LEZIONE 7


SORVEGLIANZA SANITARIA CASI PARTICOLARI (PRIMA PARTE)

A parte il richiamo generico all’ obbligo di sorveglianza sanitaria nei “casi previsti dalla normativa vigente”, che abbiamo visto sopra, il D.Lgs.626/94 prevede con articoli specifici la sorveglianza in alcuni casi particolari. Vediamo quali sono.
Come al solito tra virgolette è riportato il testo del Decreto e sotto i miei commenti.

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Movimentazione manuale dei carichi

L’ articolo 48 comma 4 lettera c) impone al datore di lavoro l’ obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori sottoposti a “movimentazione manuale dei carichi”, intesa come (articolo 47 comma 2) “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari (cioè lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare)”.

Quindi, se nell’ attività lavorativa sussistono condizioni non occasionali in cui i lavoratori devono movimentare carichi pesanti, il datore di lavoro dovrà eseguire una specifica valutazione del rischio, utilizzando metodiche scientifiche standard (metodo NIOSH, metodo Snook & Ciriello, metodo OCRA) che forniscono indicatori numerici sulla gravità per la salute dei lavoratori dell’ attività di movimentazione dei carichi pesanti.
 
Per i lavoratori per i quali il grado di rischio così definito risulti GRAVE, al di là di quanto detto all’ articolo 16, è obbligatoria da parte del datore di lavoro la sorveglianza sanitaria.
In questo caso la sorveglianza sanitaria può comportare visite mediche specifiche sull’ apparato osteoarticolare (ossa e articolazioni), radiografie, ecografie, TAC.

Ovviamente, al di là della sorveglianza sanitaria, nei casi in cui il rischio risulti non trascurabile, il datore di lavoro dovrà comunque adottare provvedimenti tecnico / organizzativi (introduzione di mezzi di sollevamento e trasporto, riduzione del periodo di movimentazione dei carichi, ecc.) per ridurre il grado di rischio.

 

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Esposizione a rumore

L’ articolo 49-decies del D.Lgs.626/94 stabilisce gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rumore durante la loro attività lavorativa. Vediamo cosa dice.

“Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.”

Anche in questo caso, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio mediante misurazioni del rumore nelle varie aree di lavoro e calcolo per ogni lavoratore del valore medio giornaliero di esposizione al rumore.

A seguito della valutazione il datore di lavoro dovrà sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti a un valore medio giornaliero di esposizione al rumore superiore a 85 dB(A) (valore superiore di azione secondo l’ articolo 49 quater).
In questo caso la sorveglianza sanitaria comporta esami audiometrici (esami che accertano la sensibilità dell’ orecchio ai rumori).

“La sorveglianza sanitaria di cui sopra è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.”

Quindi i lavoratori sottoposti a livelli di rumore inferiori a 85 dB(A), ma superiori a 80 dB(A) (valore inferiore di azione secondo l’ articolo 49 quater), possono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria se lo richiedono o se lo ritiene opportuno il medico competente.

“Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore. Inoltre in tali casi il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.”

Cioè, se la sorveglianza sanitaria evidenzia danni all’ udito anche a un solo lavoratore, il medico oltre ad avvisare il lavoratore, deve avvisare il datore di lavoro che deve valutare nuovamente se le azioni da lui intraprese sono sufficienti alla salvaguardia dei lavoratori ed eventualmente ne deve adottare di più efficaci.

Anche qui vale il concetto che, oltre al controllo della salute dei lavoratori, il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure tecnicamente necessarie (insonorizzazione di macchinari, assegnazione ai lavoratori di mezzi personali di protezione) per la riduzione dell’ esposizione.

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Uso di attrezzature munite di videoterminali

In tal caso la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori che utilizzano videoterminali (in generale schermi di computer o di macchine), in modo sistematico o abituale, per più di venti ore alla settimana.

Ciò al di là della valutazione del rischio, che deve comunque essere eseguita, per individuare eventuali fattori peggiorativi dell’ uso di videoterminali (riflessi sullo schermo, scarsa illuminazione, posti di lavoro inadeguati ergonomicamente, ecc).

L’ articolo 55 del D.Lgs.626/94 stabilisce che:
 
“I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei”

Quindi in questo caso la sorveglianza serve ad individuare l’ idoneità o meno dei lavoratori all’ utilizzo di videoterminali.
I lavoratori idonei e i lavoratori idonei con prescrizioni (in genere l’ uso di dispositivi normali di correzione della vista, cioè occhiali) potranno essere adibiti a tali attività.
I lavoratori non idonei non potranno essere adibiti all’ uso dei videoterminali.
Attenzione che in questo caso quello che dovrebbe essere un vostro diritto si potrebbe trasformare in un elemento discriminante. Ricordate che contro il giudizio di non idoneità potete sempre appellarvi alla USL (vedi Lezione Sei).

L’ articolo 55 stabilisce inoltre la periodicità e la modalità delle visite.

“La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure  ogniqualvolta l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità.”

Per quanto riguarda la periodicità penso non siano necessari chiarimenti. Va invece notato che, al di là della normale visita medica con la periodicità di cui sopra effettuata dal medico competente (controllo del visus), se necessario o se richiesto dal lavoratore, dovrà essere eseguita una visita specialistica completa da parte di medico oculista. Tale visita è, come al solito, a totale carico del datore di lavoro.

Infine l’ articolo 55 stabilisce che:

“Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati della visita medica ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.”

Cioè se la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese dispositivi speciali di correzione (ad esempio occhiali antiriflesso o con lenti polarizzate). Ciò non vale per gli occhiali normali, senza particolari caratteristiche.
 
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Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutti i casi in cui nell’ ambiente di lavoro siano presenti come materie prime o come sottoprodotti delle lavorazioni agenti cancerogeni (che possono a vari livelli di probabilità provocare vari tipi di cancro) o agenti mutageni (che possono provocare mutazioni genetiche responsabili di svariate patologie, tra cui ancora il cancro).

Anche in questi casi il datore di lavoro deve effettuare una specifica valutazione del rischio per individuare il livello di rischio e per individuare le misure atte a ridurre l’ esposizione dei lavoratori a livelli accettabili per la salute.

In tale valutazione del rischio il datore deve, per ogni agente cancerogeno o mutageno individuare, mediane analisi ambientali valutare l’ esposizione per il singolo lavoratore all’ agente cancerogeno o mutageno e confrontare il valore rilevato con i livelli limite di esposizione stabiliti dalla normativa tecnica. Il datore di lavoro deve formare e informare i lavoratori sull’ esito della valutazione e sulle misure di prevenzione da adottare.

Quali sono gli agenti cancerogeni o mutageni ?
Intanto quelli presenti nelle lavorazioni riportate esplicitamente dal D.Lgs.626/94 e cioè:
- produzione di auramina col metodo Michler;
- lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
- lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;
- lavori comportanti l’ esposizione a polvere di legno duro.

Per altri agenti cancerogeni o mutageni occorre sapere che una normativa specifica (D.Lgs.52/97) impone al fabbricante di ogni prodotto chimico di etichettarlo con una specifico simbolo (nero in campo arancione) se pericoloso e di riportare sull’ etichetta delle “frasi di rischio” individuate da una lettera R seguita da un numero.
Sono agenti cancerogeni o mutageni tutti quelli che sull’ etichetta riportano una delle seguenti frasi:
R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R49 Può provocare il cancro per inalazione.
R68 Possibilità di effetti irreversibili.

Vi riporterò in appendice a questa lezione, un elenco di agenti cancerogeni o mutageni, aggiornato di recente.

Detto questo, vediamo cosa dice l’ articolo 69 del D.Lgs.626/94.

“I lavoratori per i quali la valutazione del rischio da agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure stabilite dal D.Lgs.277/91.”

Quindi, come al solito, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre il lavoratore esposto a sorveglianza sanitaria e ad adottare specifiche misure di prevenzione e protezione per ridurre l’ esposizione. Tali misure possono arrivare all’ allontanamento del lavoratore dalle sostanze pericolose.
In questo caso gli accertamenti specifici da eseguire devono essere definiti dal medico competente, in funzione degli agenti pericolosi utilizzati e potranno essere esami ematologici, radiografie, TAC, ecc. Tali accertamenti devono essere finalizzati ad individuare tempestivamente indizi sull’ insorgenza di malattie oncologiche o genetiche.

L’ articolo 69 stabilisce inoltre che:

“Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
A seguito di tale informazione il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.”

Vale ancora il concetto che il datore di lavoro, in presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori deve ricavare dalla sorveglianza sanitaria anche indicazioni per l’ ulteriore riduzione di tali fattori di rischio.

L’ articolo 69 stabilisce inoltre che:

“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.”

Ovviamente i lavoratori devono essere adeguatamente informati sulle proprie condizioni di salute e sulle necessità si sottoporsi ad ulteriori accertamenti preventivi
anche dopo la fine dell’ esposizione.

Oltre alla sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve, secondo l’ articolo 70 istituire il “registro degli esposti” ad agenti cancerogeni e mutageni.

Vediamo cosa dice l’ articolo 70.

“I lavoratori [sottoposti a sorveglianza sanitaria per esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni] sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori [sottoposti a sorveglianza sanitaria per esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni], provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.”

Il significato del registro degli esposti e della cartelle individuale è quello di monitorare costantemente le condizioni di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e le condizioni di salute dei lavoratori esposti. Tutti i lavoratori, per tramite dei propri RLS hanno diritto a visionare tale registro.

L’ articolo 70 stabilisce poi che:

“Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.”

Ovviamente i lavoratori devono avere in qualunque momento accesso alle informazioni che li riguardano, soprattutto quelle relative alle sostanze pericolose utilizzate e al relativo livello di esposizione.

L’ articolo 70 stabilisce ancora che:

“In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e ne consegna copia al lavoratore stesso.
In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro degli esposti e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant' anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni:
a) consegna copia del registro degli esposti all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro degli esposti;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro degli esposti all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.”

Diciamo che la tutela immediata dei lavoratori quest’ ultima parte dell’ articolo 70 ha un’ incidenza relativa.
Scopo di quest’ ultima parte dell’ articolo 70 è piuttosto quello di creare una rete di informazioni e di monitoraggio sull’ esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, da utilizzare, assieme alla registrazione dei tumori definita all’ articolo 71, per creare ed aggiornare i dati statistici sull’ incidenza di malattie oncologiche o genetiche nei lavoratori esposti ad agenti pericolosi.

L’ articolo 71 infine definisce infine la necessità di registrare tutte le malattie oncologiche correlate ad attività lavorative.

“I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
L’ ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui sopra, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell’ ambito delle rispettive attività istituzionali dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, e da altre istituzioni pubbliche. L’ ISPESL rende disponibile al Ministero della Sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.”

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RIASSUMENDO

Oltre alla sorveglianza sanitaria generica, il D.Lgs.626/94 prevede obblighi particolari per il datore di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia sottoposto a:
- movimentazione manuale dei carichi;
- esposizione a rumore;
- utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;
- esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
In tutti questi casi, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare una sorveglianza sanitaria specifica e mirata alle patologie causate dagli agenti sopra definiti.
La sorveglianza sanitaria viene definita dal medico competente, mediante il “protocollo sanitario” (elenco delle visite e degli accertamenti con la loro frequenza temporale).
Il protocollo sanitario viene definito dal medico competente sulla base dell’ analisi del documento di valutazione del rischio scritto dal datore di lavoro e sulla base della realtà aziendale.
Il protocollo sanitario è specifico per ogni singolo lavoratore, in funzione dei rischi specifici a cui è sottoposto.
La sorveglianza sanitaria serve a stabilire se un lavoratore è nelle condizioni psico-fisiche per poter svolgere il lavoro assegnato.
La sorveglianza sanitaria serve a individuare patologie correlate alla lavorazione svolta, in modo da permettere al lavoratore di adottare le opportune terapie.
In tutti i casi di cui sopra la sorveglianza sanitaria serve anche a verificare che le misure di tutela che il datore di lavoro deve intraprendere siano adeguate.

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Quindi verificate se il vostro datore di lavoro vi sottopone a sorveglianza sanitaria nei casi sopra specificati e se questa è adeguata.
Richiedete la sorveglianza sanitaria se non viene eseguita e se voi ritenete vada fatta.
Se la sorveglianza sanitaria evidenzia patologie lavorative a vostro carico pretendete che le condizioni lavorative che le hanno generate vengano rimosse.
Chiedete informazioni ai vostri RLS e direttamente al medico competente.

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Nella prossima lezione parleremo ancora di sorveglianza sanitaria in altri casi particolari:
- esposizione ad agenti chimici
- esposizione ad agenti biologici
- esposizione alle vibrazioni
- esposizione a piombo metallico e ai suoi composti ionici.

LEZIONE SETTE BIS

ELENCO DI ALCUNI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Con riferimento alla Lezione Sette, di seguito vi riporto l’ elenco delle sostanze classificate ufficialmente cancerogene e mutagene.
Tenete conto che questi elenchi vengono aggiornati con una certa frequenza.
Fate sempre riferimento alle etichette e alle frasi di rischio che i produttori devono applicare sulle confezioni.
Le frasi di rischio da verificare sono:
R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R49 Può provocare il cancro per inalazione.
R68 Possibilità di effetti irreversibili.

Tenete poi presente che il datore di lavoro vi deve fornire le schede di sicurezza dei prodotti che vengono utilizzati nelle lavorazioni, soprattutto se nocive per la salute.

Sostanze cancerogene per inalazione: R49
Berillio
Berillio composti (esclusi i silicati doppi di alluminio e berillio)
Cadmio ossido
Cadmio solfato
Dinichel triossido
Nichel ossido
Nichel monossido
Nichel solfuro
Trinichel solfuro


Sostanze cancerogene: R45
AAT
Acido arsenico e Sali
Acido cromico (VI), sale di cromo
Acrilamide
Acrilonitrile
Amianto
Amianto actinolite
Amianto amosite
Amianto antofillite
Amianto crisotilo
Amianto crocido lite
Amianto tremolite
4-Aminoazobenzene
4-Aminobifenile
4-Aminobifenile Sali
4-Amino-2',3-dimetilazobenzene
4-Amino-3-fluorofenolo
o-Anisidina
Arsenico triossido
Aziridina
Benzene
Benzidina
Benzidina Sali
Benzotricloruro
Benzo(a)antracene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluoroantene
Benzo(d,e,f)crisene
Benzo(e)acefenanatrilene
Benzo(j)fluoroantene
Benzo(k)fluoroantene
1,3-Butadiene
Cadmio cloruro
Calcio cromato
Captafol
Carbadox
2-Cloroallide dietiltiocarbammato
Cloroetilene
Clorometil(metil)etere
Clorometil(metil)ossido
bis(Clorometil)etere
bis(Clorometil)ossido
1-Cloro-2,3-epossipropano
Cromo (III) cromato
C-I-Direct Brown 96
4,4'-Diaminodifenile
4,4'-Diaminodifenilmetano
2,4-Diaminotoluene
o-Dianisidina Sali
Diarsenico pentossido
Diarsenico triossido
Diazometano
Dibenz(a,h)antracene45
1,2-Dibromoetano
1,2-Dibromo-3-cloropropano
3-3'-Diclorobenzidina
3-3'-Diclorobenzidina Sali
1,2-Dicloroetano
2,4-Diclorofenil-4-nitrofenil ossido
1,3-Dicloropropan-2-olo
1,4-Dicloro-2-butene
2,2'-Dicloro-4,4'metilendianilina Sali
Dietilsolfato
Dimetilcarbamoil cloruro
1,2-Dimetildrazina
Dimetilnitrosamina
Dimetilsolfamoil cloruro
Dimetilsolfato
Disodio-(5-((4'-((2,6-diidrossi-3-((2-idrossi-5-solfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'-bifenil)-4-il)azo)salicilato (4-))cuprato(2-)
Epicloridina
(Epossietil)benzene
1,2-Epossipropano
Erionite
Esaclorobenzene
Esametilfosforo triamide
Estratti (petrolio) frazione paraffinica leggera distillata con solvente
Estratti (petrolio) solvente gasolio leggero sotto vuoto
Estratti (petrolio) frazione naftenica leggera distillata con solvente
Estratti (petrolio) frazione paraffinica pesante distillata con solvente
Estratti (petrolio) distillati naftenici pesanti con solvente
Etil carbammato
Etilene dibromuro
Etiliene dicloruro
Etilene ossido
Etilenimina
Fenilossirano
Idrazina
Idrazina bis(3-carbossi-4-idrossibenzensolfonato)
Idrazina Sali
Idrazobenzene
Idrocarburi C26-55, ricchi di aromatici
Metil 3-(chinossalin-2-ilmetilen)carbonato 1,4-diossido)
Metil acrilamidoetossiacetato (contenente ³ 0,1% di acrilamide)
Metil acrilamidoglicolato (contenente ³ 0,1% di acrilamide)
2-Metilaziridina
Metilazossimetile acetato
4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina)
4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina) Sali
4,4'-Metilendianilina
4,4'-Metilendi-o-toluidina
Metilossirano
1-Metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina
Metil-ONN-azossimetile acetato
4-Metil-m-fenilendiamina
2-Metossianilina
2-(Metossicarbonil idrazonometil)-chinossalina-1,4-diossido
beta-Naftilamina
2-Naftilamina
2-Naftilamina Sali
5-Nitroacenaftene
4-Nitrobifenile
Nitrofene
2-Nitronaftalene
2-Nitropropano
Nitrosodipropilamina
N-nitrosodimetilamina
N-nitroso-N-propil-l-propanamina
N,N-dimetilidrazina
Ossirano
Potassio bromato
3-Propanolide
1,3-Propansultone
Propilene ossido
Propilenimina
1,3-Propiolattone
Stirene ossido
Stronzio cromato
Sulfallate
1,2,3,6-tetraidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimide
Tioacetamide
o-Tolidina
o-Tolidina Sali
4-o-Tolilazo-o-toluidina
o-Toluidina
alfa,alfa,alfa-Triclorotoluene
Uretano
Vinile cloruro
Zinco cromato compreso il cromato di zinco e di potassio

Sostanze mutagene
Le sostanze mutagene vengono classificate secondo la seguente tabella: APRI LA TABELLA

Ricordate: KNOW YOUR RIGHTS !!!

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org

LEZIONE 6

 


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