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LEZIONE 3
I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Smentisco quanto scritto ieri. Non parlo dell’ articolo 4, ma preferisco anticipare l’ esposizione degli articoli 18 e 19 del D.Lgs.626/94, per introdurre meglio la già accennata figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nel seguito sempre RLS), che è (dovrebbe) essere l’ interfaccia tra singolo lavoratore e datore di lavoro.
Come al solito riporto tra virgolette il testo del Decreto e sotto i miei commenti.
L’ articolo 18 stabilisce che:
“In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS può essere individuato per più aziende nell' ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell' ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell' azienda al loro interno.”
Quindi in ogni azienda, indipendentemente dal numero di addetti, avete diritto ad essere rappresentati presso il datore di lavoro da uno o più RLS che dovete eleggere voi.
In genere gli RLS sono eletti all’ interno della RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie).
Sempre l’ articolo 18 stabilisce che:
“Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende.”
Ciò significa che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria prevede tra l’ altro che il RLS abbia diritto all’ interno dell’ orario di lavoro di tempo e mezzi da dedicare alla tale esclusiva attività.
L’ articolo 18 infine sancisce che:
“Le modalità e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal Decreto di cui all' articolo 22”
Cioè il RLS deve svolgere specifico corso di formazione che deve essere tenuto da istituto qualificato, secondo quanto previsto dal CCNL e comunque con i contenuti minimi fissati dall’ art.22 “Formazione dei lavoratori” del D.Lgs.626/94.
L’ articolo 19 definisce invece le attribuzione del RLS come segue.
“Il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”
Quindi, al di là della propria mansione, il RLS può girare, senza limitazioni, per l’ azienda a verificare le problematiche sulla sicurezza.
“Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell' azienda.
Il RLS è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori.
Il RLS è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.”
Cioè il datore di lavoro, prima di definire qualunque passo dell’ organizzazione della sicurezza e dell’ igiene della propria azienda deve consultarsi con il RLS. Poiché il RLS DEVE rappresentare tutti i lavoratori, questo comma permette, almeno in teoria, ad ogni lavoratore di essere partecipe della politica della sicurezza aziendale.
“Il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali”
Tutte queste informazioni sono fondamentali per capire quali sono le vere intenzioni del datore di lavoro in merito alla sicurezza e all’ igiene. Il RLS e, indirettamente ogni lavoratore, ha diritto di venire a conoscenza di tali informazioni, per poterle valutare ed esprimere le proprie osservazioni e i propri eventuali dissensi.
“Il RLS promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Il RLS formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
Il RLS fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
Il RLS avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.”
Quindi il RLS DEVE avere non solo un ruolo passivo, ma deve attivamente promuovere tutte le attività che ritiene necessarie relative alla sicurezza e all’ igiene.
“Il RLS può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”
Questo è molto importante! Se il RLS ritiene che la politica della sicurezza del datore di lavoro sia inadeguata può chiedere l’ intervento dell’ autorità competente (USL, Carabinieri).
“Il RLS ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al Documento di Valutazione dei Rischi, nonché al Registro degli Infortuni sul lavoro”.
Tali documenti, come vedremo la prossima volta sono fondamentali il primo per verificare quale è il reale livello di rischio presente sui posti di lavoro e quali sono i programmi di intervento che il datore di lavoro intende applicare per ridurli, il secondo per verificare il numero e la gravità degli infortuni. Il RLS ha diritto ad accedere a tali documenti e il dovere di riportarne il contenuto a tutti i lavoratori.
Infine l’ articolo 19 stabilisce che
“Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.”
Dovrebbe essere ovvio, ma è bene che sia stato messo per scritto dal legislatore.
In conclusione l’ RLS è il tramite fondamentale tra tutti i lavoratori e il datore di lavoro. Soprattutto nelle aziende medio / grandi dove il datore di lavoro è inavvicinabile, il RLS è il mezzo con il quale ogni lavoratore può avere riscontro alle proprie richieste sulla sicurezza e sull’ igiene del lavoro.
Il Decreto non stabilisce obblighi per il RLS. E’ scontato però che l’ RLS DEVE avere l’ obbligo morale, a seguito della delega che i lavoratori gli hanno dato e a seguito del potere che la legge gli conferisce di far sentire la voce dei lavoratori sulla sicurezza e sull’ igiene.
Non dimenticatevi, che al di là della concertazione con il datore di lavoro, nel caso che i lavoratori segnalino all’ RLS gravi carenze sulla sicurezza e sull’ igiene, egli può (e per me DEVE) richiedere l’ intervento delle autorità competenti.
Spetta anche a voi stimolare continuamente l’ RLS per far sentire la vostra voce sui problemi della sicurezza e dell’ igiene.
Il prossimo argomento sarà l’ articolo 4 del D.Lgs.626/94, quello che definisce gli obblighi, sanzionabili penalmente, per datore di lavoro dirigenti e preposti. Cioè quello che loro DEVONO fare e voi DOVETE pretendere.
PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org
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