LEZIONE 15


LEZIONE 15
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - SECONDA PARTE

Dopo aver esaminato, nella prima parte (Lezione 14) i criteri generali introdotti dal D.Lgs.626/94 sulle attrezzature di lavoro, passo ora in questa seconda parte, ad esaminare invece i casi particolari dell’ adeguamento di alcune attrezzature già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.459/96 (“Direttiva Macchine”) ai “Requisiti essenziali di sicurezza” introdotti dalla Direttiva Macchine.

Esaminerò poi le prescrizioni particolari da adottare per alcune attrezzature utilizzate per lavori in quota (scale a pioli, ponteggi, posizionamento mediante funi).

Farò infine chiarezza sulla differenza tra la normativa precedente al 1996, cioè alla “Direttiva Macchine” e quella successiva, per quanto riguarda l’ adeguamento delle macchine ai principi di sicurezza e igiene del lavoro.

Come al solito riporto di seguito tra virgolette il testo dei vari articoli e dopo, di volta in volta i miei commenti.

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Articolo 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro commi 8-bis e 8-ter
“Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all' allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l' attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.”

Questi due commi sono stati introdotti con il D.Lgs.359/99 con lo scopo di uniformare, per alcune attrezzature (quelle con rischi particolari), i livelli di sicurezza a quelli introdotti dal D.P.R.459/96 (“Direttiva Macchine”) per le macchine commercializzate a partite dal 21/09/96.

Tali commi si applicano quindi a macchine già esistenti e messe a disposizione dei lavoratori entro il 05/12/98 e ne prescrivono le modifiche secondo quanto riportato nell’ allegato XV del D.Lgs.626/94, anch’ esso aggiunto dal D.Lgs.359/99.
Il comma 8-bis prevedeva l’ adeguamento secondo l’ allegato XV, entro il 30/06/01, mentre il comma 8-ter prevedeva che il datore di lavoro, che fino a che le macchine non fossero state modificate, avrebbe dovuto introdurre misure alternative per ottenere un livello di sicurezza equivalente.
In realtà, in moltissimi casi, non è stato fatto niente di quanto stabilito.

Vediamo allora cosa prescrive punto per punto l’ allegato XV “Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche”.

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Allegato XV - 0. Osservazione preliminare.
“Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l' attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l' adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.”

Tale osservazione specifica la necessità di adottare le prescrizioni dell’ allegato solo ai casi in cui esista un reale rischio legata all’ attrezzatura.
Essa inoltre specifica che non necessariamente l’ adeguamento delle attrezzature deve essere fatto in maniera uguale a quanto previsto dalla Direttiva Macchine. I risultati in termini di sicurezza devono però essere equivalenti.

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Allegato XV - 1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
“1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d' energia accoppiabili tra un' attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l' attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell' attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all' attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all' attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l' attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d' uso, oppure se l' attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell' attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un' eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l' impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l' arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.”

Questo primo gruppo di prescrizioni si applica a tutte le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o meno, quindi a mezzi mobili di sollevamento (carrelli elevatori, gru, cestelli), macchine movimento terra (ruspe, escavatori, terne), macchine agricole (trattori, trebbiatrici, fresatrici), ecc. e ai loro rimorchi.

Le prescrizioni 1.1 e 1.2 riguardano i rischi da improvviso bloccaggio dei sistemi di trasmissione del moto (blocco improvviso dell’ attrezzatura con rischio di urti per il conducente con il semovente o il rimorchio).

La prescrizione 1.3 riguarda i rischi da ribaltamento delle attrezzature e prevedono la realizzazione di una struttura di sicurezza attorno al posto di guida che possa resistere agli effetti del ribaltamento (la cosiddetta ROPS “Roll Over Protective Structure”) e che protegga il conducente. Ovviamente il conducente deve essere assicurato al seggiolino mediante adeguate cinture di sicurezza.

La prescrizione 1.4 è analoga alla 1.3, ma è riferita ai carrelli elevatori. Anche in questo caso devono essere installate la struttura di sicurezza e le cinture per il trattenimento del guidatore.

La prescrizione 1.5 riguarda tutti gli altri rischi delle attrezzature di lavoro mobile, soprattutto a proposito dell’ urto tra di loro o con lavoratori a piedi. Mi sembrano abbastanza chiare e non aggiungo ulteriori commenti.

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Allegato XV - 2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
“2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell' utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.”

Questo gruppo di prescrizioni si applica a tutte le attrezzature destinate al sollevamento di carichi, sia fisse che mobili.

La prescrizione 2.1 prevede la marcatura degli accessori di sollevamento (catene, ganci, funi, braghe) con le caratteristiche di utilizzo (essenzialmente la portata in kg) e la segnalazione esplicita del divieto di sollevamento di persone, se non previsto (si applica ad esempio per i carrelli elevatori).

La prescrizione 2.2 prevede ancora la realizzazione di una struttura di sicurezza per l’ operatore, che lo protegga in caso di urti.

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Allegato XV - 2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
“2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall' arresto dell' attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un' attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un' azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L' ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l' arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l' alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l' osservazione del ciclo di lavoro.”

Questo paragrafo è stato aggiunto dalla Legge 62/05.

Le prescrizioni 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3 prevedono l’ adeguamento alla Direttiva Macchine delle attrezzature per quanto riguarda i rischi derivanti dall’ avviamento e dall’ arresto della macchina.
In particolare prevedono che venga impedito la ripartenza improvvisa della macchina dopo un suo arresto (esempio classico, se la macchina si ferma perché è venuta a mancare l’ energia elettrica, una volta che l’ energia ritorna, la macchina non deve ripartire da sola, ma deve essere necessario che l’ operatore fornisca nuovamente il comando di avvio).
Inoltre il dispositivo di arresto deve essere prioritario rispetto ad altri comandi e deve comportare l’ interruzione di energia (energia elettrica, pneumatica, idraulica) agli attuatori, cioè a motori elettrici, pistoni, ecc.

La prescrizione 2-bis.4 non fa altro che ribadire quanto già previsto dalla precedente normativa (D.P.R.547/55) sull’ obbligo di proteggere le parti mobili e pericolose delle attrezzature (ingranaggi, cinghie di trasmissione, pulegge) mediante adeguate protezioni meccaniche.

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Articolo 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro 8-quater
“Le modifiche apportate alle macchine definite all' art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell' applicazione delle disposizioni del comma 8- bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.”

Quanto sopra significa che le macchine già esistenti al 21/09/96 e modificate secondo le disposizioni dell’ articolo 36 comma 8-bis e dell’ Allegato XV del D.Lgs.626/94 non devono seguire le procedure di immissione sul mercato (vendita, noleggio, ecc.) stabilite dal D.P.R.459/96, che prevedono invece la certificazione e la marcatura CE delle macchine.

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Articolo 36 bis Obblighi del datore di lavoro nell' uso di attrezzature per lavori in quota
“1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.”

Passo ora ad esaminare gli ultimi articoli relativi alle attrezzature di lavoro, quelli relativi alle lavorazioni in quota.

L’ articolo 36 bis è stato aggiunto al testo originale del D.Lgs.626/94 dal D.Lgs.235/03 e costituisce una delle innumerevoli integrazioni al Decreto originale, in questo caso specifico, sulle lavorazioni in quota. Come al solito, vediamolo comma per comma.

Il primo comma di tale articolo, evidenzia la necessità che nelle lavorazioni in quota siano comunque da privilegiare luoghi di accesso sicuri ed ergonomici (ad esempio accesso ai tetti mediante scale fisse in muratura o in carpenteria) e solo se ciò non è tecnicamente possibile (che non vuol dire economicamente conveniente), utilizzare in alternativa attrezzature per l’ accesso a quote elevate (ponteggi, scale, accesso mediante funi, ecc.).
Tali attrezzature devono essere scelte privilegiando la protezione collettiva (ponteggi, parapetti, funi di ancoraggio) anziché individuale (imbragature e posizionamento mediante funi) e devono essere adatte alle condizioni al contorno (natura dei lavori, sollecitazioni, circolazione).

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“2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell' impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l' evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.”

Il secondo comma dell’ articolo 36 bis, impone al datore di lavoro la scelta del sistema di accesso ai lavori in quota in funzione delle condizioni al contorno citate e in maniera tale che l’ evacuazione del posto di lavoro avvenga in sicurezza. Il secondo comma non impone regole assolute, ma rimanda al datore di lavoro la scelta più adeguata. E’ ovvio, ad esempio, che l’ uso di una scala a pioli per accedere ai posti di lavoro in quota, se essa deve essere utilizzata più volte al giorno, sollevando carichi o attrezzature, non è ammessa in quanto comporterebbe rischi inaccettabili.
Il comma inoltre impone che il passaggio dal sistema di accesso alla quota di lavoro avvenga senza rischi. Questo impone di dotare il punto di passaggio di idonei sistemi di protezione (parapetti, appigli per le mani, ecc.).

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“3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l' uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.”

Il terzo comma pone dei limiti all’ utilizzo delle scale a pioli (attrezzatura a maggior rischio rispetto alle scale normali a gradini) solo ai casi in cui la frequenza di accesso è bassa oppure non è possibile utilizzare altre modalità di accesso.

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“4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l' impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato, a causa della breve durata dì impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l' impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell' esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.”

L’ accesso e il posizionamento mediante funi significa che il lavoratore accede ai posti di lavoro in quota e vi staziona, imbragato ed eventualmente sostenuto da un sedile al quale è saldamente legato, e viene sollevato o fatto discendere al luogo di lavoro.
Visto che si tratta di un modo di operare da equilibrista, ovviamente esso deve essere limitato solo ai casi in qui non è materialmente possibile fare altrimenti e in casi del tutto eccezionali.

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“5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l' installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.”

Il comma cinque comporta l’ obbligo per il datore di lavoro di prevedere, in funzione del rischio delle lavorazioni in quota, la predisposizione dei mezzi più adeguati per evitare o arrestare la caduta dei lavoratori.
Tali mezzi possono essere di natura collettiva (ponteggi, trabatelli, parapetti, ecc.) od individuale (imbragature da ancorarsi a strutture o a cavi di trattenuta), dando, come al solito, la preferenza ai primi.

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“6. Il datore di lavoro nel caso in cui l' esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l' eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.”

Il comma sei impone al datore di lavoro che in ogni caso siano evitati o ridotti i rischi di caduta per il lavoratori, anche quando, per determinate e non eliminabili esigenze, i dispositivi di protezione collettiva debbano essere temporaneamente rimossi.
E’ il caso, ad esempio, in cui occorre rimuovere un parapetto per permettere di far transitare un carico ingombrante. Immediatamente prima della rimozione del parapetto, i lavoratori dovranno imbragarsi e assicurarsi a una struttura resistente e dovranno restare così ancorati fino a che, transitato il carico, il parapetto non sia stati ripristinato.

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“7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.”

Le condizioni meteorologiche citate comprendono il vento forte, la pioggia, se non vi è riparo per i lavoratori e per i luoghi di passaggio, il rischio di fulmini.
Se tali condizioni meteorologiche sopravvengono durante il lavoro, il datore di lavoro deve, personalmente o per tramite di suoi responsabili, interrompere immediatamente le lavorazioni in quota e far evacuare i lavoratori dalle zone a rischio.

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Art. 36 ter Obblighi del datore di lavoro relativi all’ impiego delle scale a pioli
“1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l' accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.”

Anche l’ articolo 36 ter è stato aggiunto al testo originale del D.Lgs.626/94 dal D.Lgs.235/03 e disciplina l’ utilizzo delle scale a pioli, nei casi, strettamente necessari in cui debbano essere utilizzate.
L’ articolo contiene misure di ordine tecnico facilmente comprensibili che impongono che la scala a pioli portatile garantisca le stesse caratteristiche di stabilità, rigidezza, resistenza di una scala fissa.
Il secondo comma impone il divieto di utilizzare la scala a pioli per il trasporto di carichi che impediscano al lavoratore di reggersi sempre in maniera sicura (cioè con almeno due arti in presa contemporaneamente).

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Art. 36 quater Obblighi del datore di lavoro relativi all' impiego dei ponteggi
“1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro è esonerato dall' obbligo di cui al comma 1, se provvede all' assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.”

L’ articolo 36 quater, aggiunto al testo originale del D.Lgs.626/94 dal D.Lgs.235/03, disciplina il montaggio e l’ utilizzo dei ponteggi come metodo di accesso e di lavoro in quota.

Occorre premettere che esistono tre tipi di ponteggi:
- ponteggi a tubi / giunti: sono ponteggi realizzati mediante l’ assemblaggio di tubi metallici di diversa misura (i cosiddetti tubi “Innocenti”) tra di loro per mezzo di ganasce metalliche da serrare a vite (i giunti) per costituire i montanti e i traversi  dell’ ossatura del ponteggio sulla quale, come piano di calpestio sono fissate tavole di legno;
- ponteggi prefabbricati: sono ponteggi realizzati mediante l’ assemblaggio a incastro di elementi prefabbricati che costituiscono i montanti e i traversi e i piani di appoggio;
- ponteggi misti: ponteggi costituiti prevalentemente da elementi prefabbricati a cui si aggiungono elementi a tubi / giunti per esigenze particolari.

Il montaggio / smontaggio ed utilizzo dei ponteggio era già disciplinato dai Capi IV, V, VI del D.P.R.164/56.
In particolare il D.P.R.164/56 prevedeva già:
- l’ obbligo per il costruttore di ponteggi prefabbricati di ottenere l’ autorizzazione all’ impiego da parte del Ministero del Lavoro (da richiedere allegando una relazione tecnica e di calcolo per gli elementi e per ponteggi tipo, contenente anche le istruzioni per il montaggio e l’ uso);
- l’ obbligo per l’ utilizzatore di ponteggi prefabbricati di richiedere ed ottenere dal costruttore copia conforme dell’ autorizzazione ministeriale di cui sopra;
- l’ obbligo di progetto per tutti i tipi di ponteggi di altezza superiore ai venti metri o comunque di notevole complessità;
- l’ obbligo di realizzazione del disegno per tutti i tipi di ponteggio;
- disposizioni di carattere tecnico sul montaggio, l’ utilizzo, lo smontaggio per tutti i tipi di ponteggio.

I primi due commi dell’ articolo 36 quater non fanno altro che rimarcare gli obblighi già previsti dal D.P.R.164/56.
Il primo comma specifica che, nel caso di configurazioni di ponteggi prefabbricati non previsti dal costruttore, l’ obbligo di calcolo del ponteggio è a carico del datore di lavoro che utilizza il ponteggio.

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“3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.”

Il terzo comma dell’articolo 36 quater introduce un’ importante novità rispetto al D.P.R.164/56, cioè l’ obbligo di redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio (il cosiddetto PIMUS), per evitare che il ponteggio, anche se progettato e realizzato in maniera adeguata venga montato in maniera errata, con rischi per gli utilizzatori.
Nel caso di ponteggi a telai prefabbricati, tale piano può essere di natura generale, visto la standardizzazione degli elementi prefabbricati, mentre deve essere di natura più particolareggiato nel caso di ponteggi a tubi / giunti o nel caso di ponteggi misti.
Ovviamente il PIMUS deve essere reso disponibile (e illustrato aggiungo io) a lavoratori e preposti alla sicurezza.

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“4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’ esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.”

Il quarto comma contiene misure di ordine tecnico facilmente comprensibili, aggiuntive a quelle definite dal D.P.R.164/56, per migliorare la sicurezza dell’ utilizzo dei ponteggi.

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“5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l' uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.”

Il quinto comma impone l’ obbligo di evidenziare agli utilizzatori del ponteggio le parti che, durante il montaggio o lo smontaggio non sono ancora pronte per l’ uso e quindi non adeguate alle caratteristiche di sicurezza del ponteggio finito.
Tale evidenza deve essere realizzata mediante segnaletica a norma e in particolare quella definita dal D.Lgs.493/96, quindi con cartelli segnaletici di divieto (rotondi, con bordo e banda diagonale rossi e pittogramma nero su fondo bianco e / o  di avvertimento (triangolari, con bordo nero e pittogramma nero su fondo giallo).
In alternativa le parti non ancora completate del ponteggio devono essere rese inaccessibili con transennatura rigida e inamovibile.

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“6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6, ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Gli ultimi cinque commi dell’ articolo 36 quater fissano i requisiti formativi per i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi e per i preposti al controllo delle operazioni.
Vista la complessità e l’ importanza dell’ opera è ovviamente indispensabile che gli addetti siano formati, sia in maniera teorica che pratica, mediante esercitazioni.
E’ di conseguenza vietato che al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi siano adibiti, lavoratori che non abbiano ricevuto l’ adeguata formazione.

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Art. 36 quinquies Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’ impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
“1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l' accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l' uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l' uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un' adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l' utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro.
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica, da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio, di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 36-bis, commi 1 e 2.”

L’ articolo 36 quinquies, aggiunto come i precedenti al testo originale del D.Lgs.626/94 dal D.Lgs.235/03, disciplina l’ impiego di sistemi di accesso e di posizionamento alle lavorazioni in quota per mezzo di funi metalliche ancorate a parti strutturalmente adeguate, mediante le quali il lavoratore viene sollevato o viene calato, ancorato alle funi stesse mediante adeguata imbragatura o apposito seggiolino.

In particolare il primo comma definisce le linee guida per l’ utilizzo delle funi come mezzi di accesso ai lavori in quota (due funi di ancoraggio, di cui una di sicurezza, adeguatezza delle imbragature, obbligo di ancoraggio degli utensili utilizzati, dispositivi di frenatura sulle funi, ecc.).
Inoltre il primo comma definisce l’ obbligo della redazione di un programma di lavoro che descriva in dettaglio tutte le operazioni da svolgere e le relative procedure di lavoro, sia in caso di normale attività, sia in caso di emergenza.

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“2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l' apprendimento delle tecniche operative e dell' uso dei dispositivi necessari;
b) l' addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l' utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due ani successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Gli ultimi quattro  commi dell’ articolo 36 quinquies fissano i requisiti formativi per i lavoratori addetti a lavorazioni in quota con accesso mediante funi.
Gli addetti a tali lavoratori, a causa della loro pericolosità, devono seguire un corso di formazione con prove pratiche, sia sulle normali attività lavorative, sia sulle procedure di emergenza e primo soccorso. 
E’ ovviamente vietato adibire lavoratori che non abbiano ricevuto l’ adeguata formazione a lavorazioni in quota con accesso mediante funi.

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LA NORMATIVA RELATIVA ALLE MACCHINE - LA DIRETTIVA MACCHINE E LE NORME PRECEDENTI

Al termine di questa lezione, come accennato all’ inizio, esamino il quadro normativo relativo alle macchine, specificando la differenza sostanziale tra le norme antecedenti la Direttiva Macchine (D.P.R.459/96) e quelle derivanti dalla Direttiva Macchine stessa.

Premetto che per macchina deve intendersi (definizione data proprio dal D.P.R.459/96):

“1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) un' attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall' operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile”

Quindi una macchina deve essere caratterizzata da un sistema di comando e di potenza e da un insieme di organi di cui almeno uno mobile, che servono a lavorare (in senso generico) del materiale.
Una macchina è anche un insieme di macchine collegate in maniera solidale tra di loro e un’ attrezzatura accessoria, che prende energia dalla macchina principale.

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Prima della Direttiva Macchine

I requisiti di sicurezza delle macchine e delle attrezzature erano già stati definiti in maniera estremamente dettagliata sia da un punto di vista tecnico che della sicurezza, nei primi Decreti degli anni cinquanta.

In particolare il D.P.R.547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” definiva norme tecniche obbligatorie per i seguenti aspetti:
- macchine (Titoli III e IV);
- mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento (Titolo V);
- impianti ed apparecchi vari (Titolo VI);
- impianti, macchine ed apparecchi elettrici (Titolo VII).

I 336 articoli contenuti in tali titoli definivano obblighi di natura tecnica (molti dei quali sanzionati penalmente). Indicavano quindi in maniera dettagliata quali sistemi di protezione (griglie, difese, sicurezze elettriche, ecc.) dovevano possedere le macchine.

Faccio un esempio. L’ articolo 42 del D.P.R.547/55 recita quanto segue:
“Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.”

Vedete bene che si tratta di disposizioni di carattere essenzialmente tecnico e che non lasciano dubbi interpretativi.

Le macchine per poter essere utilizzate dovevano essere realizzate secondo gli articoli dei Titoli citati.

Tali norme si applicano a tutte le macchine immesse sul mercato (cioè vendute) prima del (data di entrata in vigore della Direttiva Macchine).

Taluni tipi di macchine, commercializzate prima del 21/09/96 e messe a disposizione dei lavoratori entro il 05/12/98 (e quindi non rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine), come abbiamo visto all’ inizio di questa lezione, devono comunque essere adeguate ai “Requisiti essenziali di sicurezza” previsti dalla Direttiva Macchine.

Dopo la Direttiva Macchine

Nel 1996 l’ Italia ha recepito, rendendole legge dello Stato, le Direttive europee 89/392/CE, 91/368/CE, 93/44/CE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, tramite il D.P.R.459/96 (detto appunto “Direttiva Macchine”).
Tale Decreto si applica a tutte le macchine immesse sul mercato (cioè vendute) dopo il 21/09/96

A differenza del D.P.R.547/55, il D.P.R.459/96 (la “Direttiva Macchine”) non è una norma tecnica, ma una norma di carattere organizzativo.
Essa definisce le modalità mediante le quali una macchina può essere immessa sul mercato, con riferimento agli aspetti della sicurezza.

A differenza del D.P.R.547/55, la Direttiva Macchine non definisce articolo per articolo come deve essere realizzata una macchina, ma specifica che ogni macchina immessa sul mercato deve essere conforme a “Requisiti essenziali di sicurezza”, riportati nell’ allegato I della Direttiva stessa.

Tali “Requisiti essenziali di sicurezza” sono di natura generale e più che definire nel dettaglio come deve essere realizzata una macchina ai fini della sicurezza, definiscono in linea generale i principi a cui attenersi nella costruzione di una macchina.

Faccio un esempio. Il punto 1.3.4 dell’ Allegato I della Direttiva Macchine, recita quanto segue:
“Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che possono presentare un rischio.”
Come vedete, rispetto all’ esempio sul D.P.R.547/55 si tratta di indicazioni di carattere molto più generale.
 
E’ obbligo del costruttore dimostrare di aver seguito questi principi generali e ciò avviene mediante la procedura di immissione sul mercato della macchina.

Tale procedura prevede sostanzialmente:
- progettazione da parte del costruttore della macchina rispettando i “Requisiti essenziali di sicurezza” dell’ Allegato I della Direttiva Macchine e / o norme tecniche specifiche per ogni tipo di macchina (le norme EN “European Norms” recepite in Italia dall’ UNI (Ente nazionale di unificazione);
- calcolo strutturale da parte del costruttore degli elementi portanti della macchina, secondo procedure di calcolo definite sempre da norme EN;
- creazione da parte del costruttore del “fascicolo tecnico” della macchina che deve contenere la valutazione dei rischi (da eseguire secondo criteri ben precisi) presenti nella macchina e degli accorgimenti adottati per ridurre tali rischi a valori accettabili, il progetto della macchina, la relazione di calcolo di cui sopra, la certificazione dei componenti di sicurezza montati sulla macchina, gli schemi elettrici, idraulici pneumatici, il manuale d’ uso e manutenzione della macchina, le procedure di controllo per garantire che tutti gli esemplari della macchina (se realizzata in serie) siano conformi al progetto;
- in casi particolari è necessario l’ intervento di un Organismo Notificato (ente privato autorizzato dal Ministero delle Attività produttive), che deve attestare la completezza e l’ adeguatezza del Fascicolo Tecnico ed eventualmente esaminare un esemplare della macchina da certificare;
- rilascio, per ogni macchina prodotta, da parte del costruttore, dell’ “Dichiarazione di Conformità” che certifica che la macchina è in tutto e per tutto conforme a quanto riportato nel Fascicolo Tecnico o all’ esemplare esaminato dall’ Organismo Notificato e marcatura della macchina con targa CE.

Rispetto alla normativa precedente quindi la Direttiva Macchina concede molta più libertà al costruttore nella realizzazione della macchina. Non definisce vincoli progettuali, ma solo procedurali.

La Direttiva Macchine consente quindi molte più interpretazioni (che possono essere dettate da malafede) da parte del costruttore. Anche l’ intervento dell’ Organismo Notificato che dovrebbe, come ente esterno, certificare l’ adeguatezza della macchina alle caratteristiche di salvaguardia della sicurezza richieste dalla Direttiva Macchine, si può rilevare a volte truffaldino (vedere la Lezione 11).

Inoltre, a differenza del D.P.R.547/55, la “Direttiva Macchine” o meglio il D.P.R.459/96 non prevede sanzioni penali per chi non adempie agli obblighi da esso definiti. E questa non è una differenza da poco.

RIASSUMENDO

Il datore di lavoro ha l’ obbligo di adeguare a quanto previsto dai “Requisiti essenziali di sicurezza” previste dal D.P.R.459/96 (“Direttiva Macchine”) alcune macchine e attrezzature di particolare pericolosità definite nell’ allegato XV del D.Lgs.626/94.

Il datore di lavoro ha poi l’ obbligo, nel caso di lavorazioni in quota di adottare accorgimenti tecnici e procedurali per garantire la salvaguardia dei lavoratori interessati. In particolare egli deve limitare al minimo indispensabile accessi con mezzi potenzialmente pericolosi (scale a pioli, accesso mediante funi), privilegiando invece sistemi di protezione collettivi (ponteggi, trabattelli).

Nel caso di uso di scale a pioli, ponteggi, accesso mediante funi, il datore di lavoro deve inoltre ottemperare a precise disposizioni, sia tecniche che procedurali. Inoltre i lavoratori addetti al montaggio / smontaggio dei ponteggi e all’ accesso mediante funi devono essere sottoposti a specifica formazione comprensiva di prove pratiche.

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

 

LEZIONE 14

 


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