LEZIONE 14


LEZIONE 14
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - PRIMA PARTE

Traggo spunto da una richiesta di chiarimento che un amico dello space mi ha fatto sui carrelli elevatori, per affrontare in questa lezione e nella successiva, l’ argomento delle attrezzature di lavoro.

Esaminerò quindi il Titolo III del D.Lgs.626/94 “Uso delle attrezzature di lavoro”. dando poi delle indicazioni sulla normativa tecnica che riguarda le macchine in generale.

Poiché il Titolo III è molto articolato e complesso, anche a causa delle modifiche ed integrazioni apportate da Decreti successivi, dividerò la lezione sulle attrezzature in due.

Nella prima, questa, esaminerò i criteri generali introdotti dal D.Lgs.626/94 sulle attrezzature di lavoro.

Nella seconda parte, la Lezione 14, esaminerò invece i casi particolari dell’ adeguamento di alcune attrezzature già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.459/96 (“Direttiva Macchine”) ad alcuni dei “requisiti essenziali di sicurezza” introdotti dalla Direttiva Macchine, delle prescrizioni per alcune attrezzature utilizzate per lavori in quota.
Nella seconda parte inoltre farò chiarezza sulla differenza tra la normativa precedente al 1996, cioè alla “Direttiva Macchine” e quella successiva, per quanto riguarda l’adeguamento delle macchine ai principi di sicurezza e igiene del lavoro.

Come al solito riporto di seguito tra virgolette il testo dei vari articoli e dopo, di volta in volta i miei commenti.

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Articolo 34 Definizioni
“1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l' impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.”

Nel campo di applicazione del Titolo III rientrano quindi un’ enorme varietà di oggetti.
Per intenderci rientra nella definizione di attrezzature di lavoro tutto ciò che si aggiunge alla pura e semplice mano d’ opera per l’ esecuzione del lavoro: ad esempio trapani, avvitatori, martelli pneumatici, scavatori, carrelli elevatori, autocarri, gru, cestelli elevatori, scale, ponteggi, trabattelli, macchine utensili (trapani, torni, fresatrici), ecc.

Alcune di queste attrezzature possono poi essere classificate come “Macchine”, secondo la definizione che ne dà l’ articolo 1, comma 2, lettera a del D.P.R.459/96 “Direttiva Macchine”, secondo il quale una macchina è:
“un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali”.

Delle macchine e dei requisiti di sicurezza che devono avere ne parleremo alla fine della lezione.

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 1
“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.”

Poiché tale articolo è molto lungo e complesso vediamone i commenti comma per comma.
Il primo comma specifica che il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature  adeguate o adattate agli scopi e idonee ai fini della sicurezza.
Questo vuol dire ad esempio che, se in un magazzino vengono movimentati abitualmente carichi che superano le 4 tonnellate, il datore di lavoro non può mettere a disposizione carrelli elevatori con portata da 35 quintali.
Analogamente, prendendo un altro esempio, se l’ attività lavorativa comporta lavori in quota in cui è necessario sollevare due uomini e le relative attrezzature (peso di circa 300 kg), il datore di lavoro deve mettere a disposizione una piattaforma elevatrice con portata di 300 kg e non di 200 kg.

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 2
“Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all' uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l' uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.”

Le misure tecniche richiamate dal secondo comma riguardano la corretta manutenzione delle attrezzature, l’ utilizzo di accessori adeguati e a norma, la disposizione degli ambienti di lavoro, ecc.
Le misure organizzative riguardano la definizione dei compiti e delle responsabilità all’ interno dei reparti dove si usano le attrezzature, la definizione dei turni e dei piani di lavoro, la definizione di chi è abilitato e chi no all’ utilizzo di particolari attrezzature, la definizione delle scadenze di manutenzione delle attrezzature.
Il datore di lavoro si deve poi curare che le attrezzature siano usati conformemente alle loro caratteristiche e, per determinati tipi di attrezzature, secondo quanto meglio specificato ai commi 4-bis e 4-ter, che vedremo dopo.
Ciò significa (e verrà specificato meglio dopo) che il datore di lavoro deve informare, formare e addestrare i lavoratori sul corretto utilizzo delle attrezzature e vigilare affinché vengano rispettate le regole e le procedure per il lavoro in sicurezza.

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 3
“All' atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell' ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall' impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all' uso progettato dell'attrezzatura.”

Ciò vuol dire (a) che le attrezzature devono essere scelti in funzione delle caratteristiche delle lavorazioni da svolgere (ad esempio del peso, del volume dei carichi da movimentare e sollevare e delle altezze di sollevamento). Non può essere adottata una attrezzatura per tutte le esigenze, se le esigenze sono diverse.
Inoltre (b) si deve tenere conto nella loro scelta dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Se ad esempio i luoghi di lavoro sono all’ aperto andranno scelti mezzi di sollevamento e trasporto con la cabina chiusa, se nel luogo di lavoro l’ illuminazione artificiale non è sufficiente andranno scelti mezzi dotati di adeguata illuminazione propria.
Le attrezzature poi (c) non dovranno creare rischi o ne dovranno creare di trascurabili per l’ ambiente di lavoro. Ad esempio in luoghi di lavoro chiusi andranno scelti mezzi di sollevamento e trasporto elettrici per non introdurre inquinamento e rumore.
Infine (c-bis) i comandi delle attrezzature dovranno essere tali che un loro guasto sia impossibile, in funzione del luogo di utilizzo (quindi in funzione delle vibrazioni indotte, della presenza di umidità o polvere, dei campi magnetici presenti, ecc.) oppure che non provochi condizioni di pericolo.

Attenzione che il comma parla di “scelta”, non di “acquisto”. Ciò significa che i vari punti non si riferiscono per forza ad attrezzature nuove, ma in generale ad attrezzature che il datore di lavoro intende utilizzare (cioè “sceglie” di utilizzare) per un determinato compito.
Se egli ha a disposizione attrezzature esistenti, che non sono adeguate alle lavorazioni da svolgere secondo quanto sopra, deve adattarle (secondo norma tecnica) o cambiarle con altri adeguati. 

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 4
“Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.”

Quindi il datore di lavoro si deve assicurare (a) che le attrezzature siano installate secondo le istruzioni fornite dal costruttore e da parte di ditte abilitate all’ installazione, che alla fine dell’ installazione e del collaudo dovranno rilasciare certificato di collaudo.
Il datore di lavoro poi (b) deve fare in modo tale che le attrezzature siano utilizzate in maniera corretta e secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle attrezzature stesse. Ciò, come vedremo dopo, avviene mediante l’ addestramento del personale destinato all’ uso delle attrezzature e alla verifica che egli lo utilizzi in maniera corretta.
Le attrezzature inoltre (c) devono seguire un programma di manutenzione in modo tale che le loro caratteristiche di sicurezza rimangano inalterate nel tempo. Deve essere stilato pertanto un piano di manutenzione (da affidare a squadre interne o a ditte esterne, comunque abilitate a tali manutenzioni) che provveda, ad esempio alla sostituzione dei componenti usurati o danneggiati, dei dispositivi di sicurezza non funzionanti, delle segnalazioni ottiche e acustiche, ecc.
Infine (c-bis) nella definizione della sistemazione degli ambienti di lavoro, il datore di lavoro, deve assicurare spazi sufficienti tra le attrezzature, oltre che per garantire un passaggio in sicurezza delle persone e dei materiali, anche per garantire spazi di lavoro sicuri degli operatori rispetto alle attrezzature, anche in funzione dell’ ingresso e dell’ uscita dei materiali in lavorazione.

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 4-bis
“Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell' attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.”

Il comma 4-bis, aggiunto a integrazione del testo originario del D.Lgs.626/94 dal successivo D.Lgs.359/99, è relativo alle attrezzature di lavoro mobili, (carrelli elevatori, piattaforme elevatrici, gru, ecc.).

Secondo tale comma il datore di lavoro deve definire (a, b) regole di circolazione, anche mediante segnaletica orizzontale e verticale e/o disposizioni scritte, per evitare interferenze pericolose delle attrezzature mobili tra di loro e con il personale a terra.
Egli deve inoltre vietare in maniera evidente (segnaletica, disposizioni scritte) che i lavoratori a piedi accedano alle aree di manovra delle attrezzature mobili e se non è possibile, disporre regole di mutua circolazione tra attrezzature e pedoni (ad esempio mediante la supervisione di un responsabile) per evitare interferenze pericolose.

Il datore di lavoro deve inoltre verificare (c) che il conduttore delle attrezzature mobili abbia a disposizione un adeguato sedile con spazi di sicurezza rispetto ad eventuali urti e dotato di cinture di sicurezza e che non avvenga il trasporto di un secondo lavoratore sull’ attrezzatura, a meno che a tale scopo la stessa sia dotato di secondo seggiolino adeguato allo scopo (con sufficienti spazi di sicurezza e dotato di cintura di sicurezza).

Infine (d) il datore di lavoro non deve utilizzare attrezzature con motori a combustione interna (benzina, diesel) se non all’ aperto o in luoghi chiusi, ma dotati di una ventilazione sufficiente a disperdere gli agenti inquinanti. Altrimenti deve utilizzare mezzi a trazione elettrica.

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 4-ter
“Il datore di lavoro provvede affinché nell' uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l' uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d' uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.”

Anche il comma 4-ter, è stato aggiunto a integrazione del testo originario del D.Lgs.626/94 dal successivo D.Lgs.359/99, ed è relativo alle attrezzature di sollevamento (gru, carri ponte, paranchi, carrelli elevatori, ecc.).

Il datore di lavoro si deve assicurare (a) che tutti gli accessori di sollevamento (braghe in materiale tessile, funi, catene, ganci, ecc.) siano adeguati ai carichi da sollevare e alle condizioni al contorno e che se sono combinati tra di loro, siano indicate le caratteristiche (portata massima) del loro assieme. Gli accessori devono essere conservati al riparo di ogni agente (luce, agenti chimici, ecc.) che li possa deteriorare.

Il datore di lavoro deve poi (b, c, d, e) definire procedure di lavoro (disposizioni scritte, gerarchia degli operatori), in tutti i casi in cui sussistano pericoli aggiuntivi rispetto alle normali operazioni di sollevamento: più attrezzature operanti in interferenza reciproca (b), gancio e sgancio manuale dei carichi (c), sollevamento di un carico con più attrezzature (d), attrezzature senza sistema di ritenuta del carico in caso di mancanza dell’ energia (e).
Il datore di lavoro deve cioè progettare le operazioni di sollevamento, in funzione dei rischi specifici, definendo di conseguenza procedure tecniche operative, che devono essere diffuse ai lavoratori, curandone la formazione e l’ addestramento e vigilando sul loro operato.

Infine (f), in caso di pericolo derivante dalle condizioni atmosferiche (vento, pioggia, fulmini), oltre a sospendere le attività, il datore di lavoro deve diffondere procedure che prevedano, oltre alla sospensione immediata delle attività di sollevamento, anche la messa in sicurezza delle attrezzature stesse (mediante ad esempio il loro smontaggio e messa a terra).

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 4-quater
“Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le  attrezzature di cui all' allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l' installazione corretta e il buon funzionamento.”

Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 4-quinquies
“I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell' autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall' ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell' attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l' esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate".

Le attrezzature dell’ allegato XIV sono le seguenti:
- scale aeree ad inclinazione variabile;
- ponti mobili sviluppabili su carro;
- ponti sospesi muniti di argano;
- idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
- funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
- funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
- gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
- organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
- macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
- elementi di ponteggio;
- ponteggi metallici fissi;
- argani dei ponti sospesi;
- funi dei ponti sospesi;
- armature degli scavi;
- freni dei locomotori;
- micce;
- materiali recuperati da costruzioni sceniche;
- opere sceniche;
- riflettori e batterie di accumulatori mobili;
- teleferiche private;
- elevatori trasferibili;
- ponteggi sospesi motorizzati;
- funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
- ascensori e montacarichi in servizio privato;
- apparecchi a pressione semplici;
- apparecchi a pressione di gas;
- generatori e recipienti di vapore d'acqua;
- generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
- forni per oli minerali;
- generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
Lo scopo delle verifiche di prima installazione (da eseguire da parte dell’ Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza sul Lavoro - ISPESL) è quello di verificare la rispondenza delle attrezzature alle relative norme tecniche.
Va osservato (e lo vedremo meglio dopo) che le attrezzature vendute dopo il 21/09/96  e rientranti quindi nel campo di applicazione del D.P.R.459/96 (“Direttiva Macchine”), essendo certificate e marchiate CE da parte del costruttore, dovrebbero avere la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine. La verifica di prima installazione dovrebbe pertanto essere solo un controllo più di forma che di sostanza.
In realtà, purtroppo trattandosi la certificazione CE di una autocertificazione del costruttore, avvallata, in qualche caso da una attestazione di tipo da parte di un Organismo Notificato privato, non è raro che, nonostante la certificazione e la marcatura CE, le attrezzature non siano conformi ai requisiti di sicurezza (vedete la “case History” della Lezione 11).
Inoltre in molti casi riveste un ruolo importante sulla sicurezza dell’ attrezzatura, anche come questa è stata installata (basti pensare all’ importanza di una corretta progettazione e realizzazione delle opere di fondazioni per le attrezzature da fissare al suolo).
Le verifiche ISPESL di prima installazione dovrebbero allora rivestire un ruolo di verifica della reale rispondenza dell’ attrezzatura ai requisiti di sicurezza e del suo corretto montaggio.

Le verifiche periodiche successive, (da eseguire da parte delle Unità Operative di Sicurezza del Lavoro delle USL) servono invece a verificare lo stato di usura delle strutture e dei componenti dell’ attrezzatura, la regolare manutenzione della stessa, la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza.

Purtroppo, in molti casi né le verifiche di prima installazione, né quelle periodiche successive avvengono con tempestività e con i sufficienti rigore e professionalità.

Inoltre, visto i ridotti organici che i direttori delle ASL e i politici hanno deciso di affidare agli enti di controllo, spesso le verifiche non vengono nemmeno effettuate.
E’ obbligo del datore di lavoro in questo caso, oltre a richiedere formalmente e sollecitare gli enti di controllo, nel caso della mancata verifica, assumersi gli oneri organizzativi ed economici di richiedere a professionista abilitato (ingegnere iscritto all’ albo) di eseguire una verifica attestante lo stato di sicurezza dell’ attrezzature.

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Articolo 35 Obblighi del datore di lavoro comma 5
“Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro é riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato é qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.”

Rientrano tra tali attrezzature, ad esempio, tutte i mezzi di sollevamento e trasporto (carrelli elevatori, gru, piattaforme elevatrici), i ponteggi, macchine utensili complesse, tutti i tipi di saldatrici, apparecchi con rischio di esplosione, impianti elettrici, ecc.

Il datore di lavoro dovrà quindi (a) fare in modo tale che l’ utilizzo di tali attrezzature sia riservato solo ad operatori informati, formati ed addestrati e idonei da un punto di vista psicofisico all’ uso.
A tale fine è consigliabile (e in qualche caso obbligatorio da un punta di vista legale) che tali operatori siano dotati di “patentino”, da rilasciare solo a seguito di corso di formazione e di visita medica e da ritirare se viene meno l’ idoneità psicofisica.

A tale fine il Medico Competente, all’ interno della normale sorveglianza sanitaria, dovrà per i gli addetti a tali attrezzature prevedere visite di verifica dell’ idoneità alla mansione, con esami specifici per la vista, i riflessi, e psicoattitudinali.
Ovviamente l’ utilizzo di tali attrezzature deve essere vietata in caso di uso di sostanze psicotropiche. A tale proposito un recente Decreto Ministeriale ha stabilito la liceità per gli addetti a lavori che richiedano particolare vigilanza, di analisi cliniche mirate ad accertare l’ assunzione di sostanze psicotropiche.

Il datore di lavoro dovrà inoltre garantire che anche gli addetti alla manutenzione di tali attrezzature possiedano competenze tecniche, a seguito di specifica informazione e formazione, per garantire la sicurezza del carrello a seguito di riparazione o manutenzione.

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Articolo 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro comma 1
“Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.”

Le attrezzature acquistate dopo il 21/09/96 e rientranti quindi nel campo di applicazione del D.P.R.459/96 (“Direttiva Macchine”), essendo certificate e marchiate CE da parte del costruttore, dovrebbero avere la presunzione di conformità ai “requisiti essenziali di sicurezza” generali delle macchine (norma tecnica CE 98/37) e alle norme tecniche specifiche per le varie tipologie di attrezzature (norme tecniche UNI EN o CEI).

Le attrezzature acquistate prima del 21/09/96 e che non rientrano quindi nel campo di applicazione della “Direttiva Macchine”, devono comunque essere conformi alla legislazione precedente, cioè essenzialmente al D.P.R.547/55, al D.P.R.303/56 e al D.P.R.164/56, oltre che a una miriade di altre normative.

Va osservato che il comma 1 dell’ articolo 36 stabilisce che è un obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione attrezzature conformi. Tocca pertanto a lui eseguire tutte le verifiche di sua competenza sulle attrezzature per verificare che esse siano conformi “alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili”: per le attrezzature antecedenti alla Direttiva Macchine, mediante verifica puntuale degli articoli dei Decreti sopra citati, per le attrezzature successive, mediante verifica della presenza della marcatura CE e della documentazione necessaria (Dichiarazione di Conformità, Manuale d’ Uso e Manutenzione).

In quest’ ultimo caso poi, il datore di lavoro è inoltre responsabile di inadempienza evidenti rispetto ai “requisiti essenziali di sicurezza” della Direttiva Macchine. E’ ovvio che egli non è tenuto a riverificare i calcoli strutturali dell’ attrezzatura, ma è tenuto a verificare la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza evidentemente visibili (protezioni, micro di sicurezza, pulsanti di arresto, ecc.).

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Articolo 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro commi 2 e 3
“Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l' attrezzatura é stata costruita e messa in servizio.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente stabilisce modalità e procedure per l' effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.”

Questi commi specificano soltanto che le verifiche vanno eseguite secondo le norme tecniche relative alle singole attrezzature.

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I commi successivi (da 4 a 8) dell’ articolo 36 definiscono modifiche e integrazioni dei D.P.R.547/55 e D.P.R.303/56, per adeguarli alle innovazioni nel campo dei dispositivi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di arresto di emergenza, gli allarmi, i dispositivi contro il rischio di caduta e per la ritenuta e l’ estrazione di eventuali prodotti pericolosi emessi durante le lavorazioni.
Di tali modifiche ovviamente terremo conto nella diffusione delle check list di controllo relativo ai Decreti, così come modificati.

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I commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell’ articolo 36 riguardano l’ adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchina, di alcune attrezzature già esistenti al momento dell’ entrata in vigore della Direttiva Macchine.

Gli articoli 36-bis, 36-ter, 36-quater e 36-quinquies riguardano invece disposizioni specifiche relative ad attrezzature utilizzate nei lavori in quota.

Come detto all’ inizio tali commi e articolo verranno esaminati nella prossima lezione.

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Art. 37 Informazione
“1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d' uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell' ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d' uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.”

Per la definizione di “informazione” rimando alla Lezione 12.

Il datore di lavoro deve quindi fornire tutte le informazioni (compreso i manuali di uso e manutenzione delle attrezzature) agli operatori e ai manutentori, con particolare riferimento alle condizioni specifiche della realtà aziendale (tipo di lavorazioni eseguite, presenza di altre attrezzature nelle vicinanze, rischio di interferenze tra attrezzature, ecc.).
Si tratta di nozioni da fornire sia mediante documenti cartacei (manuali, procedure), sia mediante istruzioni verbali.

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Art. 38 Formazione ed addestramento
“1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull' uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell' uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.”

Per la definizione di “formazione” rimando alla Lezione 12.

Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (ad esempio, tutte i mezzi di sollevamento e trasporto, i ponteggi, le macchine utensili complesse, tutti i tipi di saldatrici, gli apparecchi con rischio di esplosione, gli impianti elettrici) oltre alla formazione teorica sulle modalità di utilizzo, il datore di lavoro dovrà garantire ai lavoratori un addestramento pratico con prove di guida e di manovra, fino a che gli aspiranti utilizzatori non dimostrino sufficiente capacità ed esperienza nell’ utilizzo sicuro dell’ attrezzatura.

Per quanto detto sopra, solo il personale informato, formato (ed eventualmente addestrato) potrà essere utilizzato dal datore di lavoro per l’ utilizzo delle attrezzature.

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Art. 39 Obblighi dei lavoratori
“1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.”

Come già specificato nella Lezione 10, gli obblighi qui richiamati per i lavoratori sono validi in funzione del grado di informazione e formazione ricevuto. Quindi se qualcuno in azienda pretende che un’ attrezzatura sia manovrata da un lavoratore non formato e informato, egli ha diritto e dovere a rifiutarsi e comunque, se costretto non potrà essere imputato di responsabilità penali e civili.

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RIASSUMENDO

Il datore di lavoro ha l’ obbligo di mettere a disposizione per le lavorazioni da eseguire attrezzature che siano adeguate alle lavorazioni da svolgere, che siano conformi alle norme vigenti alla data di costruzione, che siano utilizzate in maniera corretta e conformemente all’ utilizzo per cui sono state progettate e che siano mantenute integre ed efficaci.

Tale obbligo assume carattere particolare per le attrezzature destinate a trasportate e a sollevare carichi.

Il datore di lavoro ha poi l’ obbligo di sottoporre a verifica di prima installazione (controllo della corretta installazione) e a verifiche periodiche (controllo dello stato d’ usura) le attrezzature per cui la norme lo prevede (quelle riportate nell’ allegato XIV del D.Lgs.626/94).

Il datore di lavoro ha infine l’ obbligo di informare e formare e (per attrezzature complesse e particolarmente pericolose) di addestrare i lavoratori destinati al loro utilizzo. Solo i lavoratori informati, formati ed eventualmente addestrati, possono utilizzare le attrezzature.

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Come al solito ripeto l’ invito a salvare le informazioni che vi mando, mediante “copia e incolla” e a diffonderle a tutti i vostri amici, anche al di fuori della rete.

Ricordate: KNOW YOUR RIGHTS !!!

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org


LEZIONE 13

 


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