limiti massimi non superabili.

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Esposizione a rumore

Come al solito, prima di tutto, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio mediante misurazioni del rumore nelle varie aree di lavoro e calcolo per ogni lavoratore del valore medio giornaliero di esposizione al rumore.

Secondo l’ articolo 49 nonies del D.Lgs.626/94, a seguito di questa valutazione, il datore di lavoro dovrà fornire adeguata formazione e informazione a tutti i lavoratori esposti a un valore medio giornaliero di esposizione al rumore uguale o superiore a 80 dB(A) (valore inferiore di azione secondo l’ articolo 49 quater).

“Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all' uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all' utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all' obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.”

Come sempre l’ informazione e la formazione serve a rendere pienamente consapevoli i lavoratori dei rischi ai quali sono sottoposti, mediante anche l’ illustrazione in maniera semplice dei risultati dell’ analisi del rischio, e delle cautele da adottare, sia per limitare l’ esposizione, sia, in questo caso, per riconoscere eventuali patologie legate al rumore.

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Esposizione a vibrazioni

Per colmare una lacuna presente nel D.Lgs.626/94, cioè l’ assenza di parametri tecnici di riferimento per valutare l’ entità del rischio da esposizione del lavoratore a vibrazioni, è stato promulgato il D.Lgs.187/05, che, a differenza di altri Decreti non modifica, ma integra il D.Lgs.626/94.

Le vibrazioni che hanno rilevanza per l’ insorgere di eventuali patologie sono quelle relative al corpo intero oppure al sistema mano-braccio.

Il D.Lgs.187/05 comporta l’ obbligo di valutare l’ esposizione media giornaliera dei lavoratori alle vibrazioni, mediante possibilmente misure strumentali e protocolli di calcolo e definisce i limiti di azione (oltre i quali il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e di protezione) e di esposizione (che non devono essere mai superati dai lavoratori) alle vibrazioni.

In particolare se i livelli di esposizione superano i limiti di azione, l’ articolo 6 di tale Decreto, prevede una informazione e una formazione specifica per i lavoratori esposti.

“Nell' ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs.626/94, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all' utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.”

Vale ancora quanto detto per l’ esposizione al rumore. L’ informazione e la formazione servono a rendere pienamente consapevoli i lavoratori dei rischi ai quali sono sottoposti, mediante anche l’ illustrazione in maniera semplice dei risultati dell’ analisi del rischio, e delle cautele da adottare, sia per limitare l’ esposizione, sia, in questo caso, per riconoscere eventuali patologie legate alle vibrazioni.

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Utilizzo di ponteggi

Va premesso che nella realizzazione di ponteggi per lavorazioni in quota l’ articolo 36 quater comma 3 del D.Lgs.626/94 prevede che:

“Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.”

Cioè un ponteggio non può essere improvvisato, ma deve essere progettato secondo specifico piano di montaggio uso e smontaggio, in cui sono contenute tutte le cautele da adottare per garantire la sicurezza del ponteggio.

Sempre l’ articolo 36 quater, ma ai commi 6 e 7, prevede poi che:

“Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
La formazione di cui al comma precedente, ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.”

Quindi la realizzazione di un’ opera complessa e potenzialmente pericolosa come un ponteggio può essere realizzata solo da personale adeguatamente informato e formato (e si specifica che la formazione deve avere carattere “teorico-pratico”) sui rischi delle lavorazioni in quota e su tutte le cautele tecniche ed organizzative da adottare per il montaggio e la gestione del ponteggio.

L’ informazione e la formazione su chi invece non realizza il ponteggio, ma si limita ad utilizzarlo per altre lavorazioni, rientra negli obblighi generali degli articoli 21 e 22 del D.Lgs.626/94.

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Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

L’ articolo 36 quinques D.Lgs.626/94 disciplina le lavorazioni in quota che avvengono con accesso e posizionamento ai luoghi di lavoro esclusivamente mediante funi. Si tratta di quelle piacevolissime lavorazioni in qui l’ operatore è a tutti gli effetti “sospeso nel vuoto”.

Vista l’ estrema pericolosità della lavorazione, i commi 2 e 3 dello stesso articolo precisano che:

“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
“La formazione di cui al comma precedente ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l' apprendimento delle tecniche operative e dell' uso dei dispositivi necessari;
b) l' addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l' utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.”

Trattandosi di attività lavorative assimilabili per molti aspetti all’ alpinismo, anche in tal caso è evidenziato che la formazione deve avere carattere “teorico-pratico” (e secondo me più pratico che teorico), soprattutto sulle tecniche di operative e sulle procedure di salvataggio.

 

RIASSUMENDO

Come già detto nella Lezione 12 l’ informazione e la formazione dei lavoratori è una delle principali azioni di prevenzione che il datore di lavoro deve intraprendere per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L’ informazione e la formazione dei lavoratori serve a renderli consapevoli sui rischi che corrono e su come fare per ridurne le conseguenze.

Ciò è ancora più vero quando le attività lavorative comportano rischi particolari e non generici.

Per tale motivo la legge prevede una specifica e dettagliata informazione e formazione nei seguenti casi:
- informazione e formazione sulla segnaletica di sicurezza;
- formazione nei cantieri temporanei e mobili;
- attrezzature di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale;
- movimentazione manuale dei carichi;
- utilizzo di videoterminali;
- presenza di agenti cancerogeni;
- presenza di agenti biologici;
- presenza di agenti biologici;
- presenza di agenti chimici;
- esposizione ad amianto;
- esposizione a rumore;
- esposizione a vibrazioni;
- utilizzo di ponteggi;
- impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

L’ informazione e la formazione devono essere adeguate ed efficaci, anche in funzione del grado di scolarità e di conoscenza della lingua italiana.

Il datore di lavoro non può limitarsi a fornire le informazioni e le informazioni ai lavoratori, ma deve metterli in grado di lavorare secondo le istruzioni fornite.

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

LEZIONE 12


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