SORVEGLIANZA SANITARIA CASI PARTICOLARI (SECONDA PARTE)
Continuiamo a esaminare i casi particolari di sorveglianza sanitaria, cioè, i casi in cui, al di là di quanto stabilito dall’ articolo 16 del D.Lgs.626/94 (Lezione Sei), esistono nelle lavorazioni eseguite rischi particolari per la salute che rendono obbligatoria una specifica sorveglianza sanitaria.
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Esposizione ad agenti chimici
Il Titolo VII-bis del D.Lgs.626/94 stabilisce gli obblighi a carico del datore di lavoro nei casi in cui vi sia per i lavoratori esposizione ad agenti chimici pericolosi. Gli agenti chimici, secondo l’ articolo 72-ter sono “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Per definire i prodotti chimici pericolosi occorre rifarsi alla loro classificazione ed etichettatura che, come abbiamo già visto, è obbligatoria a carico di chi li commercializza.
Senza entrare nei dettagli, tutti i prodotti chimici pericolosi devono riportare sull’ etichetta della confezione una o più “frasi di rischio” che indicano in maniera sintetica il tipo di rischio (ad esempio “tossico”, “nocivo”, “irritante”, ecc.) e, se necessario dei simboli che richiamano il tipo di rischio (quadrato con simbolo nero su sfondo arancione).
Vi trasmetterò a parte l’ elenco delle frasi di rischio e i simboli di pericolo.
In definitiva sono pericolosi per la salute tutti i prodotti chimici che riportano sulla etichetta della confezione una o più frasi di rischio e uno o più simboli di pericolo. Tali informazioni, oltre ad ulteriori dati indispensabili devono essere riportati anche sulla “scheda di sicurezza” del prodotto che deve essere sempre fornita dal venditore all’ utilizzatore, anche per prodotti chimici non pericolosi.
Tutti i lavoratori che fanno uso di prodotti chimici (anche non pericolosi) devono essere adeguatamente informati e addestrati sulla loro eventuale pericolosità e su quali cautele adottare nella loro manipolazione.
Poiché però il grado di rischio per la salute non dipende solo dal tipo di prodotto chimico, ma anche dal quantitativo e dalla frequenza giornaliera di utilizzo, dall’ interazione tra prodotti chimici diversi, dall’ ambiente di lavoro, dai dispositivi di protezione individuali e collettivi utilizzati, per definire il grado di rischio e l’ eventuale necessità e tipologia di sorveglianza sanitaria da effettuare, il datore di lavoro deve eseguire una specifica valutazione del rischio chimico, i cui risultati dovranno essere comunicati al medico competente per la definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria.
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Vediamo ora che cosa stabilisce l’ articolo 72-decies in merito alla sorveglianza sanitaria in caso di esposizione a rischio chimico.
Come al solito tra virgolette è il testo di legge e sotto i miei commenti.
“Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.”
Quindi i lavoratori che utilizzano prodotti chimici classificati come pericolosi per la salute, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, eccetto nel caso in cui (articolo 72-quinquies, comma 2) la valutazione del rischio abbia definito che il livello di rischio è di tipo moderato e trascurabile.
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“La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.”
Il significato di tale comma è quello che è necessario monitorare lo stato di salute del lavoratore prima, durante e dopo l’ esposizione ad agenti chimici per individuare correlazioni tra essi e eventuali patologie.
La periodicità della sorveglianza deve essere stabilita dal medico, in funzione del rischio effettivo.
Infine al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono essere informati su eventuali terapie relative a patologie contratte durante il lavoro, da continuare anche dopo la fine del rapporto di lavoro.
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“Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.”
La sorveglianza sanitaria particolare per il rischio chimico, oltre a visita medica generale per accertare sintomi specifici da utilizzo di prodotti chimici, prevede praticamente sempre esami biologici (cioè esami del sangue e delle urine) finalizzati ad individuare se particolari “marcatori” (da definire in funzione del prodotto chimico utilizzato) superano i limiti biologici definiti per il prodotto chimico stesso.
Ad esempio, l’ esposizione ad anilina (prodotto chimico utilizzato nella preparazione di coloranti e pesticidi), può provocare cefalea, nausea, dermatiti allergiche. Per valutare il reale assorbimento di tale prodotto chimico nell’ organismo del lavoratore e quindi eventuale correlazione tra il prodotto stesso e lo stato di salute del lavoratore, viene ricercato nelle urine il marcatore p-amminofenolo totale. Se tale marcatore supera il valore di 50 mg/g (valore definito dalla letteratura di medicina del lavoro), sicuramente per il lavoratore vi è un’ eccessiva e pericolosa esposizione ad anilina.
I risultati del monitoraggio biologico, che al di là della prima valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, definiscono in maniera più precisa il grado di rischio chimico, devono essere integrati alla valutazione e devono essere comunicati ai lavoratori, per tramite dei loro rappresentanti.
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“Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 8 del D.Lgs.277/91.”
Tale comma ribadisce la necessità di adeguare le misure preventive e protettive, che il datore dovrebbe aver già definito, prima dei risultati della sorveglianza sanitaria, se essa dimostrasse patologie o comunque superamento dei marcatori biologici, cioè se dimostrasse che le misure già adottate non sono sufficienti.
Come misura estrema potrebbe essere necessario allontanare il lavoratore dalle lavorazioni che lo espongono a rischio, con l’ obbligo (se possibile) di adibirlo a mansioni in azienda che non comportino rischio di esposizione ad agenti chimici.
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“Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
Inoltre in tal caso, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.”
Quindi nel caso di patologie o di superamento dei valori limite per i marcatori biologici dovute ad uno o più prodotti chimici, il medico competente deve informare innanzitutto i lavoratori per renderli consapevoli del rischio che corrono e delle conseguenze sulla loro salute.
Il medico competente deve poi informare il datore di lavoro che dovrà a sua volta rivedere la valutazione del rischio e soprattutto le misure per ridurre l’ esposizione agli agenti chimici pericolosi (tenendo anche conto del parere del medico) e far eseguire una visita medica di controllo a tutti gli altri lavoratori esposti agli stessi prodotti chimici.
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“L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.”
Giustamente il legislatore ha stabilito che l’ organo di vigilanza (USL) possa richiedere un’ intensificazione della sorveglianza sanitaria.
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L’ articolo 72-undecies definisce poi, sempre nell’ ambito della sorveglianza sanitaria da rischio chimico l’ obbligo della compilazione delle cartelle sanitarie e di rischio.
Vediamo cosa dice tale articolo.
“Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’ articolo 72-decies [cioè quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria] istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda, o l’unità produttiva, e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni [contenute nella cartella stessa]. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui sopra.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL.”
L’ obiettivo delle cartella sanitaria e monitorare la salute dei lavoratori in relazione all’ esposizione ad agenti chimici.
In essa devono essere contenuti sia la concentrazione dei prodotti chimici in ambiente di lavoro (i livelli di esposizione da determinare mediante analisi ambientali), sia i risultati della sorveglianza (esami clinici e biologici) per individuare correlazioni tra la concentrazione dei prodotti e la salute dei lavoratori.
Ovviamente tali dati devono essere forniti anche ai singoli lavoratori e, al termine del rapporto di lavoro, all’ ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) per l’ aggiornamento del data base realizzato a livello nazionale per il monitoraggio del rischio chimico.
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Esposizione ad agenti biologici
Il Titolo VIII del D.Lgs.626/94 definisce gli obblighi a carico del datore di lavoro nel caso di rischio da esposizione ad agenti biologici.
L’ articolo 74 del D.Lgs.626/94 definisce come agente biologico “qualsiasi microorganismo (cioè l’ entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico) anche se geneticamente modificato, coltura cellulare (cioè il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari) ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
Per intenderci sono agenti biologici i virus delle epatiti, della rabbia, del morbillo, ecc., i funghi, i parassiti, ecc. che possono provocare a carico di chi ne viene a contatto patologie di vario tipo, anche mortali.
Gli agenti biologici sono classificati dall’ articolo 75 in quattro gruppi, in funzione della loro pericolosità e della possibilità di contagio, come segue:
“agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.”
Il Titolo VIII si applica sia quando le lavorazioni comportano l’ uso deliberato di agenti biologici (laboratori di ricerca, aziende farmaceutiche, ecc.), sia quando agenti biologici, anche se non adoperati intenzionalmente, possono comunque venire a contatto con i lavoratori (ospedali, macelli, imprese di pulizia, smaltimento rifiuti, ecc.).
Come al solito a parte vi fornirò l’ elenco degli agenti biologici ad oggi individuati e riportati in allegato al D.Lgs.626/94.
Il datore di lavoro in una valutazione specifica del rischio dovrà individuare gli agenti biologici presenti nelle lavorazioni (usati intenzionalmente o meno) e il livello di rischio per la salute dei lavoratori (dato dalla possibilità di venire a contatto con tali agenti e dal grado di pericolosità degli stessi) e di conseguenza adottare misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria.
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Vediamo ora cosa dice l’ articolo 86 a proposito di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio biologico.
“I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.”
Come al solito l’ input per la sorveglianza sanitaria parte dalla valutazione del rischio. L’ uso occasionale o meno di agenti biologici che possono avere effetti nocivi per la salute comporta un rischio biologico non trascurabile e la necessità di monitorare lo stato di salute dei lavoratori esposti.
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“Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l' allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del D.Lgs.277/91.”
La sorveglianza sanitaria comporta anche la vaccinazione (ove possibile) contro gli agenti biologici presenti e, se necessario l’ allontanamento, temporaneo o definitivo del lavoratore, che deve essere adibito, se esiste, ad altra mansione dove non sono presenti agenti biologici.
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“Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio.”
Quindi nel caso di patologie dovute ad uno o più agenti biologici, il medico competente deve informare il datore di lavoro che dovrà a sua volta rivedere la valutazione del rischio e soprattutto le misure per ridurre l’ esposizione agli agenti biologici pericolosi (tenendo anche conto del parere del medico).
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“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI [quello che vi fornirò a parte], nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.”
Anche in questo caso la sorveglianza sanitaria deve creare consapevolezza nei lavoratori dei rischi per la salute a cui sono sottoposti e sulla necessità di continuare a monitorare il proprio stato di salute anche dopo la cessazione delle attività. Il medico deve inoltre informare i lavoratori che, dove esiste un vaccino contro specifici agenti biologici, questo può avere effetti collaterali non trascurabili. Deve essere il lavoratore, sulla base di tali informazioni, a decidere se vaccinarsi o no.
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Analogamente ad altri tipi di rischio per la salute, l’ articolo 87 definisce poi, sempre nell’ ambito della sorveglianza sanitaria da rischio biologico, l’ obbligo della compilazione di un registro degli esposti e, per ciascun lavoratore esposto, delle cartelle sanitarie e di rischio. Vediamo cosa dice tale articolo. Tale registro va compilato solo per esposizione ai gruppi 3 e 4, cioè quelli più pericolosi per la salute dei lavoratori esposti.
“I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro [degli esposti] in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro [degli esposti] e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro [degli esposti] all' Istituto superiore di sanità, all' ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all' ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori [iscritti nel registro degli esposti] fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro [degli esposti] e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro [degli esposti], nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro [degli esposti] e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro [degli esposti].
Le annotazioni individuali contenute nel registro [degli esposti] e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall' ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
L' ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.”
L’ obiettivo del registro degli esposti e monitorare la salute dei lavoratori in relazione all’ esposizione ad agenti biologici.
In esso devono essere contenuti il tipo di lavoro svolto, la tipologia di agenti biologici utilizzati, le modalità di esposizione e i risultati della sorveglianza per individuare correlazioni tra la concentrazione dei prodotti e la salute dei lavoratori.
Ovviamente tali dati devono essere forniti anche ai singoli lavoratori, per quanto li riguarda e in forma collettiva e anonima anche ai loro rappresentanti (RLS).
Tali dati devono inoltre essere forniti, con cadenza periodica o al termine del rapporto di lavoro o alla cessazione delle attività, anche agli organi di controllo e all’ ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) per l’ aggiornamento del data base realizzato a livello nazionale per il monitoraggio del rischio biologico.
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Oltre al registro degli esposti l’ articolo 88 definisce infine l’ obbligo per l’ ISPESL di creare e aggiornare un registro in cui vengono segnati tutti i casi di malattie e di decesso klegato all’ utilizzo di agenti biologici. Vediamo cosa dice.
“Presso l' ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso [correlati all’ esposizione ad agenti biologici], trasmettono all' ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro [dei casi di malattia e di decesso].”
Anche in questo caso l’ obiettivo è quello di monitorare, a livello nazionale, ma anche europeo, l’ esposizione ad agenti biologici e la correlazione con malattie e decessi.
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Esposizione a vibrazioni
Per colmare una lacuna presente nel D.Lgs.626/94, cioè l’ assenza di parametri tecnici di riferimento per valutare l’ entità del rischio da esposizione del lavoratore a vibrazioni, è stato promulgato il D.Lgs.187/05, che, a differenza di altri Decreti non modifica, ma integra il D.Lgs.626/94.
Il D.Lgs.187/05 definisce l’ obbligo per il datore di lavoro di valutare l’ esposizione dei lavoratori alle vibrazioni indotte dalle lavorazioni svolte e a seguito della valutazione effettuata, di adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre l’ esposizione e nel caso in cui l’ esposizione sia non trascurabile di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
Le vibrazioni che hanno rilevanza per l’ insorgere di eventuali patologie sono quelle relative:
- al corpo intero (dovute ad esempio alla guida di carrelli elevatori, escavatori, gru) che possono comportare patologie al livello della colonna vertebrale (rachide) e lombalgie;
- al sistema mano-braccio (dovute ad esempio all’ utilizzo di martelli pneumatici, avvitatori, trapani) che possono comportare patologie a carico dei sistemi neurologico, muscolare, osteoarticolare e vascolare della mani e del braccio.
Il D.Lgs.187/05 comporta l’ obbligo di valutare l’ esposizione media giornaliera dei lavoratori alle vibrazioni, mediante possibilmente misure strumentali e protocolli di calcolo e definisce i seguenti limiti:
- limite di azione (2,5 m/s2 per il mano-braccio e 0,5 m/s2 per il corpo intero);
- limite di esposizione (5 m/s2 per il mano-braccio e 1,15 m/s2 per il corpo intero).
Se la valutazione del rischio evidenzia il superamento del limite di azione o di quello di esposizione, il datore di lavoro è obbligato ad adottare provvedimenti per ridurre l’ esposizione e a sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria.
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Vediamo cosa dice a tale proposito l’ articolo 7 del D.Lgs.187/05.
“I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 16 del D.Lgs.626/94. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.”
Quindi i lavoratori che sono esposti a un livello di vibrazioni superiori al più basso dei limiti definiti dal legislatore, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, per verificare che tale esposizione non provochi patologie. La sorveglianza prevede in questi casi, in genere, visita medica generica, radiografie al tronco e agli arti, test di funzionalità muscolare e vascolare.
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“I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 16 del D.Lgs.626/94, quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l' esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l' individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.”
Quindi, la da là dei livelli di esposizione giornaliera alle vibrazioni individuati nella valutazione del rischio, il medico competente può decidere di sottoporre alcuni o tutti i lavoratori esposti a vibrazioni alla sorveglianza sanitaria, se ritiene che vi possa essere un nesso causale tra patologie rilevate ed esposizione alle vibrazioni.
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“Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l' esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.
In questo caso, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.”
Quindi nel caso di patologie dovute ad esposizione a vibrazioni il medico competente deve informare il datore di lavoro che dovrà a sua volta rivedere la valutazione del rischio e soprattutto le misure per ridurre l’ esposizione alle (tenendo anche conto del parere del medico) e far eseguire una visita medica di controllo a tutti gli altri lavoratori esposti agli stessi livelli di vibrazioni.
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Inoltre secondo l’ articolo 8 del D.Lgs.187/05, anche nel caso di esposizione a vibrazioni, il medico competente deve redarre la cartella sanitaria e di rischio di tutti i lavoratori esposti a vibrazioni che superano il livello di azione.
“Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori [sottoposti a sorveglianza sanitaria per esposizione a vibrazioni], provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall' articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs.626/94. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Come al solito il senso della cartella sanitaria è quello di individuare una correlazione tra i livelli di vibrazioni a cui sono sottoposti i lavoratori e eventuali eventi patologici dovuti a tale esposizione.
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Esposizione ad amianto
Ancor prima del D.Lgs.626/94, venne promulgato il D.Lgs.277/91 che definiva misure di salvaguardia dei lavoratori rispetto all’ esposizione a piombo metallico, a fibre di amianto, a rumore.
La parte relativa all’ esposizione al piombo è stata abolita dal D.Lgs.25/02, che ha modificato il D.Lgs.626/94, introducendo il Titolo VII-bis sulla protezione dagli agenti chimici in generale, e definendo la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici (articolo 72-decies, vedi sopra).
La parte relativa al rumore è stato abolita dal D.Lgs.195/06, che ha introdotto nuove metodologie di valutazione del rumore e ha modificato in tal senso il D.Lgs.626/94, anche per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rumore (articolo 49-decies, vedi Lezione Sette).
Tale Decreto è però tuttora valido per quanto riguarda l’ esposizione ad amianto.
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Vediamo allora cosa dice il D.Lgs.277/91, relativamente alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad amianto.
Il campo di applicazione del Decreto, definito dall’ articolo 22 del medesimo riguarda “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall' amianto o dai materiali contenenti amianto”, dove per amianto si definiscono i seguenti silicati fibrosi:
- actinolite (n. CAS 77536-66-4);
- amosite (n. CAS 12172-73-5);
- antofillite (n. CAS 77536-67-5);
- crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
- crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
- tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico, assegnato dal Chemical Abstract Service ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.
Attualmente l’ uso dell’ amianto come materia prima è vietato. Le attività in cui ci può essere esposizione ad amianto riguardano essenzialmente opere di demolizioni edili, in cui l’ amianto era usato per le coperture dei tetti e per le tubazioni o di demolizione di impianti e macchine in cui l’ amianto era usato come coibentazione.
Tali attività possono essere eseguite solo da ditte specializzate ed autorizzate, che devono operare secondo precisi piani di sicurezza e procedure standard di sicurezza (confinamento dell’ area, mezzi di protezione particolari, presenza di servizi igienici dedicati per la pulizia completa dei lavoratori dopo le operazioni di bonifica, ecc.) e che devono notificare all’ organo di controllo (USL) ogni lavorazione che prevede il contatto con l’ amianto.
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Vediamo allora cosa dice l’ articolo 29 del D.Lgs.277/91 relativamente alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, come visto sopra, a rischio amianto.
“Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell' asbestosi del D.P.R.1124/65, integrato dal D.M. 21/01/87, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l' allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.”
A sua volta il D.P.R.1124/65 all’ articolo 157 stabiliva che:
“I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all’ articolo 140 [lavorazioni a rischio amianto], e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tale accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale.”
Quindi l’ insieme dell’ articolo 29 del D.Lgs.277/91 e dell’ articolo 157 del D.P.R.1124/65, definisce per il datore di lavoro l’ obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore soggetto a rischio amianto, preliminarmente all’ inizio delle lavorazioni, per accertarne l’ idoneità (assenza di malattie polmonari pregresse) e successivamente per accertarne lo stato di salute legate all’ esposizione ad amianto.
La sorveglianza sanitaria può portare alla definizione di ulteriori misure di prevenzione e protezione fino all’ allontanamento del lavoratore dall’ esposizione (temporanea o definitiva).
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“Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma precedente possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.”
E’ una clausola di salvaguardia che abbiamo già visto in precedenza che consente al lavoratore di opporsi all’ allontanamento dal lavoro, quando ritenga che questo non sia motivato da reali e giustificati motivi di salvaguardia.
Va comunque osservato che l’ articolo 8 del D.Lgs.277/91 prevede che:
“Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all' esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.”
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Tornando all’ articolo 29 del D.Lgs.277/91, esso stabilisce inoltre che:
“Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.”
Anche qui vale il concetto che il medico deve fornire ai lavoratori tutte le informazioni sul loro stato di salute, sul significato e sulla necessità delle visite effettuate, sulle cautele da adottare durante il lavoro e alla cessazione delle attività.
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L’ articolo 35 D.Lgs.277/91,definisce poi l’ obbligo della redazione del registro degli esposti ad amianto.
“I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione [all’ amianto], sono iscritti nel registro [degli esposti].
Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all' ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano condizioni di esposizione [all’ amianto];
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio.
É istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione [all’ amianto].
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.”
Anche in questo caso il significato del registro degli esposti è rendere edotti i lavoratori delle proprie condizioni di salute in relazione all’ esposizione (in questo caso all’ amianto) e permettere a USL ed ISPESL una correlazione tra patologie riscontrate ed esposizione.
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Infine l’ articolo 36 del D.Lgs.277/91 definisce il Registro dei tumori per esposizione ad amianto.
“Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi [malattia polmonare cronica conseguente all' inalazione di fibre di amianto] e di mesotelioma asbesto-correlati [cancro ai polmoni conseguente all’ esposizione all’ amianto].
Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all' ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.”
Si tratta ancora di un mezzo per raccogliere informazioni (sulla pelle dei lavoratori !) sulla correlazione tra malattie professionali ed esposizione ad amianto.
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RIASSUMENDO
Oltre alla sorveglianza sanitaria generica e a quella specifica per movimentazione manuale dei carichi, esposizione a rumore, utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (vedi Lezioni Sei e Sette), il D.Lgs.626/94, il D.Lgs.187/05 e il D.Lgs.277/91, prevedono obblighi particolari per il datore di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia sottoposto a:
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- vibrazioni;
- amianto.
In tutti questi casi, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare una sorveglianza sanitaria specifica e mirata alle patologie causate dagli agenti sopra definiti.
La sorveglianza sanitaria viene definita dal medico competente, mediante il “protocollo sanitario” (elenco delle visite e degli accertamenti con la loro frequenza temporale).
Il protocollo sanitario viene definito dal medico competente sulla base dell’ analisi del documento di valutazione del rischio scritto dal datore di lavoro e sulla base della realtà aziendale.
Il protocollo sanitario è specifico per ogni singolo lavoratore, in funzione dei rischi specifici a cui è sottoposto.
La sorveglianza sanitaria serve a stabilire se un lavoratore è nelle condizioni psico-fisiche per poter svolgere il lavoro assegnato.
La sorveglianza sanitaria serve a individuare patologie correlate alla lavorazione svolta, in modo da permettere al lavoratore di adottare le opportune terapie.
In tutti i casi di cui sopra la sorveglianza sanitaria serve anche a verificare che le misure di tutela che il datore di lavoro deve intraprendere siano adeguate.
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Quindi chiedete di conoscere a quali agenti chimici e biologici siete esposti, verificate se è stata eseguita la valutazione del rischio per vibrazioni e se nei materiali movimentati è presente amianto.
Verificate se il vostro datore di lavoro vi sottopone a sorveglianza sanitaria nei casi sopra specificati e se questa è adeguata.
Richiedete la sorveglianza sanitaria se non viene eseguita e se voi ritenete vada fatta.
Se la sorveglianza sanitaria evidenzia patologie lavorative a vostro carico pretendete che le condizioni lavorative che le hanno generate vengano rimosse.
Chiedete informazioni ai vostri RLS e direttamente al medico competente.
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LEZIONE OTTO BIS
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
Riporto nel seguito l’ elenco degli agenti biologici, così come riportato nell’ Allegato XI del D.Lgs.626/94.
Vi ricordo che, a seconda della pericolosità e della possibilità di contagio, gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.
Occorre tenere conto di quanto segue, come riportato nell’ Allegato XI del D.Lgs.626/94.
Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
Di fianco all’ agente, tra parentesi, è indicato il gruppo di appartenenza ed, eventualmente, una o più delle seguenti indicazioni:
A = possibili effetti allergici;
D = l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
T = produzione di tossine;
V = vaccino efficace disponibile.
Per gli agenti che figurano nell’ elenco, la menzione "spp" si riferisce a tutte le altre specie riconosciute patogene per l' uomo.
Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. In tal caso possono essere equiparati per le misure di prevenzione e protezione ad agenti del gruppo 2.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento.
BATTERI E ORGANISMI SIMILI
Actinobacillus actinomycetemcomitans (2)
Actinomadura madurae (2)
Actinomadura pelletieri (2)
Actinomyces gereneseriae (2)
Actinomyces Israelii (2)
Actinomyces pyogenes (2)
Actinomyces spp (2)
Arcanobacterium haemolyticum (2)
Bacillus anthracis (3)
Bacteroides fragilis (2)
Bartonella bacilliformis (2)
Bartonella (Rochalimea) (2)
Bartonella quintana (Rochalimea quintana) (2)
Bordetella bronchiseptica (2)
Bordetella parapertussis (2)
Bordetella pertussis (2 – V)
Borrelia burgdorferi (2)
Borrelia duttonii (2)
Borrelia recurrentis (2)
Borrelia spp (2)
Brucelia abortus (3)
Brucella canis (3)
Brucella melitensis (3)
Brucella suis (3)
Burkhoideria mallei (pseudomonas mallei) (3)
Burkhoideria pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) (3)
Campylobacter fetus (2)
Campylobacter jejuni (2)
Cardiobacterium hominis (2)
Chlamydia pneumoniae (2)
Chlamydia trachomatis (2)
Chlamydia psittaci (ceppi aviari) (3)
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) (2)
Clostridium botulinum (2 – T)
Clostridium perfringens (2)
Clostridium tetani (2 - T / V)
Clostridium spp (2)
Corynebacterium diphtheriae (2 - T / V)
Corynebacterium minutissimum (2)
Corynebacterium pseudotuberculosis (2)
Corynebacterium spp (2)
Coxiella burnetii (3)
Edwardsiella tarda (2)
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) (2)
Ehrlichia spp (2)
Elkenella corrodens (2)
Enterobacter aerogenes/cloacae (2)
Enterobacter spp (2)
Enterococcus spp (2)
Erysipelothrix rhusiopathiae (2)
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)
Escherichia coli. ceppi verocitotossigenici (3 ** - T)
Flavobacterium meningosepticum (2)
Fluoribacter bozemanii (Legionella) (2)
Francisella tularensis (Tipo A) (3)
Francisella tularensis (Tipo B) (2)
Fusobacterium necrophorum (2)
Gardnerella vaginalis (2)
Haemophilus ducreyl (2)
Haemophilus influenzae (2 – V)
Haemophilus spp (2)
Helicobacter pylori (2)
Klebsiella oxytoca (2)
Klebsiella pneumoniae (2)
Klebsiella spp (2)
Legionella pneumophila (2)
Legionella spp (2)
Leptospira interrogans (tutti I serotipi) (2)
Listeria monocytogenes (2)
Listeria ivanovii (2)
Morganella morganii (2)
Mycobacterium africanum (3 – V)
Mycobacterium avium/intracellulare (2)
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) (3 – V)
Mycobacterium chelonae (2)
Mycobacterium fortuitum (2)
Mycobacterium kansasii (2)
Mycobacterium leprae (3)
Mycobacterium maimoense (2)
Mycobacterium marinum (2)
Mycobacterium microti (3**)
Mycobacterium paratuberculosis (2)
Mycobacterium scrofulaceum (2)
Mycobacterium simiae (2)
Mycobacterium szulgai (2)
Mycobacterium tuberculosis (3 – V)
Mycobacterium ulcerans (3**)
Mycobacterium xenopi (2)
Mycoplasma caviae (2)
Mycoplasma hominis (2)
Mycoplasma pneumoniae (2)
Neisseria gonorrhoeae (2)
Neisseria meningitidis (2 – V)
Nocardia asteroides (2)
Nocardia brasiliensis (2)
Nocardia farcinica (2)
Nocardia nova (2)
Nocardia otitidiscaviarum (2)
Pasteurella multocida (2)
Pasteurella spp (2)
Peptostreptococcus anaerobius (2)
Plesiomonas shigelloides (2)
Porphyromonas spp (2)
Prevotella spp (2)
Proteus mirabils (2)
Proteus penneri (2)
Proteus vulgaris (2)
Providencia alcalifaciens (2)
Providencia rettgeri (2)
Providencia spp (2)
Pseudomonas aeruginosa (2)
Rhodococcus equi (2)
Rickettsia akari (3**)
RickettsIa canada (3**)
Rickettsia conorii (3)
Rickettsia montana (3**)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) (3)
Rickettsia prowazekii (3)
Rickettsia rickettsii (3)
Rickettsia tsutsugamushi (3)
Rickettsia spp (2)
Salmonella arizonae (2)
Salmonella enteritidis (2)
Salmonella typhimurium (2)
Salmonella paratyphi A, B, C (2 - V)
Salmonella typhi (3 ** - V)
Salmonella (altre varietà serologiche) (2)
Serpulina spp (2)
Shigella boydii (2)
Shigella dysenteriae (Tipo 1) (3** - T)
Shigella dysenteriae. diverso dal Tipo 1 (2)
Shigella flexneri (2)
Shigella sonnei (2)
Staphylococcus aureus (2)
Streptobacillus moniliformis (2)
Streptococcus pneumoniae (2)
Streptococcus pyogenes (2)
Streptococcus spp (2)
Streptococcus suis (2)
Treponema carateum (2)
Treponema pallidum (2)
Treponema pertenue (2)
Treponema spp (2)
Vibrio cholerae (incluso El Tor) (2)
Vibrio parahaemolyticus (2)
Vibrio spp (2)
Yersinia enterocolitica (2)
Yersinia pestis (3 – V)
Yersinia pseudotuberculosis (2)
Yersinia spp (2)
VIRUS
Adenoviridae (2)
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo)
Virus Lassa (4)
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) (3)
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) (2)
Virus Mopeia (2)
Altri LCM-Lassa Virus complex (2)
Virus Guanarito (4)
Virus Junin (4)
Virus Sabia (4)
Virus Machupo (4)
Virus Flexal (3)
Altri Virus del Complesso Tacaribe (2)
Astroviridae (2)
Bhanja (2)
Virus Bunyamwera (2)
Germiston (2)
Virus Oropouche (3)
Virus dell'encefalite Californiana (2)
Hantaan (lebbre emorragica coreana) (3)
Belgrado (noto anche come Dobrava) (3)
Seoul-VIrus (3)
Sin Nombre (ex Muerto Canyon) (3)
Puumala-Virus (2)
Prospect HiII-Virus (2)
Altri Hantavirus (2)
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo (4)
Virus Hazara (2)
Febbre della Valle del Rift (3 – V)
Febbre da Flebotomi (2)
Virus Toscana (2)
Altri bunyavirus noti come patogeni (2)
Virus dell'epatite E (3**)
Norwalk-Virus (2)
Altri Caliciviridae (2)
Coronaviridae (2)
Virus Ebola (4)
Virus di Marburg (4)
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) (3)
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale (3** - V)
Absettarov (3)
Hanzalova (3)
Hypr (3)
Kumlinge (3)
Virus della dengue tipi 1-4 (3)
Virus dell'epatite C (3** - D)
Virus dell'epatite G (3** – D)
Encefalite B giapponese (3 – V)
Foresta di Kyasanur (3 – V)
Louping ill (3**)
Omsk (3 – V)
Powassan (3)
Rodo (3)
Encefalite verno-estiva russa (3 – V)
Encefalite di St. Louis (3)
Virus Wesselsbron (3**)
Virus della Valle del Nilo (3)
Febbre gialla (3 – V)
Altri flavivirus noti per essere patogeni (2)
Virus dell'epatite B (3** - V / D)
Virus dell'epatite D (Detta) (3** - V / D)
Cytomegalovirus (2)
Virus d'Epstein-Barr (2)
Herpesvirus simiae (B virus) (3)
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 (2)
Herpesvirus varicella-zoster (2)
Virus Herpes dell'uomo tipo 7 (2)
Virus Herpes dell'uomo tipo 8 (2 – D)
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) (2)
Virus influenzale tipi A, B e C (2 – V)
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori eThogoto (2)
Virus BK e JC (2 – D)
Papillomavirus dell'uomo (2 - D)
Virus del morbillo (2 - V)
Virus della parotite (2 - V)
Virus della malattia di Newcastle (2)
Virus parainfluenzali tipi 1-4 (2)
Virus respiratorio sinciziale (2)
Parvovirus dell'uomo (B 19) (2)
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) (2)
Virus Coxackie (2)
Virus Echo (2)
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) (2 - V)
Virus della poliomielite (2 - V)
Rhinovirus (2)
Buffalopox virus (2)
Cowpox virus (2)
Elephantpox virus (2)
Virus del nodulo del mungitori (2)
Molluscum contagiosum virus (2)
Monkeypox virus (3 - V)
Orf virus (2)
Rabbitpox virus (2)
Vaccinia virus (2)
Variola (mayor & minor) virus (4 – V)
Whitepox virus (variola virus) (4 – V)
Yatapox virus (Tana & Yaba) (2)
Coltivirus (2)
Rotavirus umano (2)
Orbivirus (2)
Reovirus (2)
Retroviridae
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) (3** - D)
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 (3** - D)
SIV (3**)
Virus della rabbia (3** - V)
Virus della stomatite vescicolosa (2)
Togaviridae
Encefalomielite equina dell'America dell'est (3 – V)
Virus Bebaru (2)
Virus Chikungunya (3**)
Virus Everglades (3**)
Virus Mayaro (3)
Virus Mucambo (3**)
Virus Ndumu (3)
Virus O'nyong-nyong (2)
Virus del fiume Ross (2)
Virus della foresta di Semliki (2)
Virus Sindbis (2)
Virus Tonate (3**)
Encefalomielite equina del Venezuela (3)V
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest (3)V
Altri alfavirus noti (2)
Rubivirus (rubella) (2)
Toroviridae(2)
Virus dell'epatite non ancora identificati (3** - D)
Morbillivirus equino (4)
Morbo di Creutzfeldt-Jakob (3** - D)
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob (3** - D)
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate (3** - D)
Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker (3** - D)
Kuru (3** - D)
PARASSITI
Acanthamoeba castellanii (2)
Ancylostoma duodenale (2)
Angiostrongylus cantonensis (2)
Angiostrongylus costaricensis (2)
Ascaris lumbricoides (2 - A)
Ascaris suum (2 - A)
Babesia divergens (2)
Babesia microti (2)
Balantidium coli (2)
Brugia malayi (2)
Brugia pahangi (2)
Capillaria philippinensis (2)
Capillaria spp (2)
Clonorchis sinensis (2)
Ctonorchis viverrini (2)
Cryptosporidium parvum (2)
Cryptosporidium spp (2)
Cyclospora cayetanensis (2)
Dipetalonema streptocerca (2)
Diphyllobothrium latum (2)
Dracunculus medinensis (2)
Echinococcus granulosus (3**)
Echinococcus multilocularis (3**)
Echinococcus vogeli (3**)
Entamoeba histolytica (2)
Fasciola gigantica (2)
Fasciola hepatica (2)
Fasciolopsis buski (2)
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) (2)
Hymenolepis diminuta (2)
Hymenolepis nana (2)
Leishmania braziliensis (3**)
Leishmania donovani (3**)
Leishmania aethiopica (2)
Leishmania mexicana (2)
Leishmania peruviana (2)
Leishmanla tropica (2)
Leishmania major (2)
Leishmanla spp (2)
LoaLoa (2)
Mansonella ozzardi (2)
Mansonella persiana (2)
Naegleria fowleri (3)
Necator americanus (2)
Onchocerca volvulus (2)
Opisthorchis felineus (2)
Opisthorchis spp (2 (
Paragonimus westermani (2)
Plasmodium falciparum (3**)
Plasmodium spp (uomo & scimmia) (2)
Sarcocystis suihominis (2)
Schistosoma haematobium (2)
Schistosoma intercalatum (2)
Schistosoma japonicum (2)
Schistosoma mansoni (2)
Shistosoma mekongi (2)
Strongyioides stercoralis (2)
Strongyloides spp (2)
Taenia saginata (2)
Taenia solium (3**)
Toxocara canis (2)
Toxoplasma gondii (2)
Trichinella spiralis (2)
Trichuris trichiura (2)
Trypanosoma brucei brucei (2)
Trypanosoma brucei gambiense (2)
Trypanosoma brucei rhodesiense (3**)
Trypanosoma cruzi (3)
Wuchereria bancrofti (2)
FUNGHI
Aspergillus fumigatus (2 - A)
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) (3)
Candida albicans (2 - A)
Candida tropicalis (2)
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana. Cladosporium bantianum o trichoides) (3)
Coccidioides Immitis (3 – A)
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) (2 - A)
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) (2 - A)
Emmonsia parva var. parva (2)
Emmonsia parva var. crescens (2)
Epidermophyton fioccosum (2 - A)
Fonsecaea compacta (2)
Fonsecaea pedrosoi (2)
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Aiellomyces capsulatum) (3)
Histoplasma capsulatum duboisii (3)
Madurella grisea (2)
Madurella mycetomatis (2)
Microsporum spp (2 - A)
Neotestudina rosatii (2)
Paracoccidioides brasiliensis (3)
Penicillium marneffei (2 - A)
Scedosporium apiospermum, Psaudallescheria boydii (2)
Scedosporium prolificans (inflantum) (2)
Sporothrix schenckii (2)
Trichophyton rubrum (2)
Trichophyton spp (2)
PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTA: sicurezza@insensinverso.org