LEZIONE 2


Forse qualcuno si chiederà a cosa serve conoscere quali sono i diritti dei lavoratori, se poi non possiamo far niente per ottenerli.
Tenete conto che gli imprenditori mirano soprattutto al proprio profitto personale e che si lamenteranno sempre che non hanno abbastanza soldi da investire per migliorare la sicurezza delle proprie imprese e che spendere sulla sicurezza è un investimento improduttivo, che rischia di diminuire la competitività dell’ azienda, con il rischio di doverla chiudere, mettendo per strada i lavoratori, ecc. ecc.
Tenete conto che ogni investimento fatto da loro sulla sicurezza non tocca l’ azienda, ma diminuisce solo il loro utile, che è quello che permette a loro di andare in giro sulla X5 o sulla Cayenne, di comprarsi la villa e la “barca”.

Conoscere i propri diritti però vi permette di chiedere con cognizione ai vostri rappresentanti (i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, cioè i RLS) di pretendere dal Datore di Lavoro il rispetto della normativa e, soprattutto, vi consente di richiedere l’ intervento dell’ autorità competente (USL, Carabinieri), a seguito di vostra denuncia (a volte può essere anche anonima).
La conclusione è che dovete rompere i coglioni, pretendere, denunciare. Più siete e maggiori probabilità avete di far valere i vostri diritti.
 
L’ ARTICOLO 3 DEL D.LGS.626/94. LE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL’ IGIENE

L’ articolo 3 del Decreto Legislativo 626/94 definisce le seguenti “Misure generali di tutela”, non sanzionabili penalmente, ma che definiscono comunque le linee guida per il Datore di Lavoro e costituiscono pertanto la base dei diritti dei lavoratori. Qui sotto sono riportati (tra virgolette) le Misure generali di tutela, così come definite dall’ articolo 3 e, sotto, per ciascuna di essi il mio commento.

“Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza”
Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi (e sottolineo il TUTTI, perché vuole dire valutare proprio tutti i rischi, compresi quelli da ritmi di lavoro esasperanti, mobbing, stress, inesperienza per precarietà, ecc.).

“Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo”
Il datore di lavoro deve attuare investimenti mirati per ridurre i rischi per i lavoratori, allineandosi alle cosiddette BAT (Best Available Technolgies). Se non fa questo deve dimostrare che non è possibile tecnicamente (non economicamente) la riduzione dei rischi e deve comunque adottare misure compensative di tutela.

“Riduzione dei rischi alla fonte e programmazione della prevenzione”
Il datore di lavoro non può pensare soltanto a “contare i morti” (e purtroppo a volte i morti ci sono davvero), ma deve realizzare la PREVENZIONE DEI RISCHI, cioè ridurre i rischi di infortunio e di malattia professionale alla fonte, cioè già nell’ impostazione, nelle scelte tecniche e nell’ organizzazione dell’ azienda, tenendo conto della tipologia del lavoro e dell' ambiente di lavoro.

“Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo”
Cioè gli spazi di lavoro e le postazioni di lavoro, i ritmi e le cadenze lavorative non solo devono essere sicure e igieniche, ma devono rispettare i criteri di progettazione ergonomica definiti da specifiche norme tecniche ed evitare stress e alienazione da monotonia e ripetitività della mansione.

“Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”
Questo vuol dire che il datore di lavoro non può pensare di salvaguardare i lavoratori semplicemente mediante la protezione individuale (caschi, scarpe, mascherine, guanti) ma deve eliminare all’ origine, mediante interventi strutturali / impiantistici le cause che portano alla necessità di utilizzare tali mezzi di protezione personali, ad esempio predisponendo sistemi di aspirazione e filtraggio degli agenti chimici pericolosi, verificando che i macchinari abbiano le protezioni antinfortunistiche, predisponendo i ponteggi e le opere provvisionali secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

“Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio”
Ciò significa investire in impiantistica in modo tale da automatizzare il più possibile le lavorazioni più pericolose per la sicurezza e la salute.

“Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro”
Questo vuol dire che il datore di lavoro non può sempre e comunque utilizzare le materie prime e i prodotti accessori che costano meno, ma deve cercare quelli, che, indipendentemente dal costo sono più sicure per i lavoratori (e, dico io, per l’ ambiente). Vuole anche dire che devono essere analizzate le tecnologie di produzione in modo da evitare sprechi di materiali, soprattutto se pericolosi.

“Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici”
I lavoratori hanno diritto a visita medica per accertare la loro idoneità psicofisica al lavoro da svolgere e per verificare che non subentrino malattie professionali a causa del lavoro svolto. Il controllo sanitario non si applica a tutti i lavoratori, ma solo a quelli il cui lavoro può potenzialmente portare a malattie professionali (movimentazione di carichi, rumore, vibrazioni, esposizione a agenti chimici e biologici, uso di videoterminali, ecc.).

“Allontanamento del lavoratore dall' esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona”
Se un lavoratore contrae una malattia professionale o no che potrebbe essere aggravata dal lavoro che fa (ad esempio lesioni alla colonna vertebrale per una persona che deve spostare dei pesi) ha diritto a non svolgere quel lavoro.
Attenzione che questa misura potrebbe essere usata CONTRO il lavoratore. In qualche caso il datore di lavoro l’ ha utilizzata per licenziare il lavoratore non più adatto a svolgere un determinato lavoro. Purtroppo anche la giurisprudenza (l’ insieme delle sentenze passate in giudicato) non è molto garantista in merito.

“Misure igieniche”
Il datore di lavoro deve approntare tutte le misure igieniche necessarie alla tipologia di lavoro da svolgere. Quindi, a seconda dei casi: servizi igienici, spogliatoi, docce, lavabi. Deve inoltre garantire, sempre a seconda dei casi, il controllo, la pulizia, la disinfezione degli ambienti di lavoro e dei servizi. Deve infine fornire ai lavoratori tute da lavoro e mezzi di protezione.

“Misure di protezione collettiva ed individuale”
Sono in generale tutti i mezzi e dispositivi che impediscono l’ esposizione a infortuni o a malattie professionali. Quelli collettivi proteggono contemporaneamente tutti i lavoratori di una determinata postazione (protezione da organi in movimento, insonorizzazioni di macchinari rumorosi, sistemi di contenimento degli agenti chimici pericolosi, ecc.), quelli personali proteggono il singolo lavoratore (guanti, scarpe antinfortunistiche, cuffie, mascherine per la protezione delle vie respiratorie, ecc.). Come visto sopra sono prioritarie le misure collettive rispetto a quelle individuali.  

“Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato”
Il datore di lavoro deve organizzare la propria azienda per poter fronteggiare situazioni di emergenza (infortuni, incendi, esplosioni, terremoti, ecc.).
Ciò deve essere fatto sia a livello impiantistico (a seconda dei casi: impianto antincendio, estintori, infermeria aziendale, cassette di pronto soccorso), sia a livello organizzativo (creazione delle squadre di pronto soccorso e antincendio, formate da lavoratori opportunamente addestrati, definizione e diffusione a tutti del piano di emergenza, ecc.).

“Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza”
In azienda devono essere presenti tutti quei presidi atti a ricordare e a segnalare situazioni di pericolo (cartelli di divieto e di pericolo, indicazione delle vie di uscita di emergenza, sirene per segnalare situazioni di pericolo, ecc.). I lavoratori devono essere addestrati sul significato di tali segnali.

“Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”
Questo ovviamente per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche do sicurezza di macchine e impianti. Sembra banale, ma spesso l’ imprenditore punta a sfruttare al massimo gli impianti per ricavarne il massimo profitto, risparmiando sulla manutenzione, specie se relativa ad “accessori” improduttivi, come i dispositivi di sicurezza.

“Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”
Questo è importantissimo !
I lavoratori, PRIMA di essere adibiti a una mansione devono essere addestrati sul lavoro da svolgere, sui rischi che tale lavoro può comportare, sulle cautele da adottare sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, cioè scarpe, guanti, casco, ecc.) da utilizzare. Questa formazione non deve essere solo un proforma, ma deve garantire che il lavoratore sia a piena conoscenza di quelle che deve e di quello che non deve fare.
Oltre a questo i lavoratori DEVONO partecipare alla gestione della sicurezza in azienda e devono essere consultati sulle decisioni relative. Nelle aziende medio grandi ciò avviene tramite i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, cioè i RLS, che vengono eletti dai lavoratori.

“Istruzioni adeguate ai lavoratori”
Per ogni attività devono essere previste istruzioni chiare e non equivocabili, scritte e firmate da un responsabile. Gli ordini dati a voce non sono accettabili.

Per terminare l’ articolo 3 del D.Lgs.626/94 termina con il comma “Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Dovrebbe essere scontato, ma è bene che sia stato scritto.

Spero che sia tutto chiaro. La prossima lezione sarà sull’ articolo 4 del D.Lgs.626/94, quello che definisce gli obblighi, sanzionabili penalmente, per datore di lavoro dirigenti e preposti. Cioè quello che loro DEVONO fare e voi DOVETE pretendere.

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

LEZIONE 1

 


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