IL DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Uno dei diritti fondamentali per i lavoratori relativamente all’ igiene del lavoro è il diritto alla sorveglianza sanitaria. Essa è l’ insieme di tutte quelle procedure aziendali a carico del datore di lavoro e del medico competente finalizzate al controllo della salute dei singoli lavoratori, onde verificare che l’ esposizione a particolari fattori di rischio non determini in essi l’ insorgenza di malattie professionali. La sorveglianza sanitaria si effettua mediante visite mediche ed accertamenti di laboratorio con cadenza periodica definita dal medico competente.
Non tutti i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria. Il D.Lgs.626/94, richiamando anche precedenti normative, la limita alle mansioni lavorative che espongano il lavoratore a rischi per la salute.
Vediamo allora in dettaglio cosa dice il D.Lgs.626/94 a proposito di sorveglianza sanitaria.
Come al solito tra virgolette riporto il testo del Decreto e sotto i miei commenti.
IL MEDICO COMPETENTE
Vediamo innanzitutto chi è e a quali obblighi è soggetto il medico competente. Le seguenti prescrizioni sono riportate all’ articolo 17 del D.Lgs.626/94.
“Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell' organizzazione dell' azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori”.
Quindi il medico competente è un consulente del datore di lavoro (che non può avere le competenze scientifiche specifiche della medicina del lavoro), che però, come vedremo dopo ha precisi obblighi, sanzionabili penalmente.
Compito principale del medico competente è la salvaguardia della salute e dell’ integrità sia fisica che psichica dei lavoratori dell’ azienda, in funzione dei rischi ai quali sono sottoposti.
Ciò avviene sia mediante la sorveglianza sanitaria, cioè l’ insieme delle visite e degli accertamenti clinici sui lavoratori, sia mediante l’ indicazione al datore di lavoro di correlazioni negative tra ambiente di lavoro (ad esempio elevato rumore) e effetti nocivi sulla salute (ad esempio ipoacusia, cioè riduzione dell’ udito).
Il medico competente pertanto non si può limitare a prendere atto della patologie presenti tra i lavoratori, ma deve richiedere (anche e soprattutto per etica professionale) al datore di lavoro la riduzione delle cause che determinano tali patologie.
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“Il medico competente effettua gli accertamenti sanitari di cui all' articolo 16.”
Cioè egli, mediante una serie di visite mediche e di analisi clinici effettua tutti gli accertamenti necessari a stabilire le condizioni di salute dei lavoratori in relazione ai rischi derivanti dl lavoro svolto (lo vedremo meglio dopo, parlando dell’ articolo 16)
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“Il medico competente esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all' articolo 16.”
Cioè egli stabilisce se lo stato pisco-fisico di un lavoratore è adatto al lavoro che deve svolgere. Ad esempio il medico competente, sulla base delle visite e delle analisi, rilevando su un lavoratore una patologia a carico della colonna vertebrale, può definire che tale lavoratore non sia in grado di sollevare carichi pesanti. Se la mansione di tale lavoratore comporta il sollevamento di carichi, il medico dovrà informare il datore di lavoro che il lavoratore non è idoneo a tale mansione.
La non idoneità può essere temporanea o permanente e ancora può essere parziale o totale.
La non idoneità temporanea è causata da una patologia destinata col tempo e con le cure appropriate ad esaurirsi. All’ esaurirsi della patologia, il lavoratore ritorna idoneo alla sua mansione.
La non idoneità permanente invece comporta un danno permanente e non curabile all’ organismo del lavoratore.
La non idoneità parziale comporta la possibilità di continuare ad eseguire la mansione con delle prescrizioni. Ad esempio, nel caso precedente il lavoratore potrà continuare ad eseguire i propri incarichi, con l’ obbligo di non sollevare carichi pesanti.
La non idoneità totale comporta l’ impossibilità di continuare a svolgere tale mansione in assoluto. In caso di non idoneità totale il datore di lavoro è obbligato a ricollocare il lavoratore in altra mansione all’ interno dell’ azienda, ove esistano le possibilità.
Attenzione perché se non esiste un’ altra mansione all’ interno dell’ azienda compatibile con la non idoneità alla mansione, il datore di lavoro può arrivare al licenziamento per giusta causa del lavoratore non idoneo.
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“Il medico competente istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.”
In tale cartella devono essere riportati tutti gli esiti delle visite e degli accertamenti, per definire la storia clinica del lavoratore, in funzione dei rischi specifici.
Per ovvi motivi di privacy, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere custodite, a carico del lavoro di lavoro, in armadi o raccoglitori accessibili solo al medico competente stesso.
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“Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l' esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.”
Ovviamente il medico competente deve (aggiungo io anche per etica professionale), fornire informazioni al lavoratore sulle motivazioni delle visite e degli esami a cui egli si deve sottoporre, sul risultato di tali accertamenti e sulla necessità di continuare ad eseguire controlli sanitari, se necessario, anche dopo l’ interruzione del lavoro.
Anche i RLS possono richiedere tale tipo di informazioni. In tal caso le informazioni devono essere date in forma anonima. Se i RLS chiedono informazioni non anonime sullo stato di salute di un singolo lavoratore, essi devono essere autorizzati dallo stesso.
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“Il medico competente comunica, in occasione delle riunioni di cui all' articolo 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati.”
La riunione di cui all’ articolo 11 è una riunione di coordinamento sulla sicurezza e sull’ igiene a cui partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (vedremo prima o poi che attributi ha, ma già nella Lezione Quattro abbiamo definito a grandi linea di cosa si occupa), il medico competente e i RLS.
In tale occasione il medico competente informa i RLS, che devono trasmettere tali informazioni a tutti i lavoratori, i risultati degli accertamenti, ovviamente in forma anonima e collettiva (ad esempio il medico dovrà comunicare la percentuale sul totale dei lavoratori che hanno manifestato riduzione dell’ udito, della capacità respiratori, ecc.).
E’ molto importante che, oltre a presentare la “fotografia” dello stato di salute dei lavoratori dell’ azienda, in tale riunione il medico competente deve anche (e soprattutto, secondo me) “fornire indicazioni sul significato di detti risultati”, cioè indicare se esiste un rapporto causa/effetto, tra le patologie riscontrate e l’ esposizione al rischio presente in azienda.
Ad esempio se il medico competente rileva un’ importante percentuale di ipoacusia (diminuzione dell’ udito) tra i lavoratori deve mettere in evidenza che tale patologia è causata dagli alti livelli di rumore presenti in azienda (che lui deve conoscere perché deve essere a conoscenza della valutazione del rischio rumore fatta eseguire dal datore di lavoro) e che pertanto è necessario diminuire i livelli di rumore con interventi tecnici o, in second’ ordine dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuali (cuffie, tappi).
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“Il medico competente congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell' esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.”
Cioè il medico competente deve rendersi conto della realtà aziendale, deve conoscere gli ambienti di lavoro per rendersi conto dei rischi presenti che possano avere effetti negativi sulla salute dei lavoratori.
Egli inoltre deve programmare, assieme alla struttura aziendale, le misure strumentali dei fattori di rischio (rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti biologici, ecc.), dei cui deve essere tempestivamente informato per poterli correlare ad eventuali patologie riscontrate.
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“Il medico competente fatti salvi i controlli sanitari di cui sopra, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.”
Cioè il medico competente è obbligato ad effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, se legate a patologie connesse con le attività lavorative.
Questo è molto importante, perché il medico competente può decidere, per scarsa conoscenza dell’ ambiente di lavoro o per leggerezza, di non effettuare determinate visite ed accertamenti, ad esempio il controllo dell’ udito.
Se il lavoratore ritiene di essere invece esposto (ovviamente in ambiente di lavoro) ad elevati livelli di rumore può, da un lato richiedere al datore di lavoro, per tramite dei RLS, di effettuare misure di rumore per accertare i livelli di esposizione e dall’ altro richiedere al medico competente anche le visite di controllo dell’ udito.
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“Il medico competente collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all' articolo 15.”
Come già visto nella Lezione Quattro, il datore di lavoro deve organizzare un servizio di pronto soccorso per le emergenze sanitarie in azienda. Ovviamente il medico competente deve fornirgli la sua consulenza affinché il servizio sia adeguato alle dimensioni e ai rischi specifici dell’ azienda.
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“Il medico competente collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.”
Il capo VI del D.lgs.626/94 (che vedremo nel seguito) definisce gli obblighi per il datore di lavoro relativamente alla formazione e all’ informazione dei lavoratori. Secondo tale capo, il datore di lavoro deve rendere informati i lavoratori sui rischi presenti nell’ ambiente di lavoro e su quali cautele essi devono adottare per non subire danno da tali rischi.
In tale ambio il medico competente deve definire quali informazioni e istruzioni devono essere impartire ai lavoratori relativamente al rischio di contrarre patologie lavorative. Egli deve inoltre definire le informazioni relative ai sintomi che possono avvertire i lavoratori relativamente alle possibili patologie, in modo da anticiparne il più possibile la diagnosi.
Il medico competente può effettuare direttamente la formazione e l’ informazione ai lavoratori, per quanto di sua competenza.
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“Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.”
Se sono necessari accertamenti che esulano dalle competenze di medicina del lavoro, il medico competente può (deve) richiedere l’ intervento di specialisti (ad esempio ortopedici, pneumologi, ecc.). Egli deve richiedere al datore di lavoro tale collaborazione, ma è il datore di lavoro che sceglie lo specialista (e qua c’è un bel buco legislativo, secondo me dovrebbe essere il medico competente a scegliere lo specialista).
Le relative visite specialistiche, come tutta la sorveglianza sanitaria, sono a totale onere del datore di lavoro, cioè totalmente gratuite per il lavoratore.
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“Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all' articolo 16, comma 2, esprima un giudizio sull' inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.”
La comunicazione di non idoneità alla mansione (vedi sopra) deve essere eseguita in maniera formale. Il datore di lavoro non può dire che “non sapeva”.
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“Avverso il giudizio di cui al comma 3 [di non idoneità alla mansione] è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all' organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.”
Se un lavoratore ritiene che il giudizio di non idoneità non sia corretto (magari perché “pilotato” dal datore di lavoro per allontanare il lavoratore da un reparto o per licenziarlo) può fare ricorso all’ organo di vigilanza (la USL), che dovrà confermare o meno tale giudizio.
Questa è un’ arma importante in mano ai lavoratori contro giudizi “pilotati” per i motivi detti sopra.
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“Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l' imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.”
Il medico competente deve essere in possesso di determinati requisiti definiti da apposita normativa e deve essere iscritto all’ albo dei Medici del Lavoro.
In ogni caso il medico competente è un professionista pagato dal datore di lavoro per l’ espletamento del suo servizio e questo ovviamente crea un rapporto equivoco tra le due figure. Essendo “stipendiato” dal datore di lavoro, spesso il medico competente tende a stare dalla sua parte, piuttosto che da quella dei lavoratori, come etica professionale gli dovrebbe imporre.
Vigilate pertanto su come si comporta il medico e se e come risponde alle vostre richieste.
In caso di dubbi coinvolgete i RLS e, se necessario, le autorità competenti (USL, ISPESL; carabinieri).
Conosco casi in cui un medico competente spudoratamente dalla parte del datore di lavoro è stato sostituito a seguito di vertenza sindacale.
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“Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.”
Questo ovviamente per evitare conflitti di interessi. Un medico del lavoro che è anche ispettore della USL per la sicurezza e l’ igiene non può essere anche medico competente (diventerebbe controllore di se stesso).
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modalità di esecuzione a livello generale della sorveglianza sanitaria sono contenute nell’ articolo 16 del D.Lgs.626/94. Vediamo cosa dicono i vari commi.
“La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.”
In questo caso il legislatore è estremamente vago. In realtà i riferimenti all’ obbligo di sorveglianza sanitaria sono numerosi. Vediamo allora quali lavorazioni comportano l’ obbligo a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria:
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e relative lavorazioni, elencati in tabella allegata all’art. 33 (D.P.R.303/56);
esposizione a silice e amianto (D.P.R.1124/65 e D.Lgs.277/91)
esposizione a movimentazione manuale carichi, lavoro al videoterminale, esposizione ad agenti biologici, esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni (D.Lgs.626/94);
esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs.230/95 e D.lgs. 241/00);
lavoro notturno (D.Lgs.532/99 e Circolare Ministeriale 13/00);
lavoro minorile (L.977/67, D.Lgs.345/99 e D.Lgs.262/00);
lavoro nei cassoni ad aria compressa (D.P.R.321/56);
lavori in miniere, cave, industrie estrattive (D.P.R.128/58 e D.Lgs.624/96);
lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca (D.Lgs.271/99);
lavoratori dei servizi portuali (D.Lgs. 272/99).
In tutte le lavorazioni che rientrano nell’ elenco di cui sopra è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Visto che la citata tabella allegata al D.P.R.303/56 è lunghissima, la metterò in bacheca a parte.
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“La sorveglianza sanitaria di cui sopra è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.”
Quindi, come già visto parlando degli obblighi del medico competente, la sorveglianza sanitaria serve a:
verificare se il lavoratore è idoneo a svolgere il lavoro previsto (visita medica all’ atto dell’ assunzione);
verificare se il lavoratore continua ad essere idoneo a svolgere il lavoro previsto;
verificare se i rischi a cui è sottoposto il lavoratore non abbiano comportato l’ insorgere di malattie professionali.
Attenzione che come già detto, la sorveglianza sanitaria non deve solo servire a contare i morti o i moribondi, ma deve essere uno strumento in mano al medico competente per richiedere al datore di lavoro misure di prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cicli produttivi, per ridurre la possibilità che vengano contratte malattie professionali.
D’ altro canto il datore di lavoro non si può limitare a delegare al medico il controllo della salute dei lavoratori, ma prima di questo deve, a seguito della valutazione del rischio eseguita, effettuare tutti gli interventi tecnici e organizzativi per ridurre alla fonte la possibilità di insorgenza di malattie professionali.
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“Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.”
Le visite mediche e gli accertamenti clinici, biologici e diagnostici, devono essere mirati al rischio realmente esistente in azienda.
Per questo motivo il medico competente deve essere a conoscenza della realtà aziendale mediante conoscenza approfondita del documento di valutazione dei rischi. Egli deve conoscere tutte le possibili fonti di rischio per i lavoratori (rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, ecc.), in modo da poter definire il “protocollo medico”, cioè l’ elenco delle visite e degli accertamenti e la loro frequenza temporale utili a monitorare la salute dei lavoratori, rispetto alle patologie possibili derivanti dall’ ambiente di lavoro.
RIASSUMENDO
In tutti i casi in cui siano presenti nelle lavorazioni svolte dei fattori che possono danneggiare la salute del lavoratore e provocare in esso patologie acute o croniche (malattie professionali), il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria viene definita dal medico competente, mediante il “protocollo sanitario” (elenco delle visite e degli accertamenti con la loro frequenza temporale).
Il protocollo sanitario viene definito dal medico competente sulla base dell’ analisi del documento di valutazione del rischio scritto dal datore di lavoro e sulla base della realtà aziendale.
Il protocollo sanitario è specifico per ogni singolo lavoratore, in funzione dei rischi specifici a cui è sottoposto.
La sorveglianza sanitaria serve a stabilire se un lavoratore è nelle condizioni psico-fisiche per poter svolgere il lavoro assegnato.
La sorveglianza sanitaria serve a individuare patologie correlate alla lavorazione svolta, in modo da permettere al lavoratore di adottare le opportune terapie.
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Quindi verificate se il vostro datore di lavoro vi sottopone a sorveglianza sanitaria e se questa è adeguata.
Richiedete la sorveglianza sanitaria se non viene eseguita e se voi ritenete vada fatta.
Se la sorveglianza sanitaria evidenzia patologie lavorative a vostro carico pretendete che le condizioni lavorative che le hanno generate vengano rimosse.
Chiedete informazioni ai vostri RLS e direttamente al medico competente.
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LEZIONE SEI BIS
L’ ALLEGATO AL D.P.R.303/56 SULL’ OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Come accennato nella Lezione Sei, vi mando a parte l’ allegato al D.P.R.303/56 che definisce le sostanze presenti nelle lavorazioni per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Ricordate che comunque la sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche nei seguenti casi:
esposizione a silice e amianto (D.P.R.1124/65 e D.Lgs.277/91);
esposizione a movimentazione manuale carichi, lavoro al videoterminale, esposizione ad agenti biologici, esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni, esposizione a rumore (D.Lgs.626/94);
esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs.230/95 e D.lgs. 241/00);
esposizione a vibrazioni (D.Lgs.187/05).
lavoro notturno (D.Lgs.532/99 e Circolare Ministeriale 13/00);
lavoro minorile (L.977/67, D.Lgs.345/99 e D.Lgs.262/00);
lavoro nei cassoni ad aria compressa (D.P.R.321/56);
lavori in miniere, cave, industrie estrattive (D.P.R.128/58 e D.Lgs.624/96);
lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca (D.Lgs.271/99);
lavoratori dei servizi portuali (D.Lgs. 272/99);
esposizione a vibrazioni (D.Lgs.187/05).
Ecco la tabella.
1.Antimonio, leghe e composti
2. Arsenico, leghe e composti
3. Bario e composti
4. Berillio, leghe e composti
5. Cadmio, leghe e composti
6. Cromo, leghe e composti
7. Fosforo e composti
8. Manganese, leghe e composti
9. Mercurio, amalgame e composti
10. Nichel, leghe e composti
11. Piombo, leghe e composti
12. Selenio, leghe e composti
13. Vanadio, leghe e composti
14. Bromo e composti
15. Cloro e composti
16. Fluoro e composti
17. Iodio e composti
18. Acido cianidrico e composti
19. Acido nitrico e gas nitrosi
20. Cloropicrina (nitrocloroformio)
21. Anidride solforosa
22. Acido solforico
23. Idrogeno solforato
24. Cloruro di zolfo
25. Ossido di carbonio
26. Cloruro di carbonile(fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato)
27. Tetracloruro di carbonio
28. Solfuro di carbonio
29. Aldeide formica e acido formico
30. Etere di petrolio e benzina
31. Piombo tetraetile
32. Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati
33. Idrocarburi benzeici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi)
34. Fenoli, tiofenoli e cresoli
35. Derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli
36. Derivati alogegenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli
37. Naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati
38. Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene cloruro di etile, cloruro dimetile, bromuro di metile, ioduro di metile)
39. Acetone e derivati alogenati, acido acetico, anidride acetica, cloruro di acetilene e acetilacetone
40. Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico, alcool isopropilico e alcool metilico
41. Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di
42. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico)
43. Acridina
44. Piridina
45. Radio, raggi X e sostanze radioattive
46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse
47. Sostanze cancerogene non comprese in altre voci (catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui)
48. Vibrazioni e scuotimenti
49. Rumori
50. Ferro (ossido)
51. Polveri di zolfo
52. Polveri di talco
53. Polveri di cotone, lino, canapa e juta
54. Anchilostomiasi Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.
55. Carbonchio e morva
56. Leptospirosi
57. Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili
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Come fate a sapere se siete esposti a una o più delle sostanze indicate nella tabella ?
Il datore di lavoro è obbligato a informarvi delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni e delle cautele da adottare. Dovete sapere che tutti i contenitori delle sostanze devono essere dotati di un etichetta nella quale è riportato, se necessario, un simbolo di pericolo (simbolo nero in quadrato arancione) e la composizione del prodotto.
Se vi mancano queste informazioni chiedetele ai vostri RLS.
Ricordate che la sorveglianza sanitaria è un obbligo per il datore di lavoro e un vostro diritto.
Se non vi fanno visite mediche chiedete al datore di lavoro, tramite i RLS, di dimostrarvi perché non ve la fanno !
PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org