LEZIONE 4


L’ ARTICOLO 4 DEL D.LGS.626/94: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO

Come visto la volta scorsa, l’ articolo 3 del D.Lgs.626/94 definiva le “Misure generali di tutela”, cioè le linee guida per la salvaguardia dell’ igiene e della sicurezza dei lavoratori. Si trattava di indicazioni generali e come già detto, non sanzionabili penalmente.

L’ articolo 4 del D.Lgs.626/94 invece definisce gli OBBLIGHI per datori di lavoro, dirigenti e preposti, cioè per la linea gerarchica aziendale, cioè quelli che, a vari livelli, hanno responsabilità.
L’ inosservanza di tali obblighi comporta l’ azione penale nei confronti degli inadempienti, come definita dagli articoli 89 “Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti” e 90 “Contravvenzioni commesse dai preposti”.
C’è da osservare che le sanzioni sono abbastanza modeste. Al massimo si prevede l’ arresto fino a sei mesi, generalmente tramutato (come prevede il Decreto stesso) in ammenda fino a un massimo di 4131 €. Va però osservato che vale il principio della somma di sanzioni, cioè più contravvenzioni commesse contemporaneamente comportano la somma delle sanzioni. Inoltre come già accennato in precedenza, se dall’ inosservanza degli obblighi dell’ articolo 4, derivano danni al lavoratore (infortuni, malattie professionali) si applicano oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs.626/94, anche quelle previste dal Codice Penale per i reati di omicidio o lesioni colpose e il risarcimento per il danno subito secondo Codice Civile.

Passiamo a vedere cosa dicono i vari commi dell’ articolo 4. Come al solito il testo dell’ articolo è riportato tra virgolette e sotto c’è il mio commento.

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“Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell' attività dell' azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”

Il primo obbligo per il datore di lavoro è quello di eseguire una analisi tecnica della situazione aziendale per individuare TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in funzione delle condizioni di lavoro presenti. Sottolineo ancora una volta il TUTTI, perché vuole dire valutare proprio tutti i rischi, compresi quelli da ritmi di lavoro esasperanti, mobbing, stress, inesperienza per precarietà, ecc..

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“All' esito della valutazione di cui sopra, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”

La valutazione del rischio deve generare un documento ufficiale (firmato in primis dal datore di lavoro). E’ importante che vengano definiti i criteri adottati per eseguire la valutazione, perché ciò obbliga il datore di lavoro a dimostrare il processo logico che lo ha portato a definire il grado di rischio. Infatti non sono ammesse generiche definizioni del rischio per i lavoratori, ma valutazioni tecniche, scientifiche, di medicina del lavoro, comprese analisi strumentali dell’ ambiente di lavoro.
Ad esempio nel documento non si può limitarsi a dire che il rischio rumore in una determinata postazione è basso, ma occorre dimostrare che il rumore è stato misurato con strumentazioni e metodi definiti da norme tecniche e che ha un livello (ad esempio 70 decibel), inferiore al valore di pericolo definito dalle stesse norme tecniche.
Per ogni tipologia di rischio (rischio da infortunio, da rumore, chimico, biologico, da movimentazione dei carichi, da uso di videoterminali, ecc.) occorre definire la gravità dello stesso (in genere basso, medio, grave, gravissimo). La definizione della gravità deve essere fatta con consolidati criteri tecnici.
I punti b) e c) sono molto importanti, perché obbligano il datore di lavoro non solo a definire il grado di rischio per i lavoratori, ma a definire e programmare un piano di interventi per ridurre il rischio.
Tali interventi possono essere di natura tecnica (rinnovamento degli impianti e delle macchine, installazione di protezioni, dispositivi di sicurezza, insonorizzazioni, miglioramento degli spazi di lavoro, ecc.) od organizzativa (definizione di piani di manutenzione degli impianti e delle macchine, programmi di formazione e di informazione ai lavoratori, riorganizzazione delle mansioni per evitare la concentrazione delle lavorazioni più pesanti su pochi lavoratori, ecc.).
L’ importante è che tali interventi siano efficaci (occorre dimostrare che con la loro applicazione la gravità del rischio si annulla o almeno diminuisce a livelli accettabili) e che venga definito un programma temporale di attuazione degli stessi, in funzione della gravità del rischio.
Per rischi gravissimi gli interventi devono essere programmati immediatamente, al limite sospendendo l’ attività pericolosa, fino alla risoluzione del problema.
Per i rischi gravi gli interventi vanno adottati entro pochi mesi.
Per quelli medi gli interventi possono essere dilazionati nel tempo (ma devono comunque essere programmati).
Infine se il rischio è basso, non sono richiesti interventi, ma la situazione va comunque tenuta sotto controllo per verificare che non vi siano peggioramenti nel tempo.

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“Il documento è custodito presso l' azienda ovvero l'unità produttiva”

Questo per permettere ai lavoratori (mediante i propri rappresentanti, cioè i RLS) e all’ autorità competente (USL, ISPESL) di consultarli in qualunque momento. 

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“Il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all' azienda e designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all' azienda”

Vedremo meglio nel seguito di cosa si occupano il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione. Diciamo per ora che sono dei “consulenti” del datore di lavoro per tutto ciò che riguarda l’ igiene e la sicurezza del lavoro. Essi devono aiutare il datore di lavoro nel definire le necessità e le misure relative a tali aspetti. Essi però non sono responsabili in senso penale di eventuali inadempienze alla legge. La responsabilità penale rimane sempre a carico, in cascata e in funzione del potere reale, a datore di lavoro, dirigenti, preposti.

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“Il datore di lavoro nomina, nei casi previsti, il medico competente”

Anche del medico competente parleremo più diffusamente in seguito. Egli deve organizzare la sorveglianza sanitaria, cioè le visite mediche ai lavoratori, definite in funzione dei rischi specifici dell’ attività lavorativa, per accertarsi che non subentrino malattie professionali. Egli inoltre deve segnalare al datore di lavoro quelli che secondo lui sono problemi relativi all’ igiene del lavoro. Il medico competente ha responsabilità penale.

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“Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza”

Alcuni lavoratori vengono designati per la gestione delle emergenze (infortuni, incendi, ecc.) e non possono rifiutare la nomina, se non per comprovati motivi (ad esempio di salute).
Attenzione però che il datore di lavoro deve garantire per loro una formazione specifica, impartita dal medico competente per quanto riguarda il servizio di pronto soccorso e dai Vigili del Fuoco (o da soggetti da loro autorizzati) per quanto riguarda l’ antincendio.
Il datore di lavoro deve mettere a loro disposizione attrezzature (cassette di pronto soccorso o infermeria aziendale) e dispositivi di protezione adeguati.
Infine gli addetti all’ emergenza non devono sostituire le autorità preposte alla gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco, 118, ecc.), ma devono solo dare loro un aiuto nelle fasi iniziali.

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“Il datore di lavoro aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”

Gli interventi per la salvaguardia dei lavoratori quindi devono essere aggiornati ogniqualvolta subentrino, ad esempio, nuovi impianti e macchine, nuove tipologie di lavorazione, nuovi prodotti chimici, ecc, ma anche ogniqualvolta si rendano disponibili sul mercato dispositivi di protezione collettiva o individuale più moderni e più efficaci.

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“Il datore di lavoro nell' affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”

Le mansioni devono essere affidate, a seconda del rischio che ne deriva, in funzione dell’ esperienza, della professionalità, della formazione dei lavoratori e in funzione delle loro condizioni psicofisiche.

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“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”

Tali dispositivi devono essere adeguati ai rischi da proteggere e sono a totale carico del datore di lavoro. I lavoratori devono essere addestrati al loro corretto utilizzo.

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“Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”

Viene confermato il principio che la formazione e la professionalità dei lavoratori devono essere proporzionali al grado di rischio del lavoro. Niente può essere lasciato all’ approssimazione e all’ improvvisazione.

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“Il datore di lavoro richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”

In questo comma compare per la prima volta il concetto di obbligo per il lavoratore (lo vedremo in seguito). Il datore di lavoro DEVE chiedere al lavoratore di attenersi a leggi e procedure aziendali e il lavoratore lo DEVE fare. Il datore di lavoro però non può demandare tutta la salvaguardia rispetto alla sicurezza ai lavoratori. Prima egli deve ridurre tutti i rischi alla fonte, poi può pretendere dai lavoratori l’ osservanza delle regole per limitare i rischi (residui) che rimangono.

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“Il datore di lavoro richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva”

Quindi il datore di lavoro deve fornire ogni utile informazione al medico (ad esempio i prodotti chimici usati nelle lavorazioni) per permettergli di individuare eventuali patologie legate al processo produttivo. Il datore di lavoro è inoltre corresponsabile (per mancata sorveglianza) delle inadempienze del medico competente.

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“Il datore di lavoro adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Il datore di lavoro si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato”

Il datore di lavoro deve creare, personalmente o mediante i propri dirigenti e preposti, una struttura in grado di affrontare le emergenze (ad esempio incendi o incidenti gravi), che informi tempestivamente del pericolo (ad esempio mediante sirene o lampeggianti) e che privilegi la salvaguardia del lavoratore mediante l’ abbandono immediato del posto di lavoro.
Il concetto è quello di salvaguardare prima di tutto i lavoratori, in secondo luogo le macchine e gli impianti e solo in ultimo la produzione.

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“Il datore di lavoro permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e”

Qui viene in ballo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS (vedi Lezione Tre) che deve richiedere al datore di lavoro informazioni su quali sono i rischi degli ambienti di lavoro e le misure prese o da intraprendere per ridurre tali rischi al minimo. I lavoratori hanno il diritto di chiedere (o meglio possono pretendere) di chiedere le informazioni e i documenti di cui all' articolo 19, comma 1, lettera e, cioè il risultato della valutazione dei rischi, il programma delle misure di sicurezza che il datore di lavoro deve adottare, quali sostanze e preparati pericolosi sono utilizzate nelle lavorazioni, se le macchine e gli impianti sono adeguati alla normativa tecnica, le notizie relative a infortuni e malattie professionali.

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“Il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno”

Questo ovviamente per evitare di trasferire il pericolo dall’ ambiente di lavoro all’ ambiente circostante.

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“Il datore di lavoro tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza”

Questo è un altro documento che i lavoratori hanno il diritto di consultare (sempre per tramite del RLS). E’ il registro nel quale il datore di lavoro deve scrivere, sotto la propria responsabilità, tutti gli infortuni che avvengono durante il lavoro (compreso gli infortuni “in itinere”, cioè quelli che possono avvenire nel tragitto casa / lavoro o quelli che avvengono nei viaggi legati a trasferte di lavoro).
E’ diritto dei lavoratori verificare, sempre tramite i RLS e se non lo fanno devono pretenderlo, che ogni infortunio venga registrato come tale (anche perché ciò comporta per il datore di lavoro un aggravio dei premi da pagare all’ INAIL e per i lavoratori la gratuità delle spese per le cure). Molti imprenditori fanno passare infortuni sul lavoro come incidenti avvenuti al di fuori dell’ orario di lavoro.

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“Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall' articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d)”

Il RLS deve essere consultato su alcuni importanti aspetti dell’ organizzazione della sicurezza dell’ azienda. Tali aspetti riguardano (articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) ) la valutazione dei rischi e la programmazione degli interventi migliorativi, la designazione degli addetti all’ emergenza (vedi sopra), la formazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro è perciò obbligato a concordare con i lavoratori (per tramite del RLS) gli aspetti più importanti della sicurezza dell’ azienda.

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“Il datore di lavoro adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell' evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti”

Cioè il datore di lavoro deve creare una struttura tecnica / organizzativa, dotata di risorse umane e impiantistiche adeguate al tipo di rischio dell’ azienda, al fine di poter affrontare qualunque tipo di emergenza possa verificarsi durante le attività lavorative.

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“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza”

La valutazione del rischio deve essere scritta in maniera tecnicamente corretta. Non può essere solo un documento formale, ma deve essere un’ analisi critica dello stato di rischio dell’ azienda. Per tale motivo il datore di lavoro, che quasi mai è un esperto di sicurezza si deve appoggiare a consulenti: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Inoltre, come già detto, in questo processo devono essere coinvolti i lavoratori, tramite il RLS.

  
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“La valutazione del rischio e il relativo documento sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.”

Ovviamente l’ analisi delle situazioni di rischio dell’ azienda devono costantemente essere aggiornate, al variare in meglio o in peggio, delle condizioni reali di rischio dell’ azienda. Non è pensabile, come molti datori di lavoro vorrebbero, scrivere il documento di valutazione del rischio una sola prima volta e basta.

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“Il datore di lavoro custodisce, presso l' azienda, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta”

Il datore di lavoro è tenuto cioè a conservare tutta la documentazione relativa alla salute dei propri dipendenti, con particolare riferimento alle malattie che possono derivare dall’ ambiente di lavoro. Ovviamente tale documentazione deve essere protetta secondo la legge sulla privacy, ma deve essere resa disponibile al lavoratore al momento della fine del rapporto di lavoro. Aggiungo che i risultati delle visite mediche e degli accertamenti specialistici eseguiti dal medico competente (non tutta la cartella sanitaria), devono essere comunque consegnati al lavoratore in forma personale, appena disponibili.

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“ll datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 [cioè alla stesura del documento di valutazione del rischio e alla sua conservazione presso l’ azienda], ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 [cioè alla stesura del documento di valutazione del rischio e alla sua conservazione presso l’ azienda] le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti dei Ministeri ci competenza.”

Ho riassunto gli ultimi commi, perché estremamente complessi, cercando di estrarre il succo del discorso.
Questo è un punto estremamente delicato e negativo dell’ articolo 4. E’ lo sconto che il legislatore ha deciso di fare alle aziende familiari o alle piccole aziende (meno di dieci dipendenti), che nella realtà sono un numero enorme. Il datore di lavoro di tali aziende non è obbligato a scrivere il documento di valutazione né a custodirlo in azienda, ma solo ad autocertificare che egli ha comunque valutato tutti i rischi. Ciò purché le aziende non siano definite a livello formale “ad elevata classe di rischio”. Il problema è che tantissime aziende (ad esempio edili, di carpenteria, di cantieristica) che hanno elevati rischi per i lavoratori non sono definite come “ad elevata classe di rischio”.
Rimane comunque l’ obbligo dell’ autocertificazione, ma è come chiedere ad un evasore fiscale di autocertificarsi che non lo è, senza che nessuno controlli se paga le tasse o meno.
Per fortuna molti organismi (ISPESL, USL) sono orientati ad accettare tale semplificazioni solo per aziende a rischio realmente basso, al di là della definizione formale (uffici, piccoli artigiani, ecc.). Per piccole aziende dove invece il rischio è elevato chiedono un’ autocertificazione accompagnata da un documento che dimostri effettivamente che la valutazione del rischio e il piano di interventi siano stati fatti.
Tocca ancora al RLS richiedere al datore di lavoro l’ autocertificazione e valutare se essa è adeguata alla natura del rischio.

 

RIASSUMENDO

Cercando di riassumere il contenuto dell’ articolo 4 del D.Lgs.626/94 possiamo dire che.

Il datore di lavoro è obbligato ad eseguire un’ analisi tecnica corretta del grado di rischio presente nella propria azienda. Tale analisi deve essere contenuta in un documento formale (controfirmato dal datore di lavoro) che deve contenere anche il programma degli interventi per ridurre i rischi individuati a livelli di accettabilità, dando priorità temporale i rischi più elevati.

I lavoratori devono essere consultati, tramite il RLS, su tale valutazione e sul programma degli interventi. Essi devono inoltre poter venire a conoscenze di tutte le informazioni riguardanti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda.

Il datore di lavoro deve organizzare l’ azienda in modo da poter affrontare non solo i rischi ordinari, ma anche quelli derivanti da situazioni di emergenza (incendio, gravi incidenti, ecc.).

Il datore di lavoro deve organizzare, se necessario, la sorveglianza sanitaria, cioè le visite mediche periodiche ai lavoratori da parte di un medico del lavoro abilitato e far conoscere ai lavoratori gli esiti (anonimi) degli accertamenti.

Il datore di lavoro deve fornire ogni utile informazione e formazione ai lavoratori, in funzione dei rischi particolari a cui sono sottoposti, soprattutto a coloro che sono addetti a lavori particolarmente rischiosi e a coloro che sono incaricati della gestione delle emergenze.

Questa è la teoria. La pratica è purtroppo ben diversa.

E allora ?
Intanto coinvolgete i vostri RLS, pretendete le informazioni e i diritti che vi devono essere garantiti.
Se le cose non vanno come dovrebbero, potete sempre rivolgervi all’ autorità competente (USL, ISPESL, Carabinieri) anche in forma anonima.
INSOMMA, NON ACCETTATE PASSIVAMENTE!

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

LEZIONE 3

 


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